Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3608 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3608 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 17/02/2026
CATASTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10288/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL), rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;EMAIL);
-controricorrente – e sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL), rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;EMAIL);
-ricorrente in via incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 1131/6/19, depositata il 23 ottobre 2019, della Commissione tributaria regionale del Piemonte; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15
ottobre 2025, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1131/6/19, depositata il 23 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento recante rettifica della dichiarazione di variazione docfa presentata dalla contribuente in relazione all’amp liamento di unità immobiliare censita in catasto al fol. 104, p.lla 396, sub 5.
1.1 -Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che:
-con l’atto impugnato, l’RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato (in € 65.100,00) la rendita catastale proposta dalla contribuente in dichiarazione Docfa (per € 4 9.592,00), a fronte di unità immobiliare già censita in catasto con rendita pari ad € 43.986,00;
-col motivo di appello, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto di aver dato applicazione alla circolare 6/2012, rettificando la rendita catastale
proposta sulla base del procedimento indiretto di stima incentrato sul valore del costo di ricostruzione, stima a sua volta fondata sui «seguenti costi: – valore del lotto (in misura forf non inferiore al 12% – spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo (dal 5 all’8%) – oneri concessori di urbanizzazione (5% del costo della struttura) – oneri finanziari di cui alla circolare predetta (13% del costo della struttura) – profitto dell’imprenditore (12,44% annuo)»;
– «L’esempio apportato dall’Ufficio con dei valori che si discostano di poco tra di loro, che vanno dal 12% per il valore del lotto, dal 5 all’otto per cento per spese tecniche, etc confermano l’aumento di valore da euro 43.986 ad euro 49.592,00. Ragionando in termini percentuali, se si assume il valore di euro 43,986 per la media dei costi pari all’11% si ottiene 43.986 x+11. %= 48.824 che si avvicina a quella di euro 49.592.».
2. -L’ RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso che reca l’articolazione di un motivo di ricorso incidentale, ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’ RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249, al d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 ed alla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, la rendita catastale era stata correttamente determinata -in applicazione della circolare n. 6/2012 del 30 novembre 2012 , normativizzata dall’art. 1, comma 244, cit., -sulla base del procedimento indiretto di stima incentrato sul costo di ricostruzione ed utilizzando i valori unitari desunti dal
prontuario con riferimento alle voci di costo costituite da valore del lotto, spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, oneri concessori e di urbanizzazione, oneri finanziari e tenuto conto del profitto normale dell’imprenditore.
Ne conseguiva, pertanto, che illegittimamente il giudice del gravame aveva correlato la determinazione della rendita catastale -e, nello specifico, il suo aumento in ragione della variazione per ampliamento dell’unità immobiliare ad un rapporto di stretta proporzionalità «tra la rendita assegnata dall’Ufficio e l’accresciuta geometria del manufatto registratasi con la denuncia DO.C.FA. del 2015», quasi che, pertanto, «siffatta rendita catastale attribuita dall’Ufficio risulterebbe legittimamente determinata solo se incrementata dell’esatta misura del corrispondente incremento della geometria (pari al + 15% circa) del manufatto.».
-Il motivo è fondato e va accolto.
2.1 -Occorre premettere che già con la pronuncia di prime cure, l’annullamento della rettifica della rendita catastale era stata correlata ad una (supposta) necessità di aggiornamento della rendita che, pertanto, risultava «coerente con i criteri di valutazione ed i valori validati nel 2011» in quanto, in ragione della dichiarazione di variazione, si era realizzato «un ampliamento contenuto nella misura del 10/15%.», così che la rendita dichiarata appariva «congrua e coerente comportando un aumento del 13% rispetto a quella risultante nel 2010».
Come, poi, reso esplicito dai contenuti decisori della gravata sentenza, il cennato rapporto di proporzionalità tra la rendita determinata dall’Ufficio e la misura dell’ampliamento dell’unità immobiliare è stato realizzato alla stregua di una (inedita) rielaborazione del giudizio estimativo che ha assunto, a suo presupposto -piuttosto che il valore del lotto, cui aggiungere le altre
voci di costo, – la rendita catastale già in atti (dunque la rendita catastale preesistente alla dichiarazione di variazione per ampliamento dell’unità immobiliare) cui, a cascata, sono state applicate le cennate voci di costo.
2.2 – Detto accertamento, allora, non resiste innanzitutto al rilievo secondo il quale il procedimento cd. indiretto di stima (d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28) -sia esso fondato sull’accertamento del valore venale del bene (cd. approccio di mercato) ovvero, così come nella fattispecie, sul costo di ricostruzione (approccio di costo) -va condotto in conformità alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 che, normativizzata dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, postula la determinazione della rendita catastale o sulla base del valore venale dei beni, secondo un’indagine del mercato RAGIONE_SOCIALE compravendite (art. 28, comma 1, cit.) ovvero in relazione al costo di ricostruzione (art. 28, comma 2, cit.); e, in questa seconda evenienza, tenendo conto, per l’appunto, RAGIONE_SOCIALE voci di costo che ineriscono alla specifica unità immobiliare oggetto di stima, da detta circolare individuate nel valore del lotto e nei costi di realizzazione a nuovo RAGIONE_SOCIALE strutture, nelle spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, negli oneri concessori e di urbanizzazione e negli oneri finanziari (v., ancora di recente, – seppur in relazione al rilievo secondo il quale la l. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, la l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, – Cass., 22 maggio 2025, n. 13732).
E ne risulta, pertanto, l’illegittimità di un’applicazione (ibrida) dei criteri così ex lege predeterminati che, per l’appunto, ne implichi l’applicazione con riferimento alla rendita catastale (già) in atti.
-Quanto, ora, al ricorso incidentale, ne va premessa l’ammissibilità in quanto seppur l’impugnata sentenza pubblicata il 23 ottobre 2019 (sicchè il termine lungo per impugnare scadeva il 23
aprile 2020), ed il ricorso principale notificato il 6 marzo 2020 (a fronte di un controricorso che è stato notificato il 19 maggio 2020) -nella fattispecie viene in rilievo la sospensione straordinaria dei termine (cd. Covid) disposta (per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020) dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27 e dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40.
Così che il termine lungo di impugnazione veniva a scadere, nella fattispecie, oltre la data in cui è stato proposto il ricorso incidentale che non risulta tardivo nemmeno in relazione alla notifica del ricorso principale.
-Col motivo di ricorso in esame, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la controricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, sull’assunto che la rettifica catastale difettava di adeguata motivazione in ordine alle ragioni della rilevata «discrasia fra la rendita proposta dalla contribuente e quella attribuita dall’Ufficio e specificante altresì le differenze riscontrate».
-Il motivo è destituito di fondamento.
5.1 – Come reso esplicito dal tenore obiettivo della censura -oltreché da quello RAGIONE_SOCIALE stesse controdeduzioni che recavano, nel giudizio di appello, la deduzione di difetto di motivazione -detta censura viene articolata in relazione -piuttosto che al contenuto proprio dell’atto di rettifica e, in specie, alla stima tecnica che ne risulta operata -alle ragioni (in tesi inespresse) di una rettifica che veniva ad incidere su di un (pregresso) classamento e (così) sulla rendita catastale già attribuita a seguito di una precedente dichiarazione di variazione.
5.2 -Con riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura in questione – connotata, come si è rilevato, da una
«struttura fortemente partecipativa», – la Corte ha statuito che l’obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio … e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie».
E si è, in particolare, rimarcato che, – laddove viene in rilievo, così come nella fattispecie, quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell’avviso di classamento, la stima diretta dell’unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10; d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza, o meno, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma della attendibilità concreta del giudizio cennato e, in sede contenziosa, della verifica della bontà RAGIONE_SOCIALE ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis , Cass., 21 dicembre 2024, n. 33799; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319).
La Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, – qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la difforme valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua «da una diversa valutazione tecnica
riguardante il valore economico dei beni» (v. Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; v. altresì, ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237).
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
-cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME