Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15498/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocatura generale dello Stato (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato studio RAGIONE_SOCIALE associati ( -) rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale allegata al controricorso
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1504/2021 depositata il 14/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La spa RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento del 30 settembre 2016 con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate rettificava la rendita catastale proposta dalla prefata società con Docfa del 7 marzo 2014 relativa alla centrale elettrica sita nel Comune di Monterotondo Marittimo ( Grosseto) -identificata in catasto al fl. 21, part. 81, sub 1- con la quale la società aveva escluso dalla valorizzazione catastale i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori assimilati alle costruzioni.
A fondamento dell’opposizione, l’ente proprietario della centrale deduceva l’illegittima valorizzazione dei pozzi geotermici, dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori nonché la sovrastima dei costi per l’inclusione degli oneri aggiuntivi già ordinariamente compresi nella stima catastale, l’omessa valutazione del deprezzamento per vetustà.
La CTP di Grosseto con sentenza n. 409/02/2017 respingeva il ricorso avverso l’avviso di accertamento opposto, escludendo il deficit motivazionale dell’atto impositivo in quanto l’ufficio aveva allegato una relazione descrittiva del complesso individuandone la destinazione d’uso e l’entità e schede tecniche con stima particolareggiata; considerando tutti i componenti esclusi dalla rendita idonei, invece, per struttura e funzione a concorrere alla determinazione della rendita catastale. Avverso la sentenza di prime cure le società proponevano appello.
La CTR della Toscana, con sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il gravame limitatamente alla inclusione nella stima
dei pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e, quindi, non suscettibili di valutazione catastale, includendo invece, nella valorizzazione ai fini della rendita catastale i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori in quanto contribuiscono ad assicurare alla centrale autonomia funzionale e reddituale; nel rigettare l’ appello della società contribuente, rilevava che era legittima l’ inclusione dei carriponte nonché dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e che erano da rigettare, in quanto del tutto generiche, le censure della società contribuente relative all ‘erronea stima dei costi ed all’ erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus.
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, società beneficiaria della scissione parziale di RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale fondato su sei motivi. L’amministrazione finanziaria si difende con controricorso al ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; le società chiedendo -nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la rimessione della causa al giudice di merito per la determinazione della stima dei pozzi geotermici.
CONSIDERATO CHE
2. Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, r.d. 8 ottobre 1932, n. 1572, 1 e 2 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, 4 e 10 del r.d. 13 aprile 1939, n. 652, nonché dell’art. 1 -quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito con della legge 31 maggio 2005, nr. 88 e dell’art. 1, comma 244, legge 190 del 2014 ex art. 360, primo comma, n.3)
cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso i pozzi, in quanto pertinenze della miniera, dalla stima ai fini della determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica. Ad avviso dell’ufficio i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina RAGIONE_SOCIALE miniere (e, cioè, alle disposizioni di cui all’ art. 18, comma 1, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572), ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte dell’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (ai sensi della quale la stima catastale co struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso). Si obietta che l’equiparazione alle miniere non emerge dal disposto dell’art. 18 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572 dai giudici di appello, trattandosi di norma eccezionale non interpretabile estensivamente; aggiungendo che, al limite, i pozzi geoterminci dovrebbero seguire la medesima sorte giuridica della centrale elettrica cui accedono. Assume, ancora, l’ufficio che ulteriore conferma della necessità di includere detti beni nella stima ai fini della determinazione della rendita catastale si desume dall’ art. 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016) rientrando i pozzi di iniezione e reiniezione RAGIONE_SOCIALE centrali geotermiche nella nozione di costruzione di cui alla detta normativa, essendo dotati dei caratteri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica ed immobilizzazione al suolo e richiama la circolare 2/E del 2016 la quale ha stabilito, in relazione alla nozione di costruzione, che vi rientrano ‘a titolo esemplificativo….. i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento,
approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico d RAGIONE_SOCIALE acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari in argomento’.
Con ricorso incidentale, le contribuenti lamentano: a) la violazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, censurando la sentenza là dove afferma la legittimità della motivazione dell’avviso fondata esclusivamente sulla diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni dichiarati dalla società e dei pozzi geotermici, senza specificare i criteri di valorizzazione dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori; b) la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n.4) cod.proc.civ., per avere il decidente affermato la legittima valorizzazione dei carriponte, sebbene la loro valorizzazione catastale non fosse oggetto della materia del contendere, c) il terzo mezzo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 10 legge 11 luglio 1942, n. 843, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ. nonché l’erroneità della sentenza censurata per non avere i giudici di appello escluso dalla stima i vapordotti, benché non rientranti nel perimento dell’unità immobiliare – così come di desume anche dalla circolare n. 6/2012 la quale al pag. 3) specifica che nella stima devono essere prese in considerazione solo quelle componenti che ricadono all’interno del perimetro RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari – e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa, in particolare, inquanto non menzionati dal cit. art. 10 (il quale elenca gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e distribuzione di merci, prodotti e servizi, i binari, gallerie, ponti e simili); d) con il quarto motivo si denuncia violazione della medesima norma rubricata nel secondo
motivo con riferimento però agli alternatori e ai trasformatori, in quanto impianti a valle del generatore della forza motrice e non stabilmente infissi al suolo, facendo leva sulle espressioni utilizzate nella citata Circolare laddove si afferma che si devono valorizzare le componenti poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse; e) il quinto strumento di ricorso incidentale prospetta la nullità della sentenza ex art. 115 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod.proc.civ. in quanto le società avevano eccepito la sovrastima dei costi di produzione e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione, doglianze che la Regionale ha respinto perché . La CTR avrebbe omesso, ad avviso RAGIONE_SOCIALE contribuenti, di valutare le risultanze probatorie desumibili dalla perizia tecnica redatta dall’ing. COGNOME che contestava analiticamente la valutazione operata dall’ufficio e trascritte in parte nell’atto di appello incidentale ( pagina 59 e ss del controricorso); f) con l’ultima censura si critica, ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n.4) cod.proc.civ.., la sentenza impugnata per omessa pronuncia in merito alla rendita catastale rettificata dall’ente finanziario.
In via preliminare va esaminata la prima censura proposta con ricorso incidentale dalle contribuenti e relativa alla carenza motivazionale dell’avviso, laddove non avrebbe indicato i criteri di valorizzazione dei vapordotti, alternatori e trasformatori.
4.1.Il mancato esame di una domanda o di un’eccezione integra infatti vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.). Come è noto, siffatto vizio è tuttavia escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesi incompatibile con
la domanda o l’eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto della domanda o eccezione. Tanto si è verificato nella vicenda in esame. Il positivo apprezzamento del giudice di prossimità in ordine alla idoneità RAGIONE_SOCIALE ragioni esposte nell’atto di accertamento ha quale ineludibile presupposto la valutazione di compiutezza motivazionale del contenuto dell’avviso opposto.
4.2 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga, come nella fattispecie in esame, a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016).
4.3.Nella fattispecie sub iudice è pacifico, per stessa ammissione della parte ricorrente (ricorso, pag. 40), che all’avviso di accertamento catastale era allegata una relazione di stima (indicata come allegato 10) che ne costituiva parte integrante. Al riguardo si legge nel controricorso che l’RAGIONE_SOCIALE pur non adeguandosi alla valutazione della rendita proposta in sede di presentazione della Docfa ha indicato i criteri per determinare la
rendita catastale dei componenti esclusi dalla Docfa per poi indicare singolarmente i valori attribuiti a ciascun componente; in questo modo risulta che l’Ufficio ha indubbiamente esaurientemente e compiutamente motivato il proprio accertamento, producendo una relazione di stima, fornendo i criteri e la metodologia utilizzata per la valorizzazione della rendita catastale. Le doglianze RAGIONE_SOCIALE contribuenti si risolvono in una irragionevole pretesa di necessaria trasposizione nell’atto di accertamento catastale dei dati contenuti in un atto (relazione di stima) ad esso allegato.
5.Il ricorso principale è fondato.
Questa Corte ha già affrontato -recentemente, tra le stesse parti e con riguardo ad una procedura di rettifica coeva a quella qui dedotta -la questione della rilevanza dei pozzi geotermici ai fini del calcolo della rendita catastale della centrale di produzione energetica, concludendo nel senso che: « In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altri componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile. » (Cass.n. 27196/22). Si tratta di una conclusione che non vi è ragione di disattendere ed i cui passaggi fondamentali possono così ripercorrersi: – il compendio normativo di riferimento catastale è costituito dall’art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 secondo cui: « si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili
di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo », e dalla disposizione regolamentare di cui all’art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998 n. 28 in base alla quale: « l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale »; pertinente alla tematica dei pozzi geotermici è il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità che si è formato in materia di rendita catastale RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche, indirizzo (Cass. nn. 3500/15, 23317/11, 7372/11, 13319/06, 21730/04 vedi Cass. 29/04/2024, n. 11359, in motiv.; Cas. 11329/2024; Cass. 30/10/2023, n. 29972; Cass. 18/07/2022, n. 22551, in tema di pale eoliche; Cass. 05/02/2019, n.3277) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche ed alle relative turbine (nei termini di cui in C.Cost.sent. n.162/08), ha dato rilevanza, ai fini della rendita, alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge 88 del 2005; così da includere nel calcolo della rendita anche gli impianti ed i macchinari che, per quanto in sè amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al punto da caratterizzarne ed attuarne in
maniera essenziale la destinazione produttiva; con un’affermazione di portata generale, la C.Cost. ha stabilito (sent. cit.) che: « (…) tutte quelle componenti (…) che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale »; si tratta di interpretazione (applicata in varia casistica di impianti e macchinari, anche relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali le turbine idroelettriche o le torri eoliche: tra le altre, Cass.nn. 4028/2012, 24815/14, 32861/2019) che risulta ulteriormente avvalorata dall’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) che ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle « istruzioni di cui alla Circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del Territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la ‘Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico estimativi’ ».
5.1.La Circolare così recepita richiama, ai fini della inclusione dell’impianto nella rendita, i caratteri della ‘essenzialità’ alla destinazione economicoproduttiva, della ‘fissità’ entro il perimetro immobiliare e della ‘stabilità’ nel tempo, ritenendo così rilevanti tra gli altri – i canali adduttori per il funzionamento RAGIONE_SOCIALE turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento utilizzate nelle centrali termoelettriche, le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centrali termoelettriche, gli aerogeneratori (rotori e navicelle) degli impianti eolici, nonché i pannelli e gli inverter degli impianti fotovoltaici; ed ancora: gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e
distribuzione di merci e servizi, « nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’unità immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili ». Assumono in definitiva rilevanza catastale tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica, laddove sia « impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso… che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica » (Cass. n. 24060/2006; n. 4030/2012), poiché anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass. n.3354 del 2015). I pozzi geotermici di iniezione o estrazione (aventi la funzione di captare e veicolare in superficie le acque calde ed i vapori provenienti da fonti sotterranee, così da immetterli nel circuito generatore di turbina alternatore) devono dunque ritenersi, in applicazione di queste linee interpretative, funzionali ed essenziali non già allo sfruttamento di una ‘miniera’, bensì alla produzione di energia elettrica da parte della ‘centrale’, di cui costituiscono componente imprescindibile; ed identica conclusione va affermata anche con riguardo ai pozzi di reiniezione con i quali l’acqua utilizzata e raffreddata viene reimmessa nel sottosuolo per la rinnovazione del ciclo. Alla luce di queste considerazioni emerge dunque con chiarezza l’errore nel quale è incorsa la Commissione Tributaria Regionale la quale ha scisso la funzione dei pozzi dalla destinazione economica-produttiva della centrale (pacificamente iscritta in categoria catastale D/1 -Opificio), invece attribuendola a quella di una (inesistente) ‘miniera’; con quanto ne consegue in ordine altresì alla irrilevanza in questa sede del citato dato normativo che esclude queste ultime (e solo queste ultime) dalla stima a fini
catastali. Da ultimo va ancora osservato che la presente fattispecie (2015) va regolata in base alla normativa previgente alla riforma legislativa di cui all’art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che « a decorrere dal 1^ gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento », soggiungendosi poi che: « sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ». Si tratta di norma chiaramente innovativa, la cui retroattività è stata anche dallo stesso legislatore esplicitamente esclusa: « a decorrere dal 1^ gennaio 2016 ».
6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso incidentale – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione RAGIONE_SOCIALE censure sollevate e la sostanziale identità RAGIONE_SOCIALE questioni -sono infondati, essendo corretta la decisione resa sul punto dalla Commissione Tributaria Regionale. Basterà in proposito richiamare quanto poc’anzi osservato riguardo ai pozzi geotermici, le cui ragioni di assoggettamento al calcolo della rendita catastale debbono riproporsi anche con riferimento agli impianti in questione. Ed anche questo aspetto della lite trova specifico precedente nella citata decisione di cui in Cass.n. 27196/22, secondo cui: « Analogamente, del resto, devono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell’energia i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento della centrale». Neppure giova alle società, per la già richiamata questione temporale, qui invocare lo jus superveniens del 2016 e la Circolare esplicativa emessa in proposito dall’RAGIONE_SOCIALE (n.2/E del 1^ febbraio 2016).
Piuttosto si rende applicabile anche a questi fini la più volte menzionata Circolare n.6 del 2012 (recepita dal legislatore) la quale, come detto, include (includeva) nel calcolo (§ 3.) anche «tutte quelle ulteriori componenti che, poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse, rendono possibile proprio il funzionamento di detti generatori. Tra queste, i canali adduttori RAGIONE_SOCIALE acque per il funzionamento RAGIONE_SOCIALE turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento, utilizzate nelle centrali termoelettriche che, in ogni caso, devono essere rappresentate nella mappa catastale. Tale rappresentazione è prevista solo se dette componenti sono ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini, e la loro menzione nella stima è prevista, proprio perché costituiscono impianti funzionali al processo produttivo. Del pari, sono oggetto di stima le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centrali termoelettriche ». E ciò «anche se posti su suolo pubblico, in ossequio alle previsioni dell’art. 10 della legge 11 luglio 1943, n. 843 ». In particolare, va disattesa la doglianza relativa all’esclusione dei vapordotti in quanto estranei al perimetro della centrale, in quanto dalla lettura combinata RAGIONE_SOCIALE due parti del paragrafo 3) della Circolare 6/2012 risulta evidente che sono esclusi dalla rendita catastale solo le componenti esterni al perimetro dell’unità immobiliare che non contribuiscono alla valorizzazione della rendita catastale (come i tralicci, cavi e simili); al contrario gli impianti che la produzione di energia vanno inclusi nella rendita catastale indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, purchè ubicati nel territorio nazionale, ed anche se collocati su suolo pubblico. Ne consegue che i vapordotti -in quanto componenti indispensabili al funzionamento della centrale elettrica, come ampiamente esposto
in precedenza – devono essere inclusi nella valorizzazione della rendita per le annualità antecedenti alla novella legislativa del 2015( v. Cass. 30/10/2023, n. 29972).
6.1.In particolare, va disattesa la doglianza relativa all’esclusione dei vapordotti in quanto estranei al perimetro della centrale, in quanto dalla lettura combinata RAGIONE_SOCIALE due parti del paragrafo 3) della Circolare 6/2012 risulta evidente che sono esclusi dalla rendita catastale solo le componenti esterni al perimetro dell’unità immobiliare che non contribuiscono alla valorizzazione della rendita catastale (come i tralicci, cavi e simili); al contrario gli impianti che la produzione di energia vanno inclusi nella rendita catastale indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, purchè ubicati nel territorio nazionale, ed anche se collocati su suolo pubblico. Ne consegue che i vapordotti -in quanto componenti indispensabili al funzionamento della centrale elettrica, come ampiamente esposto in precedenza – devono essere inclusi nella valorizzazione della rendita per le annualità antecedenti alla novella legislativa del 2015( v. Cass. 30/10/2023, n. 29972).
7.Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse: dallo stesso tenore della censura – in forza della quale le ricorrenti incidentali si dolgono del fatto che i giudici di appello hanno affermato la legittima valorizzazione ai fini catastali di ulteriori beni quali i carriponte, sebbene la valorizzazione di tali beni non avesse mai costituito oggetto del contendere nel presente giudizio -si evince l’ insussistenza dell’ interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ. il quale postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento. Dal momento che le
società contribuenti non avevano impugnato l’avviso di accertamento in relazione al profilo suindicato, la statuizione de qua non l’ha in alcun modo pregiudicata sicchè la stessa non ha interesse ad impugnarla.
Il quinto motivo del ricorso incidentale è da ritenere inammissibile.
7.1.Va preliminarmente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016); a tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma , n. 5, cod.proc.civ. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole – sulla base degli elementi hinc et inde dedotti – diversamente da come dedotto dalla società contribuente come di seguito illustrato. Vieppiù, va evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore
probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui le società ricorrenti in via incidentale hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese.
Parimenti infondato è l’ultimo strumento del ricorso incidentale, avendo i giudici territoriali motivato in merito alle censure proposte dalle contribuenti, affermando che la loro formulazione astratta non consentiva una diversa valutazione della quantificazione dei costi e del deprezzamento, avendo l’Ufficio applicato il criterio legale della Circolare 6/2012. La censura è infondata atteso che, sulla scorta di quanto illustrato con i motivi di ricorso incidentale dianzi esaminati, emerge l’insussistenza del lamentato vizio di omessa motivazione da parte della Commissione tributaria regionale, che risulta al contrario aver preso in esame le dedotte censure della Società, respingendole, ad esclusione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative alla erronea valutazione dei pozzi (deprezzamento, costi aggiuntivi) non esaminate dai giudici di appello in quanto esclusi dalla valorizzazione catastale, le quali dovranno essere esaminate in sede di rinvio.
9.In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale e la sentenza va cassata.
10.Stante la riproponibilità di tutte le questioni non esaminate dal giudice di merito, la causa va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
La Corte
accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso incidentale;
cassa la sentenza in relazione al ricorso principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana in diversa composizione.
v.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione