Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16418 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28957/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti; -controricorrente- nonché
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege
e
RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2889/2022 depositata il 29/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
§ 1.1 RAGIONE_SOCIALE propone sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, in accoglimento degli appelli riuniti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabria e dell’RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto legittimo il diniego comunale di rimborso Ici 2010 su vari fabbricati a destinazione commerciale dalla società posseduti ed iscritti in categoria D/8.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-infondata era l’eccezione di carenza di legittimazione processuale dell’ RAGIONE_SOCIALE, posto che l’RAGIONE_SOCIALE era stato ex lege incorporato in quest’ultima, divenendone una mera articolazione interna priva di RAGIONE_SOCIALE personalità giuridica e legittimazione; inoltre, in materia di delega, ricorreva il costante indirizzo di legittimità sulla rappresentatività del direttore dell’ufficio o del preposto al reparto competente, anche in difetto di allegazione di specifica delega, salva l’eccezione e prova ex adverso della non appartenenza del sottoscrittore all’RAGIONE_SOCIALE stesso;
-non sussisteva rapporto di pregiudizialità tra questo giudizio e quello pendente, su analoga questione giuridica, per rimborso Ici di altra annualità;
-specifici e dettagliati erano i motivi di appello con i quali le Amministrazioni avevano puntualmente censurato tutte le argomentazioni dei primi giudici;
-diversamente da quanto opinato dalla CTP, in applicazione del costante indirizzo di legittimità le rendite del 2016 (pur assumendosi la stabilità del quadro fattuale) non potevano esplicare effetto retroattivo, indipendentemente dalla asserita erroneità di quelle proposte nel 2008;
-né l’efficacia retroattiva poteva discendere, nella specie, da un errore dell’ufficio ovvero della parte contribuente a ciò indotta dall’ufficio, tale non potendo essere dimostrato (diversamente da quanto erroneamente affermato dalla commissione di primo grado) sulla base del Prontuario dei valori adottato dall’RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre 2016, avente natura meramente ricognitiva ed indicativa, in funzione di orientamento dei contribuenti e di deflazione del contenzioso in atto;
-in ogni caso, il diritto al rimborso risultava già perento al momento della domanda, per avvenuto decorso del termine quinquennale di cui all’articolo 1 comma 164 legge n.296/06, posto che: <> e non da quella di accertamento del diritto alla restituzione, come non condivisibilmente affermato dai primi giudici.
§ 1.2 Resistono con controricorso tanto l’RAGIONE_SOCIALE quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabria.
Con istanza 7.5.2024 la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che venga dichiarata la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio relativo alle rendite catastali dei medesimi fabbricati gravati da Ici/Imu di cui al n. di NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO ed i giudizi (tra i quali il presente) riguardanti i tributi
ICI e IMU (numeri di R.G. 22328/2020, 28957/2022, 7532/2022, 30256/2022 e 12422/2023), chiedendo -al contempo -che <>. La società ha inoltre depositato (seconda) memoria 17.5.2024 ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ., richiamando la suddetta istanza di sospensione/rinvio e comunque insistendo nelle già svolte argomentazioni e conclusioni.
Considerato che
§ 1.3 Non sussistono i presupposti né per la sospensione del presente giudizio di legittimità, né per dare corso all’istanza di rinvio della decisione.
Va infatti rilevato che il ricorso pendente al n. 6527/24 rg ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO notificato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 23.11.2018, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha proceduto alla <>, a seguito RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni DOCFA presentate dalla società in data 19.10.2016 a rettifica di quelle (asseritamente erronee) proposte nel 2008.
Ora, il punto nodale di causa -come meglio si dirà in prosieguo -attiene alla efficacia (asseritamente retroattiva) della rendita di cui alla Docfa di rettifica del 2016 rispetto alle annualità di imposta pregresse, fatte oggetto degli altri giudizi chiamati alla stessa camera di consiglio, tra i quali il presente.
Premesso che si tratta di aspetto di natura strettamente tecnicointerpretativa RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche che presiedono alla materia catastale ed alla procedura Docfa, come tale insuscettibile di divenire oggetto di un accertamento preclusivo per forza di giudicato, è dirimente rilevare che l’eventuale esito favorevole (alla società) della lite di cui al ricorso n. 6527/24 rg, con definitiva validazione RAGIONE_SOCIALE rendite di cui alla Docfa rettificativa del 2016, non potrebbe comunque sortire effetto retroattivo -sulla base del fermo indirizzo di legittimità in materia -oltre l’annualità di
sua presentazione, così da risultare ininfluente sull’annualità oggetto del presente ricorso.
Il che equivale ad osservare (al di là dell’ulteriore questione ostativa costituita dalla decadenza dal diritto al rimborso) come faccia qui oggettivamente difetto quel nesso di condizionamento che dovrebbe imporre, secondo la ricorrente, la sospensione del giudizio o quantomeno il suo opportuno differimento fin visto l’esito del ricorso menzionato.
Infatti la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l’esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialiltà giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell’altro giudizio); evenienza che non ricorre nel caso in esame.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta -ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione processuale del terzo chiamato in giudizio, posto che in materia catastale, pur dopo l’incorporazione degli uffici, il potere di rappresentanza processuale dell’amministrazione spettava all’ufficio provinciale del territorio in persona del direttore e non all’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (artt. 10 segg. d.lgs. n. 546/92, art. 21 septies legge 241/90, art. 23quater d.l. 95/2012 conv. legge 135/2012).
§ 2.2 Il motivo è infondato.
L’incorporazione dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata disposta ex art. 23quater d.l. n.95/2012 conv. con mod. in l.135/12, secondo cui: <>. Il co. 2^ stabilisce poi che: <>. Il co. 7^ prescrive inoltre che: <> Si legge infine nella medesima disposizione da ultimo citata (co. 7^) che: <>.
Si è dunque verificato un fenomeno di fusione per incorporazione in unica RAGIONE_SOCIALE fiscale, con subentro ex lege dell’RAGIONE_SOCIALE nelle posizioni attive e passive, sostanziali e processuali, già facenti capo alla incorporata RAGIONE_SOCIALE, la quale è così divenuta mera articolazione organizzativa interna della prima.
Consegue che, per effetto dell’incorporazione, sussisteva la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE nel processo in questione, a nulla giovando alla società ricorrente il richiamo a taluni precedenti di questa Corte (Cass. n. 36086/21 e n. 6713/20) che hanno sì affermato il permanere della legittimazione, anche processuale, dell’RAGIONE_SOCIALE pur dopo il 2012, ma ciò non ad esclusione dell’incorporante RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, con solo riguardo ai processi a quella
data pendenti (per tale ragione insuscettibili di interruzione) ed in forza del disposto transitorio di cui al co. 7^ dell’art. 23 -quater cit.. In tal senso, della protrazione dell’attività anche processuale da parte RAGIONE_SOCIALE ‘preesistenti’ agenzie del territorio solo in via temporanea e fino a completamento RAGIONE_SOCIALE operazioni di integrazione, deponevano anche la Circolare AE 5.2.2013 ed il provvedimento direttoriale 30.11.2012.
Né la società ricorrente potrebbe fondatamente eccepire, sotto altro profilo, il difetto di legittimazione processuale di RAGIONE_SOCIALE per assenza di delega del funzionario sottoscrittore degli atti processuali, ricorrendo in proposito il costante indirizzo interpretativo secondo cui (v. Cass. 2138/19; n. 27570/18): <>.
Eccezione qui neppure opposta.
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta -ex art. 360, co. 1^, n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod.proc.civ. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546/92. Per avere la Corte di giustizia tributaria di II grado disatteso l’istanza di sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo di quello di impugnazione della rettifica della Docfa 2016 relativa ai medesimi fabbricati (e non di altro giudizio di rimborso Ici come erroneamente affermato in sentenza). Giudizio, quest’ultimo, nel quale la società aveva chiesto la dichiarazione di retroattività dal 2008 RAGIONE_SOCIALE rendite proposte nel 2016.
§ 3.2 La doglianza è infondata, risultando corretto il convincimento posto dal giudice di appello a base della mancata sospensione del giudizio ex art. 295 cit., atteso che -come appena anticipato in reiezione della analoga istanza ripresentata dalla società anche in sede di legittimità – il giudicato sulla docfa 2016 (quand’anche in ipotesi favorevole alla società) non potrebbe espletare effetto se non, appunto, a partire dal 2016, mentre nel presente giudizio si controverte di annualità anteriore.
E neppure potrebbe fondatamente sostenersi che l’altro giudizio sarebbe pregiudicante sol perché avente (anche) ad oggetto proprio la questione della retroattività, anche per gli anni antecedenti al 2016, RAGIONE_SOCIALE rendite accertate, vertendosi infatti -sotto questo profilo – non di accertamento fattuale suscettibile di consolidarsi ex art. 2909 cod.civ. – ma di questione di pura interpretazione giuridica, come tale insuscettibile di sortire effetto preclusivo in diverso giudizio.
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta -ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. -nullità della sentenza per violazione degli articoli 49, 53 e 57 d.lgs. 546/92, nonché 329 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ. Per avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado omesso di considerare che tanto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quanto quello del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabria erano inammissibili perché del tutto generici e privi di specifica censura alla sentenza di primo grado; segnatamente, laddove quest’ultima aveva imputato l’errore all’RAGIONE_SOCIALE, così come evincibile dalla solo successiva adozione del Prontuario recante i valori immobiliari corretti, ed aveva inoltre affermato l’efficacia retroattiva della variazione della rendita dichiarata nel 2016 dalla società, appunto dipendente dall’errore dell’amministrazione. Né la Corte di II grado aveva rilevato il giudicato interno che si era formato sull’affermazione dei primi giudici (non censurata da nessuno dei due appellanti) di emersione dell’errore dell’RAGIONE_SOCIALE dalla stessa successiva adozione del Prontuario.
§ 4.2 Il motivo è destituito di fondamento.
Si evince dalla parte rievocativa della sentenza dedicata alla ricostruzione dei motivi di appello che il RAGIONE_SOCIALE aveva censurato il cuore della ragione decisoria di primo grado, affermando – tra il resto – che la rendita del 2016 non poteva avere efficacia retroattiva perché non ancora definitiva, e poi perché proposta dalla società per rimediare ad un proprio errore (a dire del RAGIONE_SOCIALE, addirittura risultante per tabulas dal ricorso dalla società proposto contro il successivo avviso di rettifica dell’agenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e non ad un errore commesso dall’RAGIONE_SOCIALE. In particolare, erroneo era il convincimento dei primi giudici volto ad individuare la manifestazione di questo preteso ‘errore dell’ufficio’ nell’adozione del prontuario dei valori unitari, trattandosi di documento, puramente ricognitivo, ispirato dalla novella di cui all’articolo 1, co. 21, l. 208/15 che aveva riformato il quadro della determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE U.I.U. a destinazione speciale.
Analogamente, viene riferito che l’RAGIONE_SOCIALE, nel proprio atto di appello, avesse lamentato la censurabilità della sentenza di primo grado sul presupposto: che la Docfa del 2008 fosse diventata definitiva (mentre tale non era quella del 2016), che non sussistessero i presupposti della retroattività della rendita da ultimo formulata, e che l’adozione del prontuario non integrasse alcun riconoscimento di errore dell’ufficio, poiché «si trattava di un documento riepilogativo realizzato dall’ufficio nel contesto di trasparenza tra la pubblica amministrazione ed il contribuente al fine di favorire le dichiarazioni docfa dei professionisti nelle categorie D) ed E), predisposto per dare riscontro alle numerose richieste di informazioni sui valori unitari e sui saggi di interesse da utilizzare per la determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, per diminuire il contenzioso catastale, per favorire una maggiore trasparenza e una maggiore equità fiscale ».
Contrariamente a quanto esposto dalla società ricorrente, risulta quindi che gli atti di gravame di entrambe le parti appellanti colpivano i cardini della decisione di primo grado, individuabili -secondo la prospettazione
della stessa ricorrente -nell’imputazione dell’errore all’RAGIONE_SOCIALE (come asseritamente riconoscibile dall’adozione del prontuario) e nella conseguente efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE nuove proposte. Aspetti entrambi specificamente censurati, a nulla rilevando che, nel formulare queste doglianze in appello, le parti si fossero in ipotesi avvalse anche di argomentazioni difensive, in fatto e diritto, già spese nel corso del primo grado di giudizio.
Se è vero che è costante l’indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo cui: «Nel processo tributario, ove l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 » (da ultimo, Cass.n. 6302/22), altrettanto indubbio è che, nella concretezza del caso, le amministrazioni appellanti sono andate ben oltre questa soglia minima (comunque sufficiente) di specificazione, mediante la formulazione di doglianze mirate e pertinenti avverso la ragione decisoria di cui si chiedeva la riforma.
La valutazione sul punto resa dalla Commissione Tributaria Regionale va quindi del tutto condivisa.
E ciò anche per quanto concerne la paventata formazione del ‘giudicato interno’ sulla riconoscibilità dell’errore dell’ufficio nell’adozione del prontuario. Affermazione, quest’ultima, che nell’ambito della decisione di prime cure concretava una mera valutazione ad abundantiam del giudice di primo grado, più che l’accertamento di uno specifico dato fattuale suscettibile di consolidarsi nel giudicato ex articolo 2909 cod.civ.; e che, in ogni caso, risulta, come detto, essere stata adeguatamente e puntualmente censurata, tanto da escludersi ogni effetto preclusivo nei gradi successivi di giudizio.
§ 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce -ex art. 360, co. 1^, n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/92, 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.. Per avere la Corte di giustizia tributaria di II grado reso una motivazione lacunosa nella ricostruzione dei fatti di causa, dello svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALE istanze-memorie RAGIONE_SOCIALE parti (art. 112 cod.proc.civ.). Segnatamente per quanto concerne la deduzione della effettiva erroneità per eccesso RAGIONE_SOCIALE rendite del 2008 e la correttezza di quelle proposte nel 2016, anche in ragione del fatto che gli immobili non avevano subito medio tempore RAGIONE_SOCIALE modificazioni e che la proposta 2016 si basava sui Prontuari nel frattempo (ottobre 2016) adottati dall’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria, proprio a riprova della erroneità dei parametri pregressi.
§ 5.2 Il motivo è infondato.
Lungi da essere venuta meno all’obbligo della compiuta ricostruzione dei fatti di causa e della disamina di tutte le domande ed eccezioni di parte, la sentenza impugnata si connota per un’adeguata ricostruzione di tali aspetti e, al contempo, per la concisa ma non per questo equivoca o sfuggente esposizione della ragione decisoria adottata sul cuore della lite. Ragione incentrata sul principio (più volte stabilito in sede di legittimità, come dalla Corte territoriale osservato) per cui, fermo restando il diritto del contribuente di sollecitare in ogni momento, mediante la procedura docfa, la rivisitazione e la rettifica RAGIONE_SOCIALE rendite assegnate perché ritenute non congrue e non confacenti ai parametri legali ed allo stato di fatto, l’attribuzione così disposta RAGIONE_SOCIALE nuove rendite non può che prendere effetto dalla annualità successiva, salva l’ipotesi – qui non rilevata – in cui la rettifica sia stata necessitata da un errore dell’ufficio, ovvero da una richiesta dello stesso contribuente costituente però il risultato di un induzione ad errore da parte dell’amministrazione medesima (nel qual caso soltanto si produce un effetto retroattivo volto a ripristinare l’esatta rendita catastale a far data dal recepimento della originaria rendita erronea).
È del resto evidente che -su questo presupposto di ritenuta irretroattività -a nulla rilevava a fini decisori il ‘merito’ RAGIONE_SOCIALE rendite del 2008 (asseritamente eccessive e fuori mercato), così come lo stato degli immobili nell’annualità oggetto di richiesta di rimborso, ovvero la sopravvenienza o meno di mutamenti dello stato di fatto, ovvero ancora la maggior congruità RAGIONE_SOCIALE rendite sostitutivamente proposte nel 2016.
La sentenza si connota pertanto per aver esattamente colto l’essenza della controversia, e per averla risolta espungendo dalla motivazione tutti quei profili di merito che, per quanto ampiamente dibattuti in corso di causa, risultavano tuttavia completamente ininfluenti in rapporto all’adottato principi di diritto (irretroattività).
Per il resto, la doglianza persegue anche nella presente sede di legittimità lo stesso fuorviante obiettivo di rimettere in discussione il merito di rendite (quelle dalla società proposte nel 2008) ormai definitive ed intangibili, se non eventualmente a valere per il periodo successivo al 2016.
§ 6.1 Con il quinto e sesto motivo di ricorso (suscettibili di trattazione unitaria) ci si duole -ex art. 360, co. 1^, n. 3 cod.proc.civ. -di violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento e dell’art. 10 legge 212/00. Per non avere la Corte di giustizia tributaria di II grado considerato che le rendite proposte nel 2016 avevano natura meramente rettificativa-sostitutiva di quelle del 2008 (in un quadro fattuale immutato e con riferimento al biennio censuario ’88 -’89), e che l’ufficio aveva rettificato in aumento le minori rendite proposte nel 2016, ma non aveva modificato in diminuzione i maggiori valori indicati dalla società nel 2008, con conseguente violazione dei principi di collaborazione e buona fede, oltre che del precetto di capacità contributiva ex art. 53 Cost.
§ 6.2 I motivi danno per scontato ciò che non è, vale a dire che le rendite proposte nel 2008 fossero inficiate da errore indotto dall’amministrazione
finanziaria, così come sarebbe poi stato ‘riconosciuto’ da quest’ultima con l’adozione del menzionato Prontuario.
Si tratta però di una ricostruzione fattuale del tutto soggettiva ed esattamente antitetica a quella invece accolta dal collegio regionale, il cui ragionamento (tra l’altro involgente risvolti di fatto non rivedibili in questa sede) non dà spazio alcuno alla tesi sostenuta sul punto dalla società, così da senz’altro riaffermare nel caso concreto l’operatività della suddetta regola generale (efficacia della rendita rettificata a far data dall’annualità successiva).
Ebbene, l’erroneità del presupposto fattuale dal quale muove la doglianza in esame ne inficia irrimediabilmente anche le conseguenze in diritto.
Corretta risulta infatti l’applicazione normativa resa (in coerenza con quell’accertamento fattuale) dal giudice di appello , il quale -come detto ha in ciò fatto proprio un orientamento già espresso da questa Corte di legittimità in un caso del tutto sovrapponibile al presente, nel quale si è affermato (Cass. n. 20463/17): « il motivo va rigettato, ove si consideri che i principi affermati da questa Corte – secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a ‘correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’ufficio dal contribuente’ (18023/2004; Cass.n.15560/2009, Cass.n.25328/2010) non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui l’errore di fatto sia compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso RAGIONE_SOCIALE (cfr.Cass.n.3168/2015), invece nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti (…) ».
Già Corte di Cassazione n. 16241/15 aveva in effetti stabilito che, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista
dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni RAGIONE_SOCIALE risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, «non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo », principio poi ulteriormente e chiaramente ribadito anche da Cass. n. 7745/19.
Dunque, ferma l’insindacabilità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, la dedotta violazione normativa va esclusa sul presupposto che le nuove proposte dell’ottobre 2016 – siccome volte a far emergere ed a rimediare a talune lacune riscontrabili nella originaria proposta Docfa, a far constare talune modificazioni dello stato di fatto e, comunque, siccome non ascrivibili al comportamento dell’amministrazione finanziaria, neppure attraverso l’adozione del più volte menzionato prontuario – non potevano avere efficacia retroattiva, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso dell’Ici corrisposta nell’annualità in oggetto dalla società in conformità alle prime rendite da essa dichiarate (del resto recepite dall’ufficio che mai le aveva contestate).
Né potrebbe qui darsi ingresso ad una differente valutazione del ‘Prontuario’ al punto da farlo coincidere con un sostanziale ‘riconoscimento’ di errore da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, risultando del resto del tutto condivisibile l’assunto secondo cui si verte di un atto di natura meramente orientativa e non di carattere cogente e costitutivo di rendita.
Inconferente è poi anche il richiamo alla violazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, degli obblighi di collaborazione e buona fede, dal momento che
l’affidamento della società non aveva ragione di fondarsi, nella specie, su nessun particolare atteggiamento negli anni positivamente tenuto (ad effetto decettivo) dall’RAGIONE_SOCIALE; che tale atteggiamento certo non potrebbe individuarsi nel non aver rettificato le rendite proposte dalla stessa società nel 2008; che, quand’anche in ipotesi riscontrabile, una siffatta violazione potrebbe al più rilevare sul piano sanzionatorio (estraneo alla lite), non di sicuro su quello -invece qui dedotto -della debenza dell’imposta e, per converso, del diritto al suo rimborso.
§ 7.1 Con il settimo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 164, l.296/06 (sostitutivo dell’abrogato art. 13 d.lgs. 504/92).
Per avere la Corte di II grado ritenuto perento il diritto al rimborso, nonostante che né alla data dell’istanza relativa (21 novembre 2016) né a quella di introduzione del presente giudizio (4 luglio 2017) l’Ici effettivamente dovuta per il 2010 risultasse esattamente determinata, con conseguente accertamento, nell’ an e nel quantum , del credito a rimborso. Il che impediva che il termine quinquennale di decadenza, ex art.1 co. 164 cit., iniziasse a decorrere.
§ 7.2 Il motivo è infondato.
Stabilisce l’art.1 , co. 164, l.296/06 (disciplina qui applicabile ratione temporis ) che: « Il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza ».
Si tratta di una disposizione dalla quale si evince che la società, con la sua istanza di rimborso, era effettivamente incorsa nella decadenza di legge.
Atteso che tale istanza non poteva giovarsi (perché, come detto, non retroattivi) degli effetti RAGIONE_SOCIALE proposte di rendita formulate in autorettifica
nel 2016, ma doveva quindi necessariamente basarsi sulla potestà di correzione ed emenda RAGIONE_SOCIALE rendite in origine proposte ed erronee per fatto della contribuente, il termine quinquennale di rimborso non poteva che decorrere appunto dalla data del versamento dell’imposta di cui si assumeva l’eccessività.
Rileva poi, e ciò palesa addirittura la radicale inammissibilità della doglianza che tale profilo non mostra di avere colto, che il diniego di rimborso ha comunque trovato condivisibile riscontro giurisdizionale sul piano, non già dell’estinzione per intervenuta decadenza, ma della fondatezza nel merito dei suoi presupposti.
§ 8. Ne segue il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida: a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito; – a favore del RAGIONE_SOCIALE Calabria, in euro 4.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
-v.to l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi in data 28 maggio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME