Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29876 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29876 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8730/2022 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in Roma, al INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale (procura per notar Atlante rep. 65104, racc. 33786, del 17 marzo 2022) e legale rappresentante AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, nata a La Spezia (SP) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE);
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in
Avviso rettifica rendita catastale centrale geotermica -Pozzi, vapordotti, carriponte, alternatori e trasformatori
Roma, al INDIRIZZO, società beneficiaria della scissione parziale di RAGIONE_SOCIALE (atto di scissione parziale del 19 dicembre 2019, procura per notar Atlante rep. 60397, racc. 30932), in persona del procuratore speciale (procura per notar Atlante rep. 65104, racc. 33786, del 17 marzo 2022) e legale rappresentante AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, nata a La Spezia (SP) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE); rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: EMAIL; fax NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), entrambi del foro di Roma, in forza di procura speciale allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio “RAGIONE_SOCIALE“, in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti -ricorrenti incidentali –
-avverso la sentenza n. 1088/01/2021 emessa dalla CTR Toscana in data 05/10/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena avverso un avviso con il quale era stata rettificata la rendita da essa proposta a mezzo di Docfa con riferimento ad una centrale geotermica, lamentand o che nell’avviso varie componenti (tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione, i vapordotti, i carriponte, gli alternatori ed i trasformatori) erano state, a suo dire erroneamente, ritenute caratterizzanti intrinsecamente il processo produttivo e parti essenziali della centrale.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che i pozzi produttivi e di reiniezione dovessero ritenersi insuscettibili di valutazione catastale e che l’atto impugnato era viziato da difetto di motivazione.
Sull’impugnazione principale dell’Ufficio ed incidentale della contribuente, la CTR Toscana accoglieva parzialmente la prima e dichiarava
inammissibile la seconda, affermando, per quanto qui ancora rileva, che i pozzi produttivi e di reiniezione, appartenendo all’in sè della miniera, non potevano avere rilievo catastale, a differenza dei vapordotti, dei carriponte, degli alternatori e dei trasformatori, poiché contribuivano ad assicurare alla centrale la sua autonomia funzionale e reddituale con carattere di stabilità nel tempo, e che, con riferimento all’asserita erronea stima dei costi e del deprezzamento per vetustà dei beni, la contribuente si era limitata a considerazioni astratte.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su quattro motivi.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939, 1-quinquies d.l. n. 44/2005 (conv., con modificazioni, in l. n. 88/2005) e 1, comma 244, l. n. 190/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione sul presupposto, a suo dire errato, dell’assimilazione alle miniere.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la resistente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della I. n. 843 del 1942, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver escluso dalla stima i vapordotti, benché non rientranti nel perimetro dell’unità immobiliare e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della I. n. 843 del 1942, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver escluso dalla stima gli alternatori e i trasformatori, benché posti a valle del generatore di forza
matrice e non inclusi nel censimento catastale da altra fonte normativa.
Il motivo di ricorso principale risulta fondato, mentre vanno rigettati il
primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per connessione.
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze RAGIONE_SOCIALE miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica ( id est , allo specifico processo produttivo), sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo (Sez. 5, Sentenza n. 7322 del 13/03/2023).
Nel caso di specie, essendo in discussione la rendita catastale dell’immobile in contestazione dal 2011 (anno in cui la contribuente presentò il Docfa) al 31.12.2015, trova applicazione ratione temporis la normativa in precedenza in vigore (per l’orientamento seguito da questa Corte in applicazione del disposto di cui all’ultima parte dell’art. 1, comma 21, della I. n. 208 del 2015, si veda Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21827 e n. 21828 del 2020; da n. 2565 a n. 2572 e n. 3753 del 2021; cfr. altresì Sez. 5, Ordinanza n. 16522 del 11/06/2021).
La legge n. 208/2015, infatti, trova applicazione solo a decorrere dall’1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della novella, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell’art. 11 disp. att. c.c., dettando la disposizione una nuova disciplina in tema di determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare e determinando un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto.
4.1. Orbene, in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla I. 88 del 2005, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a
monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno ( recte , andavano) inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ( recte , contribuivano) ad assicurarne, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile (Sez. 5, Ordinanza n. 27196 del 15/09/2022; conf. Sez. 5, Sentenza n. 6970 del 08/03/2023). In particolare, contribuiscono ( recte , contribuivano) a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti quei componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica (vedi Cass. n. 3277 del 2019; cfr. altresì Sez. 6 – 5, Sentenza n. 3166 del 18/02/2015).
Vanno, sul tema, richiamati i principi che si erano consolidati all’interno di questa Sezione, cui il Collegio intende dare seguito.
Sul piano normativo, l’art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 stabilisce che: «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo». A sua volta, la disposizione regolamentare di cui all’art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998 n. 28 prevede che: «l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale».
Sul piano giurisprudenziale, in tema di determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche si è formato un costante indirizzo giurisprudenziale ( ex multis Cass. nn. 3500/15, 23317/11, 7372/11, 13319/06, 21730/04 ed altre) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche ed alle relative turbine (nei termini di cui in C. cost. n. 162/08, la quale ha stabilito che: « tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale »), ha dato rilevanza ai fini della rendita alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla I. 88 del 2005. Si è così affermato, ad esempio, che «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr., tra le tante, Cass. n. 4028/2012, n. 24815/14 e n. 32861/2019).
Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito l’art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno 2015), che ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi”». La Circolare così recepita richiama, ai fini della inclusione dell’impianto nella rendita, i caratteri della ‘essenzialità’ alla destinazione
economicoproduttiva, della ‘fissità’ entro il perimetro immobiliare e della ‘stabilità’ nel tempo, ritenendo così rilevanti tra gli altri – i canali adduttori RAGIONE_SOCIALE acque per il funzionamento RAGIONE_SOCIALE turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento utilizzate nelle centrali termoelettriche, le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centrali termoelettriche, gli aerogeneratori (rotori e navicelle) degli impianti eolici, nonché i pannelli e gli inverter degli impianti fotovoltaici; ed ancora: gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, «nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’uni tà immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili».
Assumono, dunque, rilevanza tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica, laddove sia “impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso… che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica” (Cass. n. 24060/2006; n. 4030/2012), poiché anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass. n. 3354 del 2015).
Depone nel senso esposto altresì la Circolare n. 6 del 2012 (recepita dal legislatore) la quale include (includeva) nel calcolo (§ 3.) anche «tutte quelle ulteriori componenti che, poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse, rendono possibile proprio il funzionamento di detti generatori. Tra queste, i canali adduttori RAGIONE_SOCIALE acque per il funzionamento RAGIONE_SOCIALE turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento, utilizzate nelle centrali termoelettriche che, in ogni caso, devono essere
rappresentate nella mappa catastale. Tale rappresentazione è prevista solo se dette componenti sono ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini, e la loro menzione nella stima è prevista, proprio perché costituiscono impianti funzionali al processo produttivo. Del pari, sono oggetto di stima le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centrali termoelettriche». E ciò «anche se posti su suolo pubblico, in ossequio alle previsioni dell’art. 10 della legge 11 luglio 1943, n. 843».
4.2. Premesso che non è in contestazione la classificazione dell’impianto in esame in categoria D/1, come immobile a destinazione speciale oggetto di stima diretta, nella specie, la CTR ha escluso la computabilità ai fini della rendita catastale dei pozzi di produzione e reiniezione utilizzati dall’impianto geotermico di produzione di energia elettrica, ritenendoli pertinenziali ad una miniera.
Tale conclusione non merita di essere condivisa in quanto, pacificamente, vertendosi in tema di centrale geotermica, i pozzi oggetto di esame (vale a dire, geotermici di iniezione o estrazione, aventi la funzione di captare e veicolare in superficie le acque calde ed i vapori provenienti da fonti sotterranee, così da immetterli nel circuito generatore di turbinaalternatore) non sono funzionali allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica, di cui costituiscono componente imprescindibile. Identica conclusione va affermata anche con riguardo ai pozzi di reiniezione con i quali l’acqua utilizzata e raffreddata viene reimmessa nel sottosuolo per la rinnovazione del ciclo.
L’errore di sussunzione effettuato dalla CTR consiste nell’aver ricondotto i pozzi presenti nella centrale a pertinenze di una miniera, che tuttavia risultava inesistente, ignorando invece che gli stessi costituivano dei manufatti con destinazione funzionale ed unitaria ad una attività produttiva, nella specie di energia, per di più quali componenti strutturali essenziali al funzionamento stesso dell’impianto.
4.3. Analogamente, del resto, devono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell’energia i vapordotti nonché l’alternatore
e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento della centrale (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 27196 del 15/09/2022).
Va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto: ” In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla I. 88 del 2005, applicabile ratione temporis , i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altri componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile .” 5. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR pronunciata anche in ordine alla legittima valorizzazione dei carriponte, nonostante tale aspetto non avesse mai costituito oggetto del contendere nel giudizio.
5.1. Il motivo è infondato.
Premesso che la CTP, pur avendo annullato, con il dispositivo finale, in toto l’avviso impugnato, si era pronunciata expressis verbis solo sulla impossibilità di includere, nella determinazione della base imponibile, i pozzi produttivi e di reiniezione e sulla carenza di motivazione dell’avviso, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha impugnato con appello principale (cfr., soprattutto, pag. 12) la sentenza emessa dalla CTP di Siena avuto riguardo, oltre che all’asserita insussistenza della motivazione dell’avviso in rettifica e alla valorizzabilità, ai fini della rendita catastale, dei pozzi di estrazione e reiniezione, alla necessità di includere le varie componenti impiantistiche (ivi compresi, quindi, i cc.dd. carriponte), siccome caratterizzanti intrinsecamente il processo produttivo.
Ragion per cui la CTR, nel valutare anche il detto profilo, non è incorsa in
una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
6. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminare la specifica perizia tecnica da ess a depositata (concernente, tra l’altro, la sovrastima dei costi e la determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni), non dando nemmeno conto della sua produzione in giudizio.
6.1. Il motivo è inammissibile.
Le perizie stragiudiziali, poichè non offrono garanzie nè di contraddittorio nè di obiettività, costituiscono semplici allegazioni difensive di carattere tecnico, prive di autonomo valore probatorio. Tuttavia, poichè il nostro ordinamento processuale è dominato dal principio della libera formazione del convincimento del giudice, nulla vieta che da esse, in concorso di particolari circostanze, possano essere tratti elementi utili alla decisione (Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 09/11/1973).
In quest’ottica, non è invocabile la violazione dell’art. 115 c.p.c.
Del resto, rappresenta indirizzo consolidato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., per tutte, Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).
Né è pertinente, in senso contrario, la pronuncia Sez. 5, Ordinanza n. 31487 del 2019 invocata dalla contribuente a sostegno della propria tesi. Invero,
in primo luogo, estende alla perizia di parte un orientamento consolidato di questa Corte che si riferisce ad una fattispecie difforme, vale a dire al caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato ad una sola RAGIONE_SOCIALE consulenze senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, senza dare neppure adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (v., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13770 del 31/05/2018, richiamata in quella ordinanza).
In secondo luogo, nel caso esaminato dalla menzionata ordinanza il Collegio ha ritenuto scrutinabile la censura alla luce del tenore dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , essendo stata la sentenza di appello depositata il 5 luglio 2011, di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all’esame del giudice del merito. Orbene, fermo restando che alla fattispecie in oggetto andrebbe, invece, applicato l’art. 360, primo comma, n . 5), c.p.c. nell’attuale formulazione, non vi è chi non veda che la perizia di parte il cui esame è stato omesso integra un documento, e non già un fatto storico. In ogni caso, il fatto alla perizia sotteso (erronea stima dei costi ed erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni) sarebbe privo dei connotati della decisività, se solo si considera che la CTR ha accolto sul punto l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE per essersi la contribuente nelle proprie difese ‘limitata a considerazioni astratte’.
Senza tralasciare che, da un lato, la società ha omesso di trascrivere la perizia stragiudiziale nella parte in cui avrebbe contestato analiticamente la sovrastima dei costi di produzione e, dall’altro, avuto riguardo alle due ipotesi di deprezzamento per vetustà, non ha contestato la valutazione, espressa dalla CTR, in ordine alla irrilevanza della sentenza n. 8952/2013 di questa Corte posta dalla contribuente alla base di una RAGIONE_SOCIALE due ipotesi (cfr. pag. 51 del controricorso).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso principale
merita di essere accolto, a differenza di quello incidentale. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente.
L’essersi l’orientamento di questa Corte sulla questione principale consolidato, all’indomani della novella normativa introdotta con l’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, solo a seguito di Sez. 5, Sentenza n. 7322 del 13/03/2023 giustifica la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese relative all’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente;
compensa integralmente tra le parti le spese del l’intero giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.10.2023.