Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
Oggetto: ICI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10652/2021 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina , in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente, in Roma, INDIRIZZO -controricorrente – avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3022/2020 depositata il 15 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un ‘ impugnativa avverso un avviso di accertamento in rettifica (n. 18215 ) relativo al versamento dell’I CI per l’anno 201 0, emesso dal comune di Roma Capitale ( d’ora in poi ricorrente) nei confronti di NOME COGNOME relativamente a cinque immobili identificati catastalmente al foglio n. 603, sub. 2, 3, 4, 6 e 7. La CTP ha accolto il ricorso.
La CTR, confermando la pronuncia del primo grado, ha respinto l’appello dell’odiern a controricorrente sulla base delle seguenti ragioni:
-la rendita catastale per tre degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento, pur essendo stato messo in atti in data 10 ottobre 2007, è stata notificata solo il 28 dicembre 2015;
-l’art. 74 del la l. 21 novembre 2000, n. 342 individua nella data della notifica dell’atto attributivo o modificativo della rendita il momento a partire dal quale l’amministrazione può richiedere al contribuente l ‘applicazione della nuova rendita ;
-nel caso di specie risulta che la contribuente ha impugnato anche gli avvisi attributivi della nuova rendita, i quali sono stati annullati con sentenza della CTP di Roma (n. 17714/17);
-tale sentenza è stata, poi, parzialmente riformata dalla CTR del Lazio (il 28 settembre 2020) che ha comunque rideterminato le rendite dei tre immobili;
-ne consegue che si dovrà tenere conto della rendita catastale modificata con sentenza definitiva con effetti retroattivi a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ciò in quanto la decisione del giudice tributario deve qualificarsi come atto tendente a ripristinare la correttezza o legittimità di un provvedimento errato sin dall’origine (circ. Agenzia Territorio n. 1/T del 27 marzo 2007).
Il ricorrente ha proposto ricorso fondato due motivi, la controricorrente ha proposto controricorso e depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, 115, e 116 cod. proc. civ. Si duole che la sentenza impugnata, pur richiamando il corretto principio della necessità di applicazione delle rendite accertate giudizialmente anche in relazione all’annualità oggetto dell’avviso di accertamento, ha solo annullato l’avviso di accertamento , omettendo di pronunciarsi sulla specifica domanda riguardante la determinazione dell’imposta dovuta .
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa. Si duole che la sentenza impugnata pur riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria, come rideterminata giudizialmente, ha solo annullato l’appello, ponendo di fatto nel nulla la pretesa tributaria
I motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente.
Nel caso di specie il giudice ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite
catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale -coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (Cass. Sez. 5, n. 20775/2005, Rv. 586035 -01, Sez. 5, n. 13443/2012, Rv. 623510 -01, Sez. 5, n. 22653/2019, Rv. 655070 – 01).
La sentenza ha, inoltre, in linea con la giurisprudenza di legittimità affermato che, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (in tal senso Cass. Sez. 5, n. 18637/2022, Rv. 664932 -01, Sez. 5, n. 4334/2015, Rv. 634679 -01, Sez. 5, n. 11094/2008, Rv. 603491 -01).
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato conto che la contribuente ha impugnato anche gli avvisi attributivi della nuova rendita, i quali sono stati annullati con sentenza della CTP di Roma (n. 17714/17). Tale sentenza è stata, poi, parzialmente riformata dalla
CTR del Lazio (del 28 settembre 2020) che ha comunque rideterminato le rendite dei tre immobili nei seguenti termini:
«1. Foglio 603 -Mapp.1179 -Sub. 2 -Cat. C/3 -cl. 1. mq 356 -rendita 3.199,14.
Foglio 603 -Mapp.1179 -Sub. 3 -Cat. C/3 -cl. 1. mq 1280 -rendita 11.502,53.
Foglio 603 -Mapp.1179 -Sub. 6 -Cat. A/10 -cl. 2 -vani 8,5 -rendita 5.114,21».
La sentenza impugnata ha offerto, dunque, ampiamente i criteri per la determinazione dell’imposta .
A margine si evidenzia anche che la controricorrente ha affermato che, a seguito di quella pronuncia, già sta pagando l’imposta sulla base di quella decisione e, a fronte di questa affermazione, il ricorrente non fornisce la ragione per cui il prelievo effettuato ora è errato e in che termini si discosta da quello che, invece, ritiene, dovuto.
4 . Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi , rimborso forfettario e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024.