Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3076 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3076 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20147 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 306/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, pubblicata in data 12 settembre 2024.
Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata accoglieva
parzialmente -nel senso di escludere dalla rendita catastale solamente il valore della ‘torre’ dell’aerogeneratore di un parco eolico del quale era proprietaria la società ricorrente in Lavello (PZ)l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 146/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza, con la quale era stato accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso l’NUMERO_DOCUMENTO di classamento numero NUMERO_DOCUMENTO, con il quale era stata rettificata in euro 7.880,00 la rendita proposta dalla contribuente in seguito all’entrata in vigore della legge numero 208 del 2015, che aveva permesso di estrapolare dal valore del fondo i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
RAGIONE_SOCIALE -incorporante la RAGIONE_SOCIALEproponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame, ed illustrava ulteriormente le sue difese con memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria.
La causa, alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civilela violazione o falsa applicazione dell’articolo 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo numero 546 del 1992, non essendo adeguatamente esplicitate nella
motivazione della sentenza impugnata le ragioni che avevano inAVV_NOTAIOo la corte regionale lucana a ritenere che dalla rendita catastale dovesse essere espunto solamente il valore della ‘torre’ dell’aerogeneratore e non anche quello RAGIONE_SOCIALE altre voci inopinatamente considerate.
3. Il motivo è infondato.
3.1. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’articolo 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo
svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
3.2. Ebbene, con specifico riferimento al caso di specie, non è possibile ritenere che la sentenza impugnata sia carente di motivazione o sia caratterizzata da una motivazione meramente apparente, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno inAVV_NOTAIOa ad accogliere parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo all’operato dell’amministrazione finanziaria, reputato parzialmente corretto -e, segnatamente, con riferimento alle altre componenti considerate, ulteriori e diverse rispetto alla ‘torre’ dell’aerogeneratore -nell’applicazione della disciplina introAVV_NOTAIOa dall’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015.
I giudici di secondo grado, del resto, hanno fatto presente che, ai fini del calcolo della rendita catastale, l’amministrazione finanziaria aveva applicato una circolare interna, costituente ‘norma di interpretazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo determinate dalla legge’, come evidenziato, nelle sue difese, dall’RAGIONE_SOCIALE, in virtù di puntuali riferimenti normativi, tenendo conto, quindi, di componenti, contemplate nella suddetta circolare, quali il valore del lotto, le spese tecniche, gli oneri finanziari, il profitto dell’imprenditore, ecc., in relazione alle quali erano state correttamente illustrate le procedure di calcolo, pienamente rispettose del dettato normativo, ‘avendo l’amministrazione finanziaria indicato per ciascuna voce l’incidenza nel valore complessivamente determinato’. Hanno sottolineato, inoltre, che le controdeduzioni articolate dalla società contribuente erano generiche, ‘anche con riferimento alla problematica degli oneri finanziari ed all’inesistenza di un finanziamento a monte della pratica, dovendo l’ufficio necessariamente tenere conto RAGIONE_SOCIALE singole voci richiamate’ ed essendo possibile pervenire ‘alle medesime conclusioni’ anche con riferimento ‘al profitto dell’imprenditore’, voce da aggiungere, ‘ quanto meno per le finalità in contestazione, al costo di costruzione, tanto al fine di ottenere il valore di mercato del bene da stimare’ (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 4 e 5).
Con il secondo motivo la società ricorrente prospetta -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civilela violazione o falsa applicazione dell’articolo 7, comma 5bis , del decreto legislativo numero 546 del 1992, avendo l’autorità giudiziaria adita in secondo grado reputato che l’onere di comprovare l’erroneità del valore accertato del
bene spettasse alla contribuente, dovendo essere assolto, invece, dall’amministrazione finanziaria, la quale avrebbe dovuto dimostrare, attraverso specifici elementi di prova, dei quali non era stata fatta alcuna menzione nella sentenza impugnata, la correttezza della rendita catastale come da essa determinata.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Premesso che la parte assume la violazione di una norma che non appare applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis , secondo quanto è possibile desumere dal tenore della motivazione che sorregge la decisione, quale poc’anzi sinteticamente riportato, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata non ha accolto parzialmente l’appello -escludendo dal calcolo solamente la ‘torre’ dell’aerogeneratore e, quindi, includendo le altre componenti- perché la società contribuente non aveva fornito una prova che non spettava ad essa rendere, ma lo ha fatto reputando che il calcolo effettuato dall’amministrazione finanziaria fosse corretto, oltre che rispettoso dei canoni stabiliti dalla legge e dalla circolare interna che era assurta a norma interpretativa RAGIONE_SOCIALE modalità di determinazione della rendita catastale.
La corte territoriale, invero, non ha inteso evocare -quando ha fatto cenno alla genericità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni della società contribuente- un onere della prova su di essa incombente, ma solamente rimarcare -dopo avere ritenuto, giova ribadirlo, che fosse emersa la correttezza del calcolo effettuato dall’amministrazione finanziaria -come l’impianto defensionale allestito dalla società proprietaria del parco eolico non fosse
tale da confutare il convincimento trasfuso nel dictum giudiziale.
5.2. Non è superfluo rammentare, d’altro canto, che -contrariamente a quanto sembra fare la società contribuente in alcuni passi RAGIONE_SOCIALE sue difese- non è permesso al ricorrente, nel caso in cui deduca una violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, sollecitare una rivalutazione dell’accertamento fattuale posto in essere dall’autorità giudiziaria adita per il merito, perché si darebbe luogo, altrimenti, ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 8758/17). Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudicante di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalle corti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e la selezione RAGIONE_SOCIALE fonti di convincimento e la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).
Con il terzo motivo la società ricorrente assume -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civilela violazione o falsa applicazione dell’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015, in quanto la determinazione della rendita catastale sarebbe dovuta avvenire attraverso gli elementi indicati dalla norma e, cioè, il suolo, le costruzioni e gli elementi connessi strutturalmente al suolo o alle costruzioni, che ne accrescono la qualità e l’utilità, mentre i giudici di secondo grado avevano preso ‘fideisticamente’ in considerazione altri elementi, ‘estranei al dettato normativo’.
Il motivo è inammissibile.
7.1. In violazione dei principi di specificità ed autosufficienza, infatti, non chiarisce in alcun modo sulla base di quali elementi, tempestivamente allegati in primo ed in secondo grado, la corte territoriale di merito sarebbe dovuta pervenire a conclusioni diverse riguardo alla determinazione della rendita catastale (non essendo stati, nel contempo, neppure indicati quali sarebbero stati gli elementi estranei alla fattispecie normativa ed invece utilizzati ai fini del calcolo della rendita catastale), né consente di comprendere, in maniera compiuta ed esauriente, sotto quale profilo la normativa evocata sarebbe stata violata.
E’ utile ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’articolo 366, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, impone al ricorrente che denunci il vizio contemplato dall’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, di indicare, a pena di inammissibilità, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella
sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che contrastano con il precetto normativo, non potendosi demandare al giudice di legittimità il compito di individuare -attraverso una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass., sez. un., n. 23745/20).
7.2. Tale motivo, inoltre, sotto il velo di una denuncia di violazione di legge, adombra una erronea ricognizione, da parte dell’autorità giudiziaria adita in secondo grado, della fattispecie concreta, in tal modo sollecitando -ancora una volta- un riesame del merito, ad onta del fatto che, come è stato più volte evidenziato in sede di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, attraverso il provvedimento impugnato, della fattispecie astratta delineata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, essendo l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma, inerendo ad una tipica valutazione del giudice di merito, che può essere sottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delineati dall’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 15499/04, Cass. n. 10313/06, Cass. n. 4178/07, Cass. n. 195/16, Cass. n. 24155/17 e Cass. n. 3340/19).
Oltre ad essere inammissibile, il motivo de quo è anche infondato.
8.1. E’ opportuno sintetizzare, a questo punto, la disciplina normativa che regola la materia catastale dei fabbricati classificati in categoria D, quali sono i parchi eolici.
In caso di classamento di immobili con destinazione speciale -come avviene per gli immobili rientranti nella categoria Dl’attribuzione della rendita catastale, proposta dal proprietario con la procedura DOCFA, è determinata, ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto legge numero 652 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità, potendo avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento RAGIONE_SOCIALE unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (cfr. Cass. n. 7854/20). Ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949, deve distinguersi, nell’ambito del procedimento indiretto di stima, una volta che sia escluso quello diretto, incentrato sul reddito lordo ordinario ritraibile dal canone di locazione, la valutazione del capitale fondiario imperniato sul valore di mercato dell’unità immobiliare (secondo il relativo mercato RAGIONE_SOCIALE compravendite) da quella che fa riferimento al costo di ricostruzione, rilevando anche ‘un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari’, non applicabile ai cespiti edificati successivamente al biennio 1988-89 (cfr. Cass. n. 888/18, Cass. n. 1476/18 e Cass. n. 13778/19).
Il procedimento indiretto di stima, sugli immobili a destinazione speciale o particolare, implica, pertanto, ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, la considerazione del costo di ricostruzione, riconAVV_NOTAIOo all’epoca censuaria RAGIONE_SOCIALE stime catastali (anni 198889), con l’applicazione di un ‘adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari’, per i cespiti realizzati in epoca antecedente a tale biennio, laddove l’accertamento del perfetto stato di manutenzione degli impianti costituisce una motivata ragione della mancata applicazione del prefato coefficiente di riduzione, che deve essere rapportato allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (cfr. Cass. n. 7377/19).
8.2. A tale proposito, la circolare emanata dall’amministrazione finanziaria il 30 novembre 2012, n. 6/T (in materia di ‘Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi’), elevata a rango normativo dalla legge numero 190 del 2014, ha precisato (al paragrafo 2) che per ‘stima diretta’ deve intendersi la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità RAGIONE_SOCIALE relative caratteristiche, non sia possibile fare riferimento al sistema RAGIONE_SOCIALE tariffe, ribadendo, comunque, che la rendita catastale può essere determinata con procedimento diretto o con procedimento indiretto.
Tale circolare, quindi, ha recepito e fatto proprio -sul piano RAGIONE_SOCIALE indicazioni interne di prassi- il dettato legislativo (articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949), dal quale, in ultima analisi, discende l’imperatività normativa che governa il settore, pur sempre
riconducibile, dunque, all’impianto di legge predisposto dal legislatore e non alla circolare in quanto tale (cfr. Cass. n. 1002/23).
8.3. In tema di classamento di immobili con destinazione speciale e censiti nei gruppi D ed E, quindi, l’accertamento della rendita catastale, proposta dal contribuente mediante una dichiarazione di variazione catastale con la procedura DOCFA, avviene con stima diretta per ogni singola unità, utilizzando un procedimento diretto -che si fonda sul reddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile e sulla detrazione RAGIONE_SOCIALE spese e RAGIONE_SOCIALE eventuali perdite- ovvero indiretto -che individua il valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile, o il valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest’ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (cfr. Cass. n. 13778/19, Cass. n. 7984/22 e Cass. n. 33799/24).
E’ stato precisato, inoltre, sulla scia di un consolidato orientamento (cfr. Cass. n. 27038/22 e Cass. n. 9998/23), che, in tema di determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari destinate a centrali eoliche realizzate in epoca antecedente al 1° gennaio 2016, deve essere utilizzato il costo medio infra-censuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, RAGIONE_SOCIALE diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere riconAVV_NOTAIOo all’epoca censuaria RAGIONE_SOCIALE stime catastali (anni 198889) mediante l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, attesa la mancanza di ulteriori indici dei prezzi specifici per tale tipologia di opere (cfr. Cass. n. 7394/25), fermo restando che tali costi, se sostenuti in epoche differenti da quella censuaria, devono essere ad essa riconAVV_NOTAIOi
tramite gli indici ISTAT specifici per queste tipologie immobiliari.
E diverse pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 14042/20) hanno evidenziato -non di meno- come, nel corso del tempo, i criteri di prassi siano stati successivamente meglio specificati, negli indirizzi operativi, in tema, in particolare, di determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari destinate a parchi eolici, allegati alla nota AE-Direzione Catasto n. 22299/25 del 14 marzo 2017 (cfr. Cass. n. 1010/21 ed, in termini analoghi, Cass. n. 7984/22).
8.4. In forza dei suddetti principi e criteri operativi, quindi, è possibile ritenere che il cespite, sul quale sia installato un parco eolico, debba essere stimato in base al criterio del costo di ricostruzione a nuovo, che si calcola tenendo conto del costo di realizzazione del fabbricato ovvero del costo di acquisto, purché ordinariamente accettabile, vale a dire corrispondente ai prezzi di mercato per realizzare il parco, tenuto conto, ovviamente, RAGIONE_SOCIALE modalità tecnico-costruttive specifiche dell’immobile la cui rendita catastale sia oggetto di rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria.
I criteri tecnici per la determinazione della rendita catastale con il suddetto approccio di costo sono fissati dall’allegato II alla circolare precedentemente citata, secondo i quali, al fine di assicurare la coerenza con i valori di mercato, la stima deve tenere conto di un profitto normale (P) del promotore immobiliare -che risulta dalla remunerazione ordinaria, connessa al rischio assunto nell’operazione e comprensiva degli interessi sull’eventuale capitale proprio investito, che il promotore ritrae per lo svolgimento della sua attività- giacché i valori di mercato (V) e di costo di produzione (K) identificano
due distinte entità economiche, per le quali il più significativo fattore di scostamento è costituito proprio dal profitto (V = K + P). Il costo di produzione (K) di un immobile, del resto, è, in linea generale, costituito dalla somma di: C1. valore del lotto (costituito dall’area coperta e RAGIONE_SOCIALE aree scoperte, accessorie e pertinenziali); C2. costo di realizzazione a nuovo RAGIONE_SOCIALE strutture; C3. costo a nuovo degli impianti fissi; C4. spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo; C5. oneri concessori e di urbanizzazione; C6. oneri finanziari.
Questi criteri, del resto, scaturiscono dalla necessità di svincolare le operazioni di accertamento catastale da circostanze non ordinarie, assicurando, per la determinazione della rendita, criteri perequativi non condizionati dalla individuale capacità di gestione dell’immobile da parte del proprietario (cfr., con riferimento agli immobili a destinazione speciale o particolare, Cass. n. 7850/20, Cass. n. 3918/22, Cass. n. 22558/22, Cass. n. 9947/23 e Cass. n. 9109/24).
8.5. Il metodo di valorizzazione della rendita catastale, peraltro, è stato modificato, con riferimento agli impianti da includere ai fini del calcolo, dall’articolo 1, commi 21 e 22, della legge numero 208 del 2015, che, però, con la sua entrata in vigore (1° gennaio 2016), non ha comportato l’abrogazione -nemmeno in forma tacitadell’articolo 1, comma 24, della legge numero 190 del 2014, nella parte relativa -attraverso l’espresso rinvio per relationem alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, con i relativi allegatialle metodologie estimative degli immobili con destinazione speciale o particolare, essendosi semplicemente limitata a ridefinire
l’oggetto della stima catastale ai fini della determinazione della rendita (cfr. Cass. n. 3918/22).
Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito l’articolo 1, comma 244, della legge numero 190 del 2014, stabilendo che, nelle more dell’attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge numero 23 del 2014, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge numero 212 del 2000, l’articolo 10 del regio decreto legge numero 652 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 1249 del 1939, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla più volte citata circolare n. 6/12 del 30 novembre 2012, in tal modo risolvendo la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con l’espressa attribuzione di valore normativo alla suddetta circolare (cfr. Cass. n. 23382/22), recependola, sia pure transitoriamente, tra le fonti primarie della disciplina catastale degli edifici a destinazione speciale o particolare.
8.6. Pertanto, l’entrata in vigore della legge numero 208 del 2015 non ha alterato, né eliminato le dettagliate indicazioni della circolare numero 6/T del 30 novembre 2012 sui profili tecnico-estimativi per la determinazione della rendita catastale, con particolare riguardo ai vari approcci del procedimento diretto (approccio di mercato, paragrafo 5 ed allegato tecnico I) e del procedimento indiretto (approccio di costo, paragrafo 6 e allegati tecnici II, III e IV).
In tal senso, la circolare numero 2/E dell’1° febbraio 2016 ha opportunamente messo in risalto che l’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015 ridefinisce l’oggetto della
stima catastale per gli immobili aventi le suddette caratteristiche, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi -tipicamente di natura impiantistica- da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo.
A tangibile conferma di tale conclusione, è possibile rilevare che l’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015, da un lato (primo periodo), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, e, dall’altro (secondo periodo), stabilisce che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Tale disciplina, d’altronde, non ha natura impositiva, ma catastale, e non regolamenta l’eccezionalità di un’esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che -per quanto infissi al suolo e non privi di connotati immobiliari- rientrano nella tipologia generale di ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo’.
E, conseguentemente, tenuto conto del tenore del primo e del secondo periodo della norma succitata, è possibile ritenere che, ai fini della determinazione della rendita degli immobili a
destinazione speciale e particolare, la stima diretta, nella duplice variante del procedimento diretto (articoli 15-26 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949) e del procedimento indiretto (articoli 27-30 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949), continui a trovare applicazione soltanto per il suolo, per le costruzioni e per gli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, di talché, con precipuo riferimento agli impianti eolici, una volta escluso che il valore della ‘torre’ sia computabile nella determinazione della rendita, la stima diretta (mediante procedimento indiretto) deve esclusivamente concentrarsi sul valore cumulativo dei beni residui, vale a dire sul valore del suolo, RAGIONE_SOCIALE fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, elementi sui quali -secondo il procedimento indiretto di stima della rendita catastale con approccio di costo (in base alle istruzioni fornite dall’allegato II alla circolare numero 6/T del 30 novembre 2012)- vanno computate le componenti RAGIONE_SOCIALE spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari (cfr. Cass. n. 31566/25).
8.7. Nel caso di specie, quindi, non è possibile ritenere che, nel prendere in considerazione i criteri enunciati dalla suddetta circolare, in virtù di procedure di calcolo correttamente illustrate, come ha messo in rilievo, sulla scorta di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, sia stato violato o falsamente applicato l’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015.
Alla luce, pertanto, RAGIONE_SOCIALE osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo a mente che, essendo l’RAGIONE_SOCIALE un’amministrazione pubblica che fruisce di tale beneficio, le spese sono prenotate a debito.
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla refusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Roma, 28 gennaio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME