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Rendita catastale aerogeneratori: torre esclusa

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’autorità fiscale, confermando che ai fini del calcolo della rendita catastale aerogeneratori, la torre di sostegno deve essere esclusa dalla base imponibile. La torre è considerata una parte essenziale e attiva del macchinario produttivo, non una semplice struttura edilizia. Questa decisione consolida l’interpretazione della Legge di Stabilità 2016, riducendo significativamente l’onere fiscale per le aziende del settore delle energie rinnovabili.

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Pubblicato il 13 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rendita Catastale Aerogeneratori: La Torre è un Macchinario, non un Immobile

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha posto un punto fermo sulla questione della rendita catastale aerogeneratori, stabilendo un principio fondamentale per il settore delle energie rinnovabili. La Corte ha chiarito che la torre di sostegno di una pala eolica non deve essere considerata una semplice costruzione, ma una componente essenziale del macchinario produttivo. Questa interpretazione ha importanti implicazioni fiscali, escludendo il valore della torre dal calcolo della rendita catastale e riducendo così il carico impositivo per le aziende energetiche.

I Fatti del Caso

Una società energetica, proprietaria di un impianto eolico, aveva presentato una dichiarazione per aggiornare la rendita catastale del proprio impianto, escludendo dal calcolo il valore della struttura dell’aerogeneratore (torre, navicella e rotore). La società si basava sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, che esclude dalla stima diretta i “macchinari funzionali allo specifico processo produttivo”.

L’Amministrazione Finanziaria, tuttavia, aveva rettificato la dichiarazione, accertando una rendita molto più elevata. Secondo l’Ufficio, nel calcolo doveva essere inclusa la torre di sostegno, considerata una costruzione stabile. Ne è seguito un lungo contenzioso, giunto fino in Cassazione, che in una precedente pronuncia aveva rinviato il caso alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) con un compito preciso: verificare se la torre avesse una mera funzione di sostegno passivo o se fosse una componente attiva e integrante dell’impianto di produzione.

La CTR, in sede di rinvio, aveva dato ragione alla società, affermando che la torre, insieme a navicella e rotore, costituisce un unicum impiantistico, un macchinario inscindibile e funzionale alla produzione di energia. Contro questa decisione, l’Amministrazione Finanziaria ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione.

La questione sulla rendita catastale degli aerogeneratori

Il nodo centrale della controversia riguardava l’interpretazione dell’articolo 1, comma 21, della Legge n. 208/2015. Questa norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (come gli opifici) deve tener conto del suolo e delle costruzioni, escludendo però “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

L’Ufficio fiscale sosteneva che la torre, essendo stabilmente infissa al suolo, dovesse essere classificata come “costruzione” e quindi tassata. La società contribuente, al contrario, la considerava parte integrante del “macchinario” esente.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato in toto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la decisione dei giudici di rinvio. I giudici supremi hanno ribadito il proprio orientamento consolidato in materia di rendita catastale aerogeneratori. La Corte ha spiegato che la distinzione non si basa sulla stabilità o sull’infissione al suolo del bene, ma sul suo ruolo nel processo produttivo.

La torre di un aerogeneratore non è un mero supporto passivo, come potrebbe essere un traliccio per una linea elettrica. Al contrario, essa è una “componente essenziale ed attiva della macchina”. La sua funzione è quella di contrastare l’enorme forza impressa dal vento sulle pale, consentendo loro di offrire la massima resistenza e al generatore di sfruttare appieno la potenza del vento per produrre energia. Senza la torre, l’intero impianto non potrebbe funzionare.

Di conseguenza, la torre costituisce parte inscindibile dell'”unicum impiantistico” formato da rotore, navicella e torre stessa. Questo insieme è, a tutti gli effetti, un macchinario progettato per uno specifico processo produttivo. In quanto tale, il suo valore deve essere escluso dalla stima della rendita catastale, conformemente alla ratio della legge del 2015, che mira a tassare l’immobile e non i beni strumentali alla produzione.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione rappresenta una vittoria significativa per gli operatori del settore delle energie rinnovabili. Il principio affermato chiarisce definitivamente che la valutazione fiscale degli impianti eolici deve concentrarsi sulle componenti puramente immobiliari (come il suolo, le fondazioni e le eventuali cabine di servizio), escludendo l’intero aerogeneratore, torre compresa.

Questa decisione non solo riduce l’onere fiscale per le imprese, ma fornisce anche certezza giuridica, allineando l’interpretazione normativa alla realtà tecnica e funzionale di questi impianti. Si tratta di un passo importante per sostenere gli investimenti in un settore strategico per la transizione energetica del Paese.

La torre di un aerogeneratore va inclusa nel calcolo della rendita catastale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la torre è un elemento funzionale allo specifico processo produttivo e, come tale, va esclusa dalla stima della rendita catastale, al pari di un macchinario.

Perché la torre è considerata un macchinario e non una semplice costruzione?
Perché non svolge solo una funzione passiva di sostegno, ma è una componente attiva ed essenziale della macchina. Svolge una funzione di contrasto alla forza del vento sulle pale, consentendo di massimizzare la produzione di energia elettrica, rendendola un tutt’uno inscindibile (unicum) con il rotore e la navicella.

Qual è la legge di riferimento per questa esclusione?
La norma chiave è l’articolo 1, comma 21, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che esclude dalla stima catastale i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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