Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33460 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10384/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE entrambe elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE e rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti e ricorrenti incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Toscana n. 1139/2021 depositata il 19/10/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
con sentenza n. 1139/1/2021, depositata in data 19 ottobre 2021 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello principale proposto dall’ ufficio nonché l’appello incidentale avanzato da RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza n. 494/01/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’ impugnazione avverso la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica sita nel comune di Latera (VT) – per la quale con procedura DOCFA, dal 2010, era stata proposta la categoria D/1 per una rendita pari ad euro 91.982,00 elevata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate ad euro 696.880,00 – limitatamente alla inclusione nella stima del resede nonchè dei pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e, quindi, non suscettibili di valutazione catastale;
la Commissione tributaria regionale confermava la statuizione secondo cui era da ritenere errata l ‘ inclusione, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pozzi in quanto inglobati nella miniera e, quindi, non suscettibili di valutazione catastale e, nel rigettare l’ appello incidentale della società contribuente, rilevava che era legittima l ‘ inclusione dei carriponte nonché dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e che erano da rigettare, in quanto del tutto generiche, le censure della società contribuente relative all ‘
erronea stima dei costi ed all ‘ erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus ;
avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
4.1. RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, società beneficiaria della scissione parziale di RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi;
4.2. l’ufficio ha depositato controricorso al ricorso incidentale;
CONSIDERATO CHE
1. con un unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’ art. 18, comma 1, r.d. 1572/1932, degli artt. 1 e 2 del r.d. 1443/1927, degli artt. 4 e 10 del r.d. n. 652 del 1939, dell’art. 1quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. con modif. dalla legge n. 88 del 2005, dell’art. 1, comma 244 legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso i pozzi, in quanto pertinenze della miniera, dalla stima ai fini della determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica; 1.1. ad avviso dell’ ufficio i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina RAGIONE_SOCIALE miniere (e, cioè, alle disposizioni di cui all’ art. 18, comma 1, del r.d. n. 1572 del 1931), ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte dell’art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014 (ai sensi della quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare abitativa, senza i quali l a struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso);
con il primo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 843 del 1942, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di appello escluso dalla stima i vapordotti benché non rientranti nel perimento dell’unità immobiliare e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa;
con il secondo motivo del ricorso incidentale le società contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 843 del 1942, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di appello escluso dalla stima gli alternatori ed i trasformatori, benché non rientranti nel perimento dell’unità immobiliare e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa;
con il terzo motivo del ricorso incidentale lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale, a fronte dello specifico motivo di appello con il quale erano state contestate l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus, motivo basato su di una consulenza di parte allegata ed espressamente richiamata, aveva disatteso il motivo con argomentazioni totalmente generiche senza neanche dare conto del deposito della consulenza di parte;
il ricorso principale deve essere accolto, conseguentemente rigettandosi il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale;
5.1. su identiche questioni a quelle oggetto di causa questa Corte è già intervenuta affermando il principio di diritto, cui in questa sede va data continuità, secondo cui in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla I. 88 del 2005, applicabile ” ratione temporis “, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, a
prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile (Sez. 5 , Ordinanza n. 27196 del 15/09/2022, Rv. 665854 -01; vedi in senso conforme Sez. 5 -, Sentenza n. 6970 del 08/03/2023, Rv. 667374 – 01);
5.2. l’iter argomentativo della suddetta pronunzia n. 27196/2022 può essere così compendiato:
5.2.1. i dati normativi di riferimento sono costituiti dall’art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 secondo cui: «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo» nonchè dalla disposizione regolamentare di cui all’art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998 n. 28 in base alla quale: «l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale »;
5.2.2. trattandosi a tutti gli effetti di una centrale elettrica pertinente alla tematica dei pozzi geotermici è il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità che si è formato in materia di rendita catastale RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche, indirizzo (vedi Cass. nn. 3500/15, 23317/11, 7372/11, 13319/06, 21730/04 ed altre) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche e alle relative turbine (nei termini di cui alla sentenza n.162/08 C. Cost.), ha dato rilevanza, ai fini della rendita, alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall’art. 1quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge 88 del 2005, così da includere nel calcolo della rendita anche gli impianti ed i macchinari che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva;
5.2.3. ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito l’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) che risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi”»;
5.2.4. la circolare così recepita richiama, ai fini della inclusione dell’impianto nella rendita, i caratteri della ‘essenzialità’ alla destinazione economico produttiva, della ‘fissità’ entro il perimetro immobiliare e della ‘stabilità’ nel tempo, ritenen do così rilevanti -tra gli altri – i canali adduttori RAGIONE_SOCIALE acque per il funzionamento RAGIONE_SOCIALE turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento utilizzate nelle centrali termoelettriche, le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i
captatori di polveri per le centrali termoelettriche, gli aerogeneratori (rotori e navicelle) degli impianti eolici, nonché i pannelli e gli inverter degli impianti fotovoltaici ed ancora: gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, «nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’unità immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili »;
5.2.5. assumono, quindi in definitiva rilevanza catastale tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica, laddove sia «impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso… che non sarebbe più …. una centrale elettrica» (Cass. n. 24060/2006; n. 4030/2012), poiché anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass. n.3354 del 2015);
6. posto che secondo quanto può ritenersi accertato in fatto i pozzi geotermici di iniezione o estrazione de quibus (aventi la funzione di captare e veicolare in superficie le acque calde ed i vapori provenienti da fonti sotterranee, così da immetterli nel circuito generatore di turbina/alternatore) devono ritenersi funzionali ed essenziali non già allo sfruttamento di una ‘miniera’, bensì alla produzione di energia elettrica da parte della ‘centrale’, di cui costituiscono componente imprescindibile, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono emerge, dunque, con chiarezza l’errore di sussunzione in cui sono incorsi i giudici di merito;
6.1. infatti i giudici di appello, nell’ interpretare e richiamare in modo erroneo le disposizioni di cui al r.d. n. 1443/1997 (recanti ‘Norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione RAGIONE_SOCIALE miniere), hanno ricondotto i pozzi presenti nella centrale de qua ad elementi collegati ad una miniera, non tenendo in debita considerazione il dato per cui non si verte in ipotesi di pozzi RAGIONE_SOCIALE miniere bensì di pozzi incorporati nella centrale geotermica;
6.2. occorre, ancora, richiamare quanto condivisibilmente affermato da questa Corte di legittimità in relazione alla circostanza che ‘i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile’ (vedi, in parte motiva, Cass. n. 7322/2023);
6.3. allo stesso modo devono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell’energia i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento RAGIONE_SOCIALE centrali non cogliendo in alcun modo sul punto le censure di segno contrario formulate dalle parti controricorrenti;
6.4. occorre, infine, chiarire come la presente fattispecie (che riguarda il periodo 2010-2015) va regolata in base alla normativa previgente alla riforma legislativa di cui all’art. 1, comma 21, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) – con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali -disposizione che, come testualmente stabilito opera « a decorrere dal primo gennaio 2016 » e che, pertanto, non può avere alcuna efficacia retroattiva;
6.5. ne consegue l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale;
il terzo motivo del ricorso incidentale è da ritenere inammissibile; 7.1. va preliminarmente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016);
7.2. a tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia
preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole – sulla base degli elementi hinc et inde dedotti – diversamente da come dedotto dalla società contribuente come di seguito illustrato;
7.3. la censura va, dunque, ritenuta inammissibile, in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità;
7.4. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue: «Anche il motivo concernente l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio … »;
7.5. va, invero, ribadito che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni
per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009);
7.6. vieppiù, va evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui le società ricorrenti in via incidentale hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese;
in conclusione va accolto il ricorso principale, rigettato ricorso incidentale e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per una nuova valutazione dei fatti di causa alla luce dei principi sopra richiamati, ed anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del del l’ art 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione