Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31324 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31324 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27484/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. di FOGGIA n. 981/2022 depositata il 08/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con più avvisi d’accertamento catastale l’RAGIONE_SOCIALE ha rettificato la dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO della società contribuente relativa a più aerogeneratori classati in categoria. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE, basandosi su immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, sulla base di una valutazione tecnico-economica dell’aerogeneratore, ne ha determinato il valo re, includendo nella rendita anche la torre eolica.
I contribuenti hanno ha lamentato l’erroneità della rendita catastale accertata con particolare riferimento ai valori fondiari attribuiti alle parti significative dell’immobile, nonché al saggio di fruttuosità, contestando anche l’inclusione della torre eolica nel computo.
La CTP di Foggia ha accolto parzialmente il ricorso della società con sentenza che è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE in via principale e in via incidentale dalla contribuente.
La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. In particolare, ha stabilito che il saggio di fruttuosità per i fabbricati a destinazione speciale (categoria ‘D’) è fissato al 2% secon do le disposizioni del RAGIONE_SOCIALE, e non può essere scelto discrezionalmente. L’appello incidentale della società volto a escludere la torre eolica dal calcolo della rendita catastale è stato invece rigettato sulla considerazione che le torri eoliche sono immobili strumentali ancorati al suolo, non funzionali direttamente al processo produttivo, quindi inclusi nella rendita. Ha inoltre respinto altre eccezioni della società, tra cui l’illegittimità dell’accertamento, l’esclusione dei costi di c onsulenza e sviluppo progetto, la violazione del principio del ‘valore
medio costante’ e contestazioni dei criteri di calcolo, ritenuti non supportati da prove tecniche sufficienti.
Avverso la suddetta sentenza di gravame i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 7 motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.L. 24/03/ 2017 n. 50, e dell’art. 2 quater del D.L. 30/09/1994 n. 564, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva accolto il reclamo e annullato in autotutela gli atti contestati, definendo il rapporto tributario. I ricorrenti sostengono che, a seguito della mediazione, l’RAGIONE_SOCIALE non può contestare nuovamente le stesse dichiarazioni, poiché ciò costituirebbe un uso distorto dell’istituto defla ttivo della mediazione. La CTR ha respinto l’eccezione , richiamando il potere di autotutela, ma i ricorrenti sottolineano che la questione attiene in realtà alla possibilità di riemettere accertamenti sullo stesso rapporto già definito. Andrebbero quindi confermate le rendite catastali dichiarate con DOCFA, assorbendo gli altri motivi di ricorso.
1.1. La questione, a ben vedere, attiene alla esercitabilità del potere di autotutela a seguito della definizione in sede di mediazione.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Deve invero tenersi distinta l’ipotesi dell’accordo raggiunto in sede di mediazione ai sensi dell’art. 17 bis d.lgs. n. 546/1992 dalla ipotesi in cui -come nel caso di specie -l’amministrazione, pur sollecitata dall’iniziativa del contribuente, abbia raggiunto una propria autonoma determinazione.
I n questa ultima ipotesi, l’intervento in autotutela dell’amministrazione finanziaria non equivale ad accoglimento del reclamo in senso transattivo con il contribuente.
In tale prospettiva, dunque, non può ritenersi consumato il potere provvedimentale dell’amministrazione, e, dunque, deve ritenersi consentito all’RAGIONE_SOCIALE di riemettere nuovi avvisi di accertamento sulle stesse dichiarazioni DOCFA, ma rettificate in base a nuova procedura.
Non ne risulta nemmeno compromesso il principio di buona fede e correttezza sancito dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, secondo cui l’amministrazione deve operare nel rispetto dell’affidamento che il privato ripone nella legittimità e nella stabil ità dei propri atti, atteso che la RAGIONE_SOCIALE ha correttamente provveduto ad emendare il proprio errore, riconosciuto però in sede di autotutela, ed ha poi provveduto ad una nuova emissione provvedimentale in forma legittima.
1.4. Intervenire successivamente con nuovi accertamenti sulle medesime questioni costituirebbe un vulnus alla certezza del diritto e alla protezione dell’affidamento legittimo, minando la credibilità RAGIONE_SOCIALE procedure deflattive e la fiducia del contribuente nell’ordinamento tributario, solo dove tale nuovo esercizio del potere amministrativo si inserisse in una effettiva transazione tra contribuente ed amministrazione, ipotesi che non ricorre, per quanto detto sopra, nel caso di specie.
1.5. Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che, sotto il profilo censurato, i provvedimenti impugnati sono legittimi e ben possono produrre effetti, con conseguente conferma RAGIONE_SOCIALE rendite catastali come definite nella (rinnovata) rettifica alla dichiarazioni DOCFA.
1.6. Devono quindi esprimersi i seguenti principi di diritto: «In tema di mediazione tributaria ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, la conclusione del procedimento mediante accordo transattivo preclude
all’amministrazione finanziaria il successivo esercizio del potere di autotutela volto all’emanazione di nuovi avvisi o accertamenti sulle medesime questioni già oggetto dell’accordo, poiché tale comportamento integra un uso distorto dell’autotutela e viol a i principi di buona fede, correttezza e tutela dell’affidamento del contribuente di cui all’art. 10 della L. n. 212/2000, che impongono stabilità e certezza ai rapporti tributari definiti»;
«Nell’ambito della procedura di mediazione tributaria di cui all’art. 17 -bis del D.Lgs. n. 546/1992, deve ritenersi consentito all’amministrazione finanziaria di procedere a un nuovo esercizio del potere provvedimentale qualora la definizione del procedimento non sia avvenuta tramite accordo transattivo, ma mediante autonomo annul lamento in autotutela adottato a seguito dell’iniziativa del contribuente, non determinandosi in tale ipotesi alcuna stabilizzazione convenzionale degli effetti né un affidamento qualificato sulla definitività dell’assetto impositivo.»
1.7. Il motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la vi olazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 21 della Legge n. 208 del 2015, in relazione all’art. 360 , c. 1, n. 3 c.p.c.
I ricorrenti contestano l’inclusione della torre eolica nel calcolo della rendita catastale dell’impianto, sostenendo che essa dovrebbe essere esclusa dalla stima, atteso che l’art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015 esclude dalla stima macchinari e impianti funzionali al processo produttivo, e la torre è parte inscindibile dell’aerogeneratore e funzionale alla produzione di energia, essendo indispensabile al corretto funzionamento dell’impianto.
2.1. La questione è stata già da tempo risolta dalla giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, è stato affermato che ‘Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21,
della l. n. 208 del 2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina’ (Cass. 06/03/2023, n. 6685 (Rv. 667408 – 01)).
Negli stessi termini si è espressa anche altra più recente pronuncia (Cass. 23/12/2024, n. 34230): ‘3. Il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno RAGIONE_SOCIALE centrali di produzione , sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore) deve essere risolto alla luce dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento ». La norma soggiunge poi che: «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo p roduttivo». L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: «Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia » (così Cass.n.1010/21; nello stesso senso: Cass. nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20). I
passaggi fondamentali di questo indirizzo possono così riassumersi: la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di ‘immobile urbano’ (art.4 r.d.l. 652/39), di ‘unità immobiliare’ (art.2, co. 3^, dm 2.1.98 n. 28) e la scelta legislativa è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (così Cass. n. 20726/20); con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella; – la vocazione ‘strutturale’ e la ‘strumentalità’ sostenitiva della torre non sono dunque indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della ‘funzionalità’ prettamente i mpiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica. Va ancora qui osservato come appaia poco persuasivo anche l’argomento dell’Amministrazione Finanziaria secondo cui l’indirizzo di legittimità in materia contrasterebbe con i criteri di stretta interpretazione che devono pacificamente presiedere l’intera materia RAGIONE_SOCIALE agevolazioni. Va infatti considerato che la norma in esame non ha natura impositiva ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di u n trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che per quanto infissi al suolo e non privi di connotati ‘immobiliari’ rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo’. Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore RAGIONE_SOCIALE energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass. n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e
sostenibilità. Orbene, quanto in diverso senso sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza qui impugnata contrasta con il su indicato indirizzo nella parte in cui opera sostanzialmente un distinguo non consentito tra funzione di sostegno (imponibile) e funzione di produzione energetica (esente), posto che come evidenziato -quest’ultima non può prescindere, nel raggiungimento del suo scopo, dalla prima, sicchè entrambi i ruoli vanno unitariamente ed inscindibilmente ascritti, ex art.1 co. 21 cit., al medesimo impianto ed al medesimo processo produttivo dell’energia da fonte eolica. E siccome le conclusioni alle quali è giunta la Commissione Tributaria Regionale derivano non da una difforme ricostruzione dello stato dei luoghi o da un difettoso accertamento della situazione di fatto (del tutto pacifici tra le parti), ma da una determinata, ed erronea, interpretazione della normativa di riferimento, neppure sussistono i presupposti per il rinvio al giudice del merito sul punto specifico de ll’accertamento in concreto di questa unitarietà funzionale; risolvendosi dunque il problema nella correzione in diritto della sentenza secondo quanto rientra nella cognizione di questo giudice di legittimità’.
2.2. Ne consegue che sussiste la violazione di legge dedotta dalla ricorrente con il secondo motivo, il quale, dunque, risulta fondato.
Passando in rassegna le ulteriori censure, con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, sindacabile quale vizio motivazionale della sentenza, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.
3.1. La CTR avrebbe valutato erroneamente la documentazione prodotta, omettendo e travisando prove decisive che dimostrerebbero l’illegittimità e l’incongruità della rendita catastale attribuita dall’Ufficio di Foggia. In particolare, i ricorrenti evidenziano il contrasto tra la rendita di circa € 10.800,00 richiesta dall’Ufficio e quella attribuita dall’RAGIONE_SOCIALE in province limitrofe, come Avellino, dove per
aerogeneratori analoghi era stata riconosciuta una rendita di € 3.020,00, nonché con i valori previgenti accettati dallo stesso Ufficio di Foggia per l’intero impianto, pari a € 9.111,73. I ricorrenti censurano la CTR per aver liquidato tali prove sostenendo che non fossero applicabili al caso di specie, mentre invece, secondo loro, l’esigenza di uniformità e obiettività avrebbe imposto una stima coerente tra uffici omologhi, come indicato dalla Circolare n. 6/T del 2012. Essi chiedono dunque che vengano confermate le rendite catastali dichiarate con DOCFA, calcolate sui valori unitari già riconosciuti dall’RAGIONE_SOCIALE per gli stessi elementi.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce nuovamente l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto discussione tra le parti, art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.
4.1. La CTR non avrebbe esaminato fatti storici decisivi, evidenti nei confronti tra le rendite catastali attribuite dall’Ufficio di Foggia e quelle riconosciute per aerogeneratori analoghi in contesti simili. L’omesso esame di questi fatti dimostrerebbe l a manifesta irragionevolezza della metodologia di calcolo e giustificherebbe la conferma RAGIONE_SOCIALE rendite catastali dichiarate con DOCFA.
Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 21 della Legge n. 208/2015 e dell’art. 1 c. 244 della Legge n. 190/2014, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
5.1. I ricorrenti contestano l’inclusione nella stima catastale dei costi di consulenza tecnica e sviluppo del progetto, comprensivi di oneri finanziari e profitto del promotore, sostenendo che tali voci non rientrano nel perimetro RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari e quindi non possono essere considerate ai fini della rendita catastale. Rilevano nello specifico che la normativa catastale, in particolare la Legge n. 190/2014 e la Circolare 6/T del 2012, prevede che la stima diretta debba riguardare solo il suolo, le costruzioni e gli elementi
strutturalmente connessi, escludendo componenti impiantistiche come la torre, cui i costi di progettazione si riferiscono. La RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato l’eccezione ritenendo tali spese essenziali per la realizzazione dell’opera, ma i ricorrenti sottolineano che l’essenzialità non le rende componenti catastalmente rilevanti.
Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
6.1. I ricorrenti censurano la CTR per aver attribuito loro l’onere di dimostrare l’incongruità RAGIONE_SOCIALE percentuali e dei calcoli utilizzati dall’ ufficio erariale per determinare la rendita catastale, sostenendo che la decisione contravviene all’art. 2697 c.c., secondo cui spetta all’amministrazione tributaria fornire la prova della fondatezza della propria pretesa fiscale. Essi rilevano che l’ ufficio erariale avrebbe dovuto dimostrare la congruità della rendita assegnata, mentre il contribuente non è tenuto a produrre prove in merito ai calcoli effettuati dall’amministrazione.
Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 , c. 21, della Legge n. 208/2015 e dell’art. 1 , c. 244, della Legge n. 190/2014, in relazione all’art. 360 , c. 1, n. 3 c.p.c.
7.1. I ricorrenti contestano che l’RAGIONE_SOCIALE abbia determinato la rendita catastale degli aerogeneratori senza applicare correttamente il criterio della “stima diretta” previsto dalla L. 208/2015 e dalla Circolare 6/T del 2012, normativizzata dalla L. 190/2014, e abbiano utilizzato percentuali di incidenza su componenti non aggiornate e non documentate. La rendita attribuita sarebbe manifestamente irragionevole, essendo oltre il triplo di quella riconosciuta per impianti analoghi in altre province, e l’Uffici o avrebbe inoltre applicato la percentuale del 38,9% su un valore complessivo non definitivo, anziché sulla rendita DOCFA dichiarata dalla società, fiscalmente efficace.
Inoltre, le percentuali utilizzate si basano su studi datati e non prodotti in giudizio, violando l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione.
Riflettendosi tutti tali motivi sulla questione della inclusione o meno degli elementi dedotti nell’ambito della rendita catastale ricalcolata, gli stessi possono ritenersi assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
In ragione della fondatezza del secondo motivo -rigettato il primo e assorbiti i restanti -la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME