Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33184 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 18/12/2025
CATASTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25110/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del prof. avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 632/2022, depositata il 9 marzo 2022, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 632/2022, depositata il 9 marzo 2022, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, ed ha rigettato l’appello spiegato in via incidentale dalla parte, odierna ricorrente, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE in rettifica della rendita catastale proposta dalla contribuente in relazione agli aerogeneratori di un parco eolico sito in agro di RAGIONE_SOCIALE.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
-andava disattesa l’eccezione di nullità formulata dalla contribuente per difetto di motivazione degli atti impugnati;
-l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE trovava fondamento nella « proposta formulata dall’appellante che ha ricalcolato la rendita » proposta dalla quale emergeva «una conforme riduzione dei costi di realizzazione degli aereogeneratori e della loro ridotta vita utile e quindi degli impianti oggetto di accatastamento», con attribuzione di un valore unitario per Mw pari ad E.480.000,00 da ritenersi conforme a quanto «oggetto di valutazione anche a livello regionale da parte degli organi accertatori e di definizione per altre vertenze aventi il medesimo oggetto»; così che ne conseguiva la rideterminazione della rendita catastale in € 28.853,88, applicato il saggio di fruttuosità del 2% dunque nella sua misura legale, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, al capitale fondiario pari a complessivi € 1.442.744,00 (di cui € 1.440.000,00 per l’aerogeneratore di 3Mw, ed € 2.744,00 per il piazzale, secondo il valore unitario a mq. di € 4,00).
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi, ed ha depositato memoria.
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso , ed anch’essa ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, deducendo, in sintesi, che con l’atto di appello l’RAGIONE_SOCIALE aveva immutato i termini della motivazione che era stata posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE rettifiche catastali, così ponendo in essere una illegittima integrazione dell’originaria motivazione che -facendo riferimento alla determinazione RAGIONE_SOCIALE voci di costo sulla base di «valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore» veniva, per l’appunto, immutata in appello sulla base di un dedotto « ‘costo medio di realizzazione dell’impianto eolico in Europa’ secondo ‘una ricerca condotta dal RAGIONE_SOCIALE nel 2012′ … e dai ‘dati analoghi’ che sarebbero ‘riscontrabili nelle pubblicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE‘ ».
1.1 -Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 57, sull’assunto che tenuto conto dell’immutazione operata in appello dall’RAGIONE_SOCIALE nei termini di cui al primo motivo di ricorso -detta immutazione aveva dato luogo ad una (non consentita) domanda nuova siccome la rettifica catastale fondata (ora) su nuove ragioni.
-I due motivi -che vanno congiuntamente trattati perché muovono da un medesimo presupposto che si assume aver integrato le denunciate illegittimità -sono destituiti di fondamento.
2.1 – In disparte che le nuove ragioni, oggetto di censura, sono state poste a base di una rideterminazione in minus della rendita catastale che risultava dalla rettifica operata con gli avvisi di accertamento, v’è, innanzitutto, che per come deduce, e documenta, la stessa parte ricorrente – i valori utilizzati per detta rettifica, secondo il procedimento indiretto di stima fondato sul costo di ricostruzione, risultavano (già) desunti -oltrechè in via comparativa dall’esame di altri impianti eolici -da pubblicazioni relative alla individuazione dei costi della specifica tecnologia impiegata (pubblicazioni di RAGIONE_SOCIALE e di Wikipedia); così che quanto dedotto in appello finiva per offrire riscontro (peraltro in bonam partem ) a voci di costo che, come detto, erano state ricavate secondo un ampio spettro di criteri di riferimento.
Per quel che, però, più rileva, l’immutazione che viene censurata involgeva (esclusivamente) la stima tecnica che era stata posta a fondamento della rettifica catastale, stima che essenzialmente rileva sotto il profilo della attendibilità in concreto della rettifica catastale operata e (così) ai fini del riscontro probatorio che rimane affidato (non alla motivazione dell’atto ma) al giudizio di impugnazione (v., ex plurimis , Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319).
Non v’è stata, dunque, alcuna motivazione postuma della rettifica catastale -che nell’una e nell’altra prospettazione rimaneva affidata ad una causa petendi incentrata, come premesso, sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE voci di costo secondo procedimento indiretto di stima del costo di ricostruzione -né immutazione del titolo dell’atto impositivo che, come appena rilevato, era stato posto a fondamento della rettifica catastale.
3. -Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza in
ragione del contenuto (indeterminato) del rinvio operato dal giudice del gravame a «valori già definiti per altre numerose vertenze, di rideterminazione del valore unitario dell’aerogeneratore» , ai fini del riscontro di legittimità della (nuova) rendita desunta da quanto dedotto in appello dall’RAGIONE_SOCIALE, e posto, poi, che « gli unici precedenti in atti (passati in giudicato e non solo) della stessa Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, sono stati prodotti dalla Società ricorrente e sono tutti di segno opposto alla decisione adottata.» (dunque con rideterminazioni RAGIONE_SOCIALE rendite catastali, in € 13.000,00 circa , in € 9.111,73 ed in € 9.582,00, di gran lunga inferiori).
3.1 -Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla rendita catastale attribuita dall’RAGIONE_SOCIALE ad analoghi impianti siti nella provincia di RAGIONE_SOCIALE , rendita determinata in € 13.577,00 e di poi ridotta in € 9.582,00, oltrechè a quella rideterminata (in € 9.111,73) dalla stessa Commissione Tributaria Regionale
3.2 -Il quinto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di «Erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie» con riferimento ad avvisi di accertamento catastale che, emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, esponevano una rendita catastale di € 13.577,00 per gli aerogeneratori , rendita ulteriormente ridotta dall’RAGIONE_SOCIALE in € 9.582,00.
Soggiunge, quindi, la ricorrente che, con ciò, risulterebbe «manifestamente irragionevole la metodologia di calcolo seguita dall’Ufficio foggiano, non essendo pensabile che un apparecchio eolico possa essere assoggettato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rendite catastali così grandemente differenti (per entità e metodologia di
calcolo), a seconda del fatto che vengano installati in una Provincia limitrofa all’altra.
E ciò in presenza di un dato normativo ( l’art. 1 , comma 244, l. n. 190 del 2014 ) che aveva normativizzato una circolare dell’RAGIONE_SOCIALE (circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio, n. 6/2012 del 30 novembre 2012) volta espressamente ad assicurare un uniforme classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari del gruppo D.
3.3 -Col sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 28 e 30, ed al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249, assumendo, in sintesi, che il costo di ricostruzione era stato desunto, nella fattispecie, prescindendo da una stima specifica RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, sulla base, dunque, di «una metodologia del tutto astratta ed avulsa completamente sia dall’esame della specifica unità immobiliare, di cui si vuol determinare la rendita catastale, che dal suo prezzo corrente» (che, nella fattispecie, era stato specificamente documentato con fatture di acquisto).
-Il terzo ed il sesto motivo -dal cui esame consegue l’assorbimento del quarto e del quinto motivo sono fondati, e vanno accolti.
4.1 -Come reso esplicito dalla gravata sentenza, l’accertamento in fatto condotto sulla stima catastale si è risolto nella utilizzazione di una ricerca condotta dal RAGIONE_SOCIALE, e da altre pubblicazioni ( dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE ), alla cui stregua sono state determinate le (non meglio espresse) voci di costo concorrenti nella determinazione della rendita catastale.
Detto accertamento, allora, non resiste innanzitutto al rilievo secondo il quale il procedimento cd. indiretto di stima (d.P.R. 1
dicembre 1949, n. 1142, art. 28) -sia esso fondato sull’accertamento del valore venale del bene (cd. approccio di mercato) ovvero sul costo di ricostruzione (approccio di costo) -va condotto in conformità alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 che, normativizzata dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, postula la determinazione della rendita catastale o sulla base del valore venale dei beni, secondo un’indagine del mercato RAGIONE_SOCIALE compravendite (art. 28, comma 1, cit.) ovvero in relazione al costo di ricostruzione (art. 28, comma 2, cit.); e, in questa seconda evenienza, tenendo conto, per l’appunto, RAGIONE_SOCIALE voci di costo che ineriscono alla specifica unità immobiliare oggetto di stima, da detta circolare individuate nel valore del lotto e nei costi di realizzazione a nuovo RAGIONE_SOCIALE strutture, nelle spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, negli oneri concessori e di urbanizzazione e negli oneri finanziari (v., ancora di recente, – seppur in relazione al rilievo secondo il quale la l. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, la l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, – Cass., 22 maggio 2025, n. 13732).
4.2 – Per di più, come in più occasioni statuito dalla Corte, l’accertamento che, come detto, rimaneva predicato dall’applicazione del procedimento indiretto di stima, non può essere ricondotto ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano RAGIONE_SOCIALE regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo; ne consegue che, se non è ipotizzabile la violazione dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il suddetto accertamento rientra nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, sotto il profilo della
carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione (Cass., 3 aprile 2024, n. 8839; Cass., 19 giugno 2020, n. 12021; Cass., 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., 24 febbraio 2010, n. 4442; Cass., 21 novembre 2005, n. 24520).
E, nella fattispecie, come ben deduce la ricorrente, del tutto difetta ogni indicazione sul quomodo della determinazione RAGIONE_SOCIALE voci di costo e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE ragioni sulla cui base i contenuti di ricerche, e pubblicazioni, siano state individualizzate con riferimento al costo di ricostruzione della specifica unità immobiliare in contestazione.
-Col settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.m. 14 dicembre 1991, ed al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, assumendo che illegittimamente il giudice del gravame aveva applicato il saggio di fruttuosità (o di capitalizzazione), di cui all’art. 29 cit., nella misura fissa del 2% , saggio che, nella fattispecie, avrebbe dovuto fissarsi nella misura del 1,5% «tenuto conto RAGIONE_SOCIALE specificità del bene in questione, ovvero RAGIONE_SOCIALE concrete caratteristiche degli apparecchi aerogeneratori» e, dunque, considerato che il valore venale di detti impianti «… n on è suscettibile di omologazione e standardizzazione», sussiste «la necessità di continua manutenzione, per cui si impone l’onere costante di monitorare l’obsolescenza come causa di dispersione dell’energia prodotta» e che «trattasi di beni di durata inferiore a 50 anni, previsti per gli immobili di edilizia comune, a cui si applica il saggio del 2%.».
-Questo motivo è destituito di fondamento.
6.1 -In disparte che gli stessi criteri sopra riassunti, nella loro indistinta allegazione, non interferiscono ex se sulla redditività del bene (cui si correla, per l’appunto, il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario), in tema di determinazione della rendita catastale, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, la Corte ha
statuito che l’RAGIONE_SOCIALE non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l’art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per le unità immobiliari classate nei gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per dette unità immobiliari, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto, ai fini fiscali, il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all’ammontare RAGIONE_SOCIALE rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall’art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione (v. Cass., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., 7 luglio 2004, n. 12446; Cass., 24 giugno 2003, n. 10037).
E la Corte non ha mancato di rimarcare come il saggio in questione, nella misura del 2%, è stato recepito nella stessa circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio, n. 6/2012 del 30 novembre 2012, che è stata normativizzata dalla l. n.190 del 2014, art. 1, comma 244, cit., secondo il cui disposto «Nelle more dell’attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la ‘Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità
immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi’.» (Cass., 10 marzo 2020, n. 6718).
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo ed il settimo motivo, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME