Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26830-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
– controricorrente –
e
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore
– intimato –
avverso la sentenza n. 1788/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della PUGLIA, depositata il 9/5/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello avverso la pronuncia n. 996/2018 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, con cui era stato accolto parzialmente il ricorso di RAGIONE_SOCIALE avverso avvisi di accertamento notificati nel settembre 2013 relativi alla rendita catastale di aereogeneratori classati in categoria D/1, siti nell ‘ agro del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi ed illustrato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva, il Comune è rimasto intimato.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere i Giudici d’appello « rideterminato la rendita secondo la stima catastale prospettata dall’RAGIONE_SOCIALE, per la prima volta, nelle controdeduzioni in appello; stima …nuova e diversa … rispetto a quella prospettata dall’RAGIONE_SOCIALE nel primo grado di giudizio e negli avvisi impugnati».
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere i Giudici d’appello «in violazione del divieto di ius novorum , … rideterminato la rendita catastale nella misura richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta della … stima catastale dedotta in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto con l’atto di costituzione in appello ».
1.3. Le censure da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
1.4. I fatti sui quali si fonda l’impugnato avviso sono quelli stessi indicati dalla contribuente nella proposta DOCFA di attribuzione di rendita, in quanto la motivazione dell’atto di classamento, per quanto risulta, non è fondato su di una causa petendi sconosciuta alla contribuente.
1.5. Nel caso di specie, si deduce dalla sentenza impugnata e dall’avviso di classamento (ritualmente trascritto nel ricorso) che la richiesta di modifica della categoria sia stata respinta sulla base dei dati forniti dalla contribuente, con conseguente mancata modifica della rendita catastale, in ragione di una valutazione tecnica effettuata sulla base della tipologia costruttiva, caratteristiche dimensionali, finiture, e impianti fissi, mentre non è stato dedotto in ricorso che l’atto di classamento si sia basato su elementi di fatto differenti da quelli indicati nel modello DOCFA.
1.6. Si trattava allora, nello specifico, di trarre esatte conseguenze giuridiche da fatti che la parte contribuente conosce per averli allegati alla proposta DOCFA D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, ex art. 2 conv. con mod. in L. 24 marzo 1994, n. 75 e D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in quanto il dissenso non è sui fatti posti a fondamento dell’atto di classamento, non è, cioè, controversa la consistenza catastale o l’ubicazione o gli esiti della ristrutturazione, bensì la lite è sulla valutazione di detti fatti incontroversi e sulle conseguenze giuridiche che da tali valutazioni debbono esser fatte discendere.
1.7. Ciò posto, se da una parte rimane dunque ferma la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione -con valore sanante -di una motivazione carente o insufficiente, nel caso in cui non si ravvisi tale ipotesi, come nel caso in esame, non è precluso all’Amministrazione finanziaria di controdedurre alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non er ano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell’avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano
della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum (cfr. Cass. nn. 19840/2024 in motiv., 16573/2024 in motiv.).
1.8. In altri termini, una volta definito, nei termini dianzi esposti, l’àmbito di estensione del requisito motivazionale dell’avviso di accertamento catastale adottato in rettifica della dichiarazione di parte presentata con procedura DOCFA, l’utilizzazione di dati istruttori, a riscontro dell ‘ operata rettifica catastale, opera sul piano dell’onere della prova gravante sull’ Amministrazione e non si riflette, nei termini di una postuma integrazione del deficit di motivazione dell’atto , sul requisito di struttura (la motivazione) che condiziona la legittimità della rettifica catastale.
1.9. Ciò è quanto è dato riscontrare nel caso in esame con la dedotta integrazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, circa la stima dell’unità immobiliare sulla base del « costo medio di realizzazione dell’impianto eolico in Europa », avuto riguardo ad «una ricerca condotta dal RAGIONE_SOCIALE nel 2012» ed a «dati analoghi … riscontrabili nelle pubblicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE ».
2.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza motivata per relationem rispetto ad altre decisioni della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, avendo i Giudici d’appello affermato che «… il valore unitario per MW relativo all’aerogeneratore può essere confermato in E. 480.000,00 in linea con i valori definiti per altre vertenze …».
2.2. In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione per relationem si può considerare carente o meramente apparente – e come tale censurabile in sede di legittimità – solo quando il decisum si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l’impossibilità di individuare la ratio decidendi (cfr. Cass. nn. 17403/2018, 662/2004).
2.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dunque confermato «il valore unitario per MW relativo all ‘ aerogeneratore … in linea con i valori definiti per altre vertenze e proposto anche dall ‘ RAGIONE_SOCIALE nell ‘ appello» ma al contempo questo rinvio non ha esaurito la motivazione
della sentenza, la quale, al contrario, si è fatta carico di ricostruire il valore del fabbricato conformemente alla stima dell’RAGIONE_SOCIALE « con riferimento al periodo economico stabilito dal Ministero Finanze con D.M.20 gennaio 1990, … all ‘ attualità è fissato al 1988/1989», mediante «determinazione della stima per via diretta, ai sensi dell ‘ art.10 del RDL n.652/1939, della U.I. che può ritenersi rientrante nelle unità costituite ‘ da opifici e in genere fabbricati di cui all ‘ art.28 della legge n.1231 del 1936, costruiti per le speciali esigenze di un ‘ attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni», anche sulla scorte dei «dettami (parag. 47) RAGIONE_SOCIALE Istruzione III del 28.6.1942 della D. G. Catasto e S.T. Erariali e …(RAGIONE_SOCIALE)… modalità di cui agli artt.27,28,29 e 30 del DPR. n.1142 del 1949», nonché «sulla base della riduzione dei costi di realizzazione degli impianti conseguenza della costante evoluzione tecnologica e della ridotta vita utile dell ‘ impianto … soggetto, per le caratteristiche del materiale dell ‘ impianto sottoposto ad un accelerato invecchiamento tecnologico e funzionale, con conseguente riduzione di capacità produttiva, se non viene garantita la costante manutenzione che incide nelle spese».
2.4. Ne consegue l’infondatezza della censura in esame.
3.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo che per «identici aerogeneratori ubicati in Provincia di RAGIONE_SOCIALE» era stata determinata una rendita catastale grandemente inferiore a quella impugnata, e che i Giudici d’appello non avrebbero neppure calcolato « la rendita secondo la metodologia dedotta – per la prima volta -nel giudizio di appello dall’Uffici o … (ovvero il … ‘costo medio di realizzazione’ dell’impianto eolico, sulla scorta di … risultanze di pretesi studi e pubblicazioni in materia)».
3.2. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in merito all’erronea valutazione « degli ‘avvisi di accertamento catastale’ …, emessi in precedenza dalla stessa RAGIONE_SOCIALE», con cui era stata attribuita una rendita inferiore
ai pretesi analoghi aerogeneratori (comprensivi RAGIONE_SOCIALE piazzole) installati in Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
3.4. L’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (cfr. Cass. nn. 2961/2025, 17005/2024).
3.5. Il vizio in esame non è dunque integrato dall’omesso esame, di per sé, di quanto dianzi indicato, non trattandosi di un fatto storico bensì di meri elementi istruttori, atteso che la ricorrente in realtà, da un lato, critica l’apprezzamento probatorio compiuto dai Giudici d’appello e, dall’altro, ne propone uno alternativo, relativa all’accatastamento di pretesi analoghi opifici installati nella limitrofa Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
3.6. Le critiche che la ricorrente rivolge alla sentenza si risolvono, in effetti, in una contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove (non legali) da parte del giudice di merito e non sono, pertanto, inquadrabili nel paradigma introdotto dalla ricorrente né ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio).
4.1. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1 comma 244 della Legge n. 190/2014, degli articoli 28 e 30 del D.P.R. n. 1142/1949 e dell’art. 10 del
R.D. n. 652/1939 per avere i Giudici d’appello violato, con riguardo alla rendita attribuita, le suddette disposizioni in materia, nella parte in cui è prescritta sia la necessità di una stima diretta effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, tenendo conto, in quest’ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, sia la determinazione del capitale fondiario «tenendo presente i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe».
4.2. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione del Decreto Ministeriale n. 5646 del 14.12.1991 e dell’art. 29 del D.P.R. n. 1142/1949 per avere la Corte di merito erroneamente affermato che per gli immobili a destinazione speciale di categoria D, il coefficiente di redditività deve essere stabilito di volta in volta, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’immobile a destinazione speciale, lamentando la ricorrente che la rendita catastale debba essere determinata applicando il saggio di fruttuosità del 1,5%, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE specificità del bene in questione, ovvero RAGIONE_SOCIALE concrete caratteristiche dell’aerogeneratore .
4.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate.
4.4. Quanto alla metodologia utilizzata dall’Amministrazione Finanziaria, gli immobili per cui è causa sono stati censiti nella categoria D/1 e, quindi, rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabili tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta.
4.5. A tal fine, la stima, secondo il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, deve essere effettuata, come si è detto, con riferimento ai «prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe» ovvero, in subordine, secondo le regole dell’estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29).
4.6. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed
autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificato dall’amministrazione finanziaria nell’esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla «proposta» formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell’ufficio accertatore (cfr. Cass. n. 6554/2020 cit.).
4.7. Si deve, quindi, ribadire il principio secondo cui, in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l’RAGIONE_SOCIALE (ora l’RAGIONE_SOCIALE) non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del s aggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l’art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all’ammontare RAGIONE_SOCIALE rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali, appunto, si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (cfr. Cass. nn. 16673/2021, 6554/2020, 14399/2017, 25555/2014, 27980, 14383 e 5843 del 2011).
4.8. In base all’art. 29 d.P.R. 1142/1949 e al d.m. 14 dicembre 1991, il saggio di fruttuosità è determinato quindi normativamente per ciascun gruppo catastale senza margini di discrezionalità applicativa, quest’ultima riguardando la classificazione nel gruppo o il valore dell’immobile, ma non il tasso di interesse, che per i fabbricati di gruppo D è pari al 2% (cfr. Cass. nn. 19253/2017, 25555/2014, 10037/2003).
4.9. In mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell’immobile, l’Amministrazione, con riferimento ai beni di categoria D, non può eccedere il tasso di fruttuosità proprio dei
fabbricati ad uso industriale, pari al 2 per cento, applicando a suo piacimento un tasso diverso (cfr. Cass. n. 17024/2020).
4.10. Ciò posto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quanto segue: «… l ‘ RAGIONE_SOCIALE:- ha operato nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme e RAGIONE_SOCIALE circolari n.14/2007 e 6/2012; -ha calcolato la rendita con riferimento al periodo economico stabilito dal Ministero Finanze con D.M.20 gennaio 1990, che all ‘ attualità è fissato al 1988/1989; – ha provveduto alla determinazione della stima per via diretta, ai sensi dell ‘ art.10 del RDL n.652/1939, della U.I. che può ritenersi rientrante nelle unità costituite ‘ da opifici e in genere fabbricati di cui all ‘ art.28 della legge n.1231 del 1936, costruiti per le speciali esigenze di un ‘ attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni ‘ ; -ha effettuato la stima con i dettami (parag.47) RAGIONE_SOCIALE Istruzione III del 28.6.1942 della D. G. Catasto e S.T. Erariali e le modalità di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del DPR. n.1142 del 1949 …il Collegio ritiene che il valore determinato nella sentenza impugnata vada confermato in quanto il più aderente alla tipologia dei beni in questione. Pertanto il valore indicato dall ‘ RAGIONE_SOCIALE (E.600.000,00 a MW) è stato correttamente rivisto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, sulla base della riduzione dei costi di realizzazione degli impianti conseguenza della costante evoluzione tecnologica e della ridotta vita utile dell ‘ impianto. Quest ‘ ultimo è soggetto, per le caratteristiche del materiale dell ‘ impianto sottoposto ad un accelerato invecchiamento tecnologico e funzionale, con conseguente riduzione di capacità produttiva, se non viene garantita la costante manutenzione che incide nelle spese. Pertanto il valore unitario per MW relativo all ‘ aerogeneratore può essere confermato in E.480.000,00 in linea con i valori definiti per altre vertenze e proposto anche dall ‘ RAGIONE_SOCIALE nell ‘ appello. Non vengono riconosciuti altri abbattimenti richiesti dall ‘ appellante oltre quello per vita utile della pala eolica (20 anni) pari al 20% che sia l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto e la sentenza appellata ha confermato. Viene rigettata la richiesta formulata in appello del saggio d ‘ interesse al 1,50% anziché del 2%. Sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15431 del 2009 (cui deve farsi pieno riferimento per determinare la
rendita catastale con il procedimento indiretto), la rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale, appartenenti alla categoria D, deve essere calcolata moltiplicando il valore complessivo per il saggio di fruttuosità pari al 2%. Il valore a Mw è fissato in E/MW 480.000,00 comprensivo dell ‘ abbattimento per vita utile di cui alla circolare n.6 del 2012. Di conseguenza il valore dell ‘ aerogeneratore viene così determinato: aerogeneratore 2,3 mw x 480.000,00 = E.1.104.000,00 + corte esclusiva mq. 586 x 15E/mq. = E. 8.790,00 = TOTALE = E.1.112.790,00 saggio fruttuosità = 2% RENDITA CATASTALE = E. 22.255,80».
4.9. Nella specie, la sentenza impugnata, nel confermare gli atti impugnati, risulta dunque conforme ai principi enunciati.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va quindi integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.585,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello o per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)