Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23080 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10577/2022 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE/CONTRORICORRENTE INCIDENTALE CONTRO
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, nella qualità di beneficiaria della scissione parziale della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 19 dicembre 2019, rep. n. 60397, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con
CATASTO POZZI GEOTERMICI
Rep.
studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (presso lo studio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), giusta procure in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI/RICORRENTI INCIDENTALI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 27 ottobre 2021, n. 1199/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 27 ottobre 2021, n. 1199/01/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale (che era stata incrementata da € 96.108 ,00 ad € 447.620,00) a seguito di procedura ‘ NUMERO_DOCUMENTO ‘ del 12 marzo 2014 (quindi, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con riguardo alla centrale geotermica in Comune di Monterotondo Marittimo (GR) e censita in catasto con la categoria D/1 e la particella 48 sub. 1 del folio 8, di cui la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era proprietaria, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa il 13 dicembre 2017, n. 429/02/2017, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario -sul presupposto che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione non potessero avere rilevanza catastale ( per l’equiparabilità alle miniere ),
mentre i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori dovessero essere stimati per la determinazione della rendita della centrale geotermica;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, quest’ultima nella qualità di beneficiaria della scissione parziale (anche con riguardo alla centrale geotermica in questione , con decorrenza dall’1 gennaio 2020 ) della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , hanno resistito con controricorso al ricorso principale, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;
le parti hanno depositato memorie illustrative;
CONSIDERATO CHE :
il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo, falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, del r.d. 8 ottobre 1932, n. 1572, 1 e 2 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, nonché violazione degli artt. 4 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 1quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione erano esclusi dalla stima della centrale geotermica, essendo assimilabili alle miniere, là dove, invece, essi costituivano componenti strutturali dotate dei requisiti di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo;
il ricorso incidentale è affidato a quattro motivi.
2.1 con il primo motivo (indicato con il numero ‘ II ‘ ), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’ avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale era munito di adeguata motivazione e che l’amministrazione finanziaria aveva « accompagnato i suoi rilievi con schede tecniche e con una relazione descrittiva del complesso, con indicazione dei beni, della loro natura e funzione ecc., così da rendere ricostruibile il percorso logico sul quale si sorregge l’atto » con il pieno assolvimento dell’onere probatorio a suo carico;
2.2 con il secondo motivo (indicato con il numero ‘ III ‘), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i vapordotti dovevano essere stimati per la determinazione della rendita della centrale geotermica, trattandosi, in realtà, di opere esterne al perimetro dell’immobile considerato;
2.3 con il terzo motivo (indicato con il numero ‘ IV ‘), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli alternatori e i trasformatori dovevano essere stimati per la determinazione della rendita della centrale geotermica, trattandosi, in realtà, di impianti non stabilmente infissi al suolo;
2.4 con il quarto motivo (indicato con il numero ‘ V ‘), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione
dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stati rigettati dal giudice di secondo grado il quinto motivo ed il sesto motivo di appello (circa l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà di vapordotti, alternatori e trasformatori, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze di una perizia di parte) sul rilievo che i mezzi si sostanziavano in considerazioni astratte senza alcuna specificazione sulla concreta quantificazione dei costi e sul deprezzamento da contrapporre alla stima dell’amministrazione finanziaria, non tenendo conto del richiamo alle conclusioni della perizia di parte
ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di scrutinare in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale, che ha attinenza all’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo;
3.1 è incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l’atto impositivo in contestazione -la cui motivazione è stata riprodotta in ricorso secondo il canone dell’autosufficienza rinviene da dichiarazione di variazione (artt. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel testo novellato dall’art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, e 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), che è stata presentata secondo la proced ura (c.d. ‘ DOCFA ‘) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701;
3.2 come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura ‘ DOCFA ‘, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal
contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127);
3.3 la fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della rendita catastale del fabbricato; per cui, è possibile (e, il più RAGIONE_SOCIALE volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura ‘ DOCFA ‘ derivi da una diversità di valutaz ione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l’amministrazione
finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104);
3.4 nel caso di specie, l’avviso di classamento -rinveniente da pro cedura ‘ NUMERO_DOCUMENTO -contiene tutti gli elementi descrittivi e valutativi della nuova rendita, idonei a porre in grado la contribuente di adeguatamente ed immediatamente percepire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa;
3.5 né si può condividere la prospettazione del ricorrente secondo cui l’ amministrazione finanziaria avrebbe valutato beni diversi da quelli indicati nel moRAGIONE_SOCIALE ‘ DOCFA ‘ , in quanto, da un lato, la riproduzione nel ricorso di un mero stralcio della dichiarazione di variazione non consente a questa Corte tale verifica e, dall’altro lato, come è confermato dalla difese di entrambe le parti, la diversa quantificazione della rendita deriva dalla rilevanza attribuita a parti impiantistiche non valorizzate dalla contribuente, ma, comunque, facenti parte della centrale geotermica in esame (Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11329);
3.6 per mera completezza, si deve evidenziare che neppure è fondato il motivo nella parte in cui è denunciata la violazione dell’art. 2967 cod. civ., atteso che la rilevanza catastale dei beni oggetto di stima dipende non dall’assolvimento dell’onere della prova, ma dalla soluzione di problematiche giuridiche (Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11329);
3.7 per quanto attiene alla ripartizione dell’onere probatorio in subiecta materia , secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’amministrazione
finanziaria in rettifica di quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura ‘ DOCFA ‘ di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria e la classe attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell’atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso dell’onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^5, 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2021, n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2024, n. 16569); 3.8 tuttavia, nel caso di specie, il giudice di appello non ha addossato a carico della contribuente l’onere di provare l’insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ma ha soltanto evidenziato che « l’Ufficio h a accompagnato i suoi rilievi con schede tecniche e con una relazione descrittiva del complesso, con indicazione dei beni, della loro natura e funzione ecc., così da rendere ricostruibile il percorso logico sul quale si sorregge l’atto », mettendo in risalto il pieno
assolvimento dell’ onus probandi da parte dell’amministrazione finanziaria;
ciò detto, procedendosi all’esame congiunto per la comune attinenza alla questione degli elementi valutabili per la stima del cespite e la determinazione della rendita, l ‘unico motivo del ricorso principale deve essere accolto, mentre il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale devono essere rigettati;
4.1 questa Corte è già più volte intervenuta su questioni identiche a quelle oggetto di causa (con riguardo, cioè, a fattispecie anteriori all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), affermando il principio di diritto, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, secondo cui, in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell’art. 1quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, applicabile ratione temporis , i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché gli alternatori e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27196; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2023, n. 6970; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, nn. 22728, 22907 e 22917; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11329);
4.2 l’ iter argomentativo RAGIONE_SOCIALE suddette pronunzie può essere così compendiato:
4.2.1. i dati normativi di riferimento sono costituiti dall’art. 4 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, secondo cui: « Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo »; nonché dall’art. 2, comm1 e 3, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, in base al quale: « 1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale . (…) 2. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1 . Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia
funzionale e reddituale »;
4.2.2. trattandosi a tutti gli effetti di una centrale elettrica, pertinente alla tematica dei pozzi geotermici è il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità che si è formato in materia di rendita catastale RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche, indirizzo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2004, n. 21730; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7372; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2011, n. 23317; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15669; Cass., Sez. 6^-5, 20
febbraio 2015, nn. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505 e 3506; Cass., Sez. 6^-5, 11 marzo 2015, nn. 4921, 4922 e 4924; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, nn. 25138 e 25140; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, nn. 32547 e 32550; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 709) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche e alle relative turbine (nei termini di cui alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 20 maggio 2008, n. 162), ha dato rilevanza, ai fini della rendita, alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall’art. 1quinquies del 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, così da includere nel calcolo della rendita anche gli impianti ed i macchinari che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva;
4.2.3. ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito -per quanto non applicabile ratione temporis all’odierna controversia – l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015), che ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con l ‘espresso richiamo alle « istruzioni di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi” »;
4.2.4. la circolare così recepita richiama, ai fini della inclusione dell’impianto nella rendita, i caratteri della ‘ essenzialità ‘ alla destinazione economico produttiva, della ‘ fissità ‘ entro il perimetro immobiliare e della ‘ stabilità ‘ nel tempo, ritenendo
così rilevanti -tra gli altri – i canali adduttori RAGIONE_SOCIALE acque per il funzionamento RAGIONE_SOCIALE turbine nelle centrali idroelettriche, le condotte petrolifere o dei prodotti derivati o connesse ai sistemi di raffreddamento utilizzate nelle centrali termoelettriche, le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centrali termoelettriche, gli aerogeneratori (rotori e navicelle) degli impianti eolici, nonché i pannelli e gli inverter degli impianti fotovoltaici ed ancora: gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, « nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’unità immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili »;
4.2.5. assumono, quindi in definitiva rilevanza catastale tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica, laddove sia « impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (…) che non sarebbe più ( … ) una centrale elettrica » (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 1970, n. 962; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4030), poiché anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass., Sez. 6^-5, 19 febbraio 2015, n.3354);
4.3 posto che, secondo quanto può ritenersi accertato in fatto, i pozzi geotermici di iniezione o estrazione de quibus (aventi la
funzione di captare e veicolare in superficie le acque calde ed i vapori provenienti da fonti sotterranee, così da immetterli nel circuito generatore di turbina/alternatore) devono ritenersi funzionali ed essenziali non già allo sfruttamento di una ‘ miniera ‘ , bensì alla produzione di energia elettrica da parte della ‘ centrale ‘ , di cui costituiscono componente imprescindibile, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono emerge, dunque, con chiarezza l’errore di sussunzione in cui sono incorsi i giudici di merito;
4.4 infatti, interpretando e richiamando in modo erroneo le disposizioni di cui al r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (recanti ‘ Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione RAGIONE_SOCIALE miniere ‘ ), il giudice di appello ha ricondotto i pozzi presenti nella centrale de qua ad elementi collegati ad una miniera, non tenendo in debita considerazione il dato per cui non si verte in ipotesi di pozzi RAGIONE_SOCIALE miniere bensì di pozzi incorporati nella centrale geotermica;
4.5 occorre, ancora, richiamare quanto è stato condivisibilmente affermato da questa Corte (in fattispecie soggetta ratione temporis all’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) in relazione alla circostanza che: « Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì,
che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile » (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2023, n. 7322);
4.6 allo stesso modo devono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell’energia i vapordotti nonché gli alternatori e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento RAGIONE_SOCIALE centrali geotermiche;
4.7 occorre, infine, ribadire come la presente fattispecie sia regolata dalla normativa previgente alla riforma legislativa di cui all’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, disposizione che, come è testualmente stabilito, opera « a decorrere dal 1° gennaio 2016 » e che, pertanto, non può avere alcuna efficacia retroattiva;
da ultimo, il quarto motivo del ricorso incidentale è inammissibile;
5.1 preliminarmente, si deve ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (tra le tante: Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2024, n. 15975);
5.2 a tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., Sez. 3^, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2021, n. 3572; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2022, n. 867; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2024, n. 1240; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11329), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), e, nella fattispecie, i
giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole – sulla base degli elementi hinc et inde dedotti – diversamente da come lamentato dalle contribuenti;
5.3 la censura va, dunque, ritenuta inammissibile, in quanto, sotto l’egida della prospettata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre, alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite, che non è consentita in questa sede di legittimità;
5.4 il giudice di appello, a tale riguardo, ha motivato come segue: « Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio in applicazione dei criteri di cui alla citata circolare 6/2012 (…) »; 5.5 va, invero, ribadito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori
acquisizioni (da ultime: Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2023, n. 17446; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22066 Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942);
5.6 vieppiù, va evidenziato che la consulenza tecnica di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass., Sez. 6^-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass., Sez. 1^, 20 giugno 2022, n. 19846), come nel caso in esame, in cui le controricorrenti hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese;
5.7 in sintonia con tale esegesi, questa Sezione ha più volte ribadito che la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’ iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16650; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n.
17396; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2021, n. 18857; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 602; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9462);
6. alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, apprezzandosi la fondatezza dell’unico motivo del ricorso principale , l’infondatezza de l primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo del ricorso incidentale, nonché l’inammissibilità del quarto motivo del ricorso incidentale, il ricorso principale può trovare accoglimento, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, per una nuova valutazione dei fatti di causa alla luce dei principi sopra richiamati, nonché per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio;
7. ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.