Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13829 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
Contro
Agenzia delle Entrate
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Basilicata n. 249/02/2023 depositata il 20 novembre 2023
Udita la relazione svolta nella udienza del 14 marzo 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto della controversia è l’avviso di accertamento catastale (n. NUMERO_DOCUMENTO) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi intimata) nei confronti della
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12712/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente), a seguito di una rettifica di una proposta di accatastamento RAGIONE_SOCIALE riguardante un impianto aerogeneratore, costituito da nove unità immobiliari, inserito nella categoria D1.
In fatto, l’odierna controricorrente proponeva una Docfa determinandola in € 2.400,00 , mentre l’odierna controricorrente la rettificava in € 9.790,00 .
La CTP ha accolto il ricorso, mentre la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado , accogliendo l’appello dell’odierna controricorrente .
La SRAGIONE_SOCIALE (Sez. 6-5, n. 2571 del 2021) ha accolto il ricorso proposto dalla società, odierna ricorrente, e rinviato al giudice di secondo grado per: a) accertare se la torre costituisca oppure no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad essere esclusa dal computo della rendita catastale, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015; b) determinare la rendita catastale dell’opificio inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi sopra indicati ed applicando il coefficiente di legge.
Secondo il Giudice di legittimità la nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo cui è destinato il complesso immobiliare. Si è affermato che «È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo».
Il giudice del rinvio con la sentenza oggi impugnata ha escluso dal calcolo della rendita catastale il valore della torre e ha determinato la rendita catastale in euro 4.490,00, sulla base delle seguenti ragioni:
-per la verifica della strumentalità e funzionalità della torre al processo produttivo è stata disposta una consulenza tecnica all’esito della quale il CTU ha espunto dal calcolo della rendita il valore della torre; l’affermazione effettivamente è lapidaria e priva di adeguata dimostrazione; può, tuttavia, convenirsi con la parte privata e con il CTU nel senso che la torre di sostegno di impianti aerogeneratori eolici costituisce un elemento strutturalmente connesso con l’apparato aerogeneratore che assicura la funzione di produzione dell’energia elettrica; in tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte;
-è da ritenere inammissibile la doglianza attinente al calcolo della rendita in quanto dal dispositivo della sentenza di annullamento appare chiara la volontà della Corte di rimettere in discussione il calcolo della rendita collegata all’esito della valutazione sulla funzione della torre, mentre il riassumente con il secondo motivo si propone di rimettere in discussione l’intero procedimento di calcolo della rendita effettuato a suo tempo dall’agenzia; la remissione in discussione dell’intero procedimento esula dal perimetro assegnato a questo giudice dalla Cassazione;
-si deve concludere che «il CTU abbia esorbitato dal compito assegnato e che il calcolo della rendita definitiva espunto il valore della torre debba essere determinato in euro 4.490,00 secondo il prospetto contenuto a pagina quattro della memoria dell’agenzia del 26 ottobre 2022».
La ricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi, mentre la controricorrente è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 20 novembre 2023 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata
consegnata e accettata il 20 maggio 2024, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa degli artt. 132, c. 2, n. 4, c.p.c., e 36, d.lgs. n. 546/1992 , dell’art. 113, c.p.c. Denuncia l’ error in procedendo per motivazione inesistente e/o meramente apparente. Censura la sentenza impugnata che, per la determinazione della rendita catastale ha effettuato solo un richiamo ai contenuti di una tabella riportata all’interno di una memoria dell’Ufficio in difetto di qualsivoglia specificazione in ordine all’ iter logico-giuridico sotteso a siffatta determinazione e, in particolare, alle ragioni per le quali i Giudici di secondo grado hanno ritenuto di disattendere gli esiti della CTU svoltasi nel contraddittorio tra le parti.
2.1. Il motivo è fondato. Con riferimento al primo motivo di censura, relativo alla motivazione apparente, occorre richiamare il consolidato principio di legittimità, secondo cui il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. U, n. 22232/2016, Rv. 641526 -01; Sez. 6 – 5, n. 13977/2019, Rv. 654145 -01; Sez. 6 – 1, n. 6758/2022, Rv. 664061 -01; di recente nello stesso senso Sez. 5, n. 27551/2024, Rv. 672731 – 01).
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione, inoltre, deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost., ipotesi che si verifica quando il
giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disamina logico -giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez. 6 – 5, n. 9105/2017, Rv. 643793 -01, Sez. L, n. 3819/2020, Rv. 656925 -02, Sez. 1, n. 13248/2020, Rv. 658088 – 01).
Nella determinazione della rendita la sentenza impugnata ha osservato che il CTU ha espunto dal calcolo della rendita il valore della torre. Ha subito di seguito aggiunto in maniera niente affatto perspicua che «l’affermazione effettivamente è lapidaria e priva di adeguata dimostrazione». Ha, poi, affermato che il CTU ha esorbitato dal compito assegnatogli, ma non ha chiarito per quale ragione, né su quali aspetti dell’incarico conferito. Da ciò ha tratto la conclusione, già riportata nella parte in fatto, per cui il calcolo della rendita «definitiva, espunto il valore della torre, debba essere determinato in euro 4.490,00, secondo il prospetto contenuto a pag. 4 della memoria dell’agenzia del 26.10.2022».
La sentenza, pertanto, non ha risposto al secondo quesito volto a esplicitare i valori presi in considerazione ai fini della determinazione della rendita catastale.
Al fine dell’esatta delimitazione del tema del decidere affidato dalla S.C. al giudice del rinvio, come enucleato nel doppio quesito formulato, occorre anche tenere conto che la ricorrente:
-nel ricorso introduttivo ha contestato l’intero calcolo della rendita catastale basato su una perizia sintetica, laddove, lo stesso art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 ha previsto l’applicazione della stima diretta (pag. 10 del ricorso introduttivo);
-nell’atto di appello l’Agenzia ha rivendicato l’esattezza del computo effettuato sui criteri forniti dalla propria circolare n. 6/2012 (pag. 14 del ricorso per cassazione);
-la prima CTR, affermando la correttezza metodologica seguita dall’Agenzia, dà atto che « Nella relazione di stima risultano essere stati riportati gli elementi che determinano il valore con riferimento al costo di
costruzione (non assoggettato a deprezzamento trattandosi di costruzione successiva agli anni 1988-1989) in modo tale che il costo dell’immobile, come indicato nella relazione di stima, risulta essere stato dato dalla somma del valore del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori e di calcolo), degli oneri concessione e urbanizzazione e degli oneri finanziari. Tutti questi elementi e criteri, previsti dalla normativa sopra richiamata, sommati tra loro, cosi come indicato dalla circolare dell’Agenzia del Territorio (n. 6 del 30.11.2012) risultano, nel caso di specie, nella determinazione del valore e nel conseguente accertamento essere stati applicati per la determinazione del valore, esplicitati ed applicati nel conseguente
accertamento»;
-con il terzo motivo del ricorso in riassunzione la ricorrente ha richiamato le contestazioni circa la ricostruzione del valore della rendita operata dall’Agenzia proposte in appello, sollevando censure in relazione alle differenti voci di costo, concorrenti alla formazione della rendita, trasfuse poi, nell’odierno ricorso per cassazione (doc. 5 fascicolo ricorrente).
Tali elementi chiariscono come, sin dal ricorso introduttivo, siano state sollevate dalle parti questioni sul computo di tutte le voci che andavano a comporre la rendita catastale.
Ritiene, quindi, il Collegio che con l’ordinanza di rinvio è stato chiesto al giudice del merito di determinare la rendita catastale e tale accertamento non può essere condotto in modo parziale, ma deve considerare tutti gli elementi presi per la determinazione dell’imponibile, anche alla luce delle deduzioni delle parti.
In tal senso la sentenza impugnata ha omesso l’accertamento richiesto , non avendo in alcun modo chiarito quali elementi, destinati a comporre la rendita catastale, siano stati considerati, con quali valori, né ha esposto le ragioni per le quali la stima elaborata dall’odierna controricorrente dovesse essere preferita alla stima del ctu.
In altri termini, la sentenza impugnata non dà conto di come sia stata stabilita la rendita catastale nella misura di € 4.490,00 €, così pure impedendo di verificare se sia stato rispettato il mandato della Corte di inserire nel calcolo i valori dei singoli cespiti.
Si richiama in proposito, infatti, anche il principio di legittimità per cui in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (Cass., Sez. 1, n. 3955/2018, Rv. 647417 -01, Sez. 1, n. 19212/2005, Rv. 583569 – 01).
2.2. Al fine di una corretta applicazione del metodo di computo della rendita catastale giova effettuare un sintetico riepilogo della legislazione, delle prassi vigenti e della giurisprudenza di legittimità formatesi in materia di classamento catastale degli impianti eolici.
L’art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dispone che: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche».
Secondo l’art. 8 del d.P.R., n. 1142 del 1949: «La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una
attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili».
L’art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, stabilisce, inoltre, che: «Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell’art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità».
A tale proposito, la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (in materia di ‘Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi’), ha precisato (par. 2) che, «con la locuzione ‘stima diretta’ si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe», chiarendo che «la rendita catastale può essere determinata con ‘procedimento diretto’ o con ‘procedimento indiretto’» .
Premesso, pertanto, che si tratta di modalità alternative della stima diretta, il cd. procedimento diretto è disciplinato dalla sequenza degli artt. 15 -26 del d.P.R. n. 1142 del 1949, mentre il cd procedimento indiretto, è disciplinato dalla sequenza degli artt. 27 -30 del medesimo d.P.R.
In tale direzione una costante giurisprudenza di questa Corte ha sancito che, in tema di classamento di immobili con destinazione speciale e censiti nei gruppi D ed E, l’accertamento della rendita catastale, proposta dal contribuente mediante una dichiarazione di variazione catastale con la procedura DOCFA, avviene con stima diretta per ogni singola unità. Tale stima può essere effettuata utilizzando un procedimento diretto, fondato sul reddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile e la
detrazione delle spese e delle eventuali perdite, ovvero indiretto, sulla base del valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile, o del valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest’ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari (Cass., Sez. 5, n. 33799/2024, Rv. 673185 -01, Sez. 5, n. 7854 del 2020, Rv. 657551 – 01).
Già da tempo, tuttavia, arresti di questa Corte hanno osservato come i criteri di prassi siano stati successivamente meglio specificati (negli indirizzi operativi, in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, allegati alla nota AE Direzione Catasto prot.n. 0050557 del 14 marzo 2017), nel senso che, in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche realizzate in epoca antecedente al 1° gennaio 2016, deve essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere ricondotti all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, attesa l’assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per tale tipologia di opere” (Cass., Sez. 6 – 5, n. 888/2018, Rv. 648516 – 01; Sez. 6-5, n. 1476/2018).
È stato, altresì, evidenziato e ritenuto del tutto condivisibile (Cass., Sez. 5, n. 4837 del 2022, Sez. 5, n. 7854 del 2020, Rv. 657551 -01, cit., Cass., Sez. 5, n. 32861/2019) che dagli stessi indirizzi operativi sopra richiamati si evince che il criterio di stima così applicato deve tenere conto del deprezzamento in ragione dello stato attuale delle unità e del loro livello di obsolescenza e ciclo di vita tecnico-funzionale. L’applicabilità in concreto e la misura del coefficiente di riduzione sul costo a nuovo devono tenere conto, in particolare, della diversa tipologia delle singole parti dell’impianto di aerogenerazione, a seconda che si tratti di immobili di supporto ovvero di componenti impiantistiche e tecnologiche, nonché considerare la data di costruzione dell’impianto (antecedente o successiva all’epoca censuaria delle stime catastali di riferimento) e l’effettivo livello
di deprezzamento da decadimento tecnico-fisico e funzionale attribuibile alle singole componenti.
2.3. Con riferimento agli aerogeneratori, si ricorda brevemente che, in un primo momento, sulla base di un precedente quadro normativo si era ritenuto che le pale eoliche dovessero essere computate ai fini della determinazione della rendita, in quanto ritenute una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa (art.1, comma 540 della l. n. 311 del 2004, abrogato, poi, dall’art. 4 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80; art. 1-quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale, sent. n. 162 del 2008). E’ stato introdotto, poi, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015), secondo cui: «Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi».
Tale disposizione ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con l’espressa attribuzione di valore normativo alla suddetta circolare (nello stesso senso Cass., Sez. 5, n. 23382/2022), recependola, sia pure transitoriamente, tra le fonti primarie della disciplina catastale (con specifico riguardo alla ‘stima diretta’) degli edifici a destinazione speciale o particolare.
I criteri di dettaglio alla base della determinazione della rendita catastale sono fissati dall’Istruzione III emanata dalla Direzione Generale del
Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali il 28 giugno 1942 (par. 47 ss.), la quale per la stima diretta fornisce indicazione per il computo, sia attraverso il procedimento diretto, sia attraverso quello indiretto.
La circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, al par. 5, prevede che «Il valore venale può essere individuato tramite un’indagine del mercato delle compravendite, e in via subordinata attraverso il costo di ricostruzione», indagando, «in modo simile al procedi mento relativo all’approccio reddituale, il mercato delle compravendite, riferite al biennio economico 1988-89 e relative alla tipologia di immobili simili a quello oggetto di accertamento» (par. 5).
Laddove, invece, il valore venale dell’immobile oggetto di accertamento non possa essere determinato mediante l’analisi del mercato delle compravendite, l’art. 28, comma 2, del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, stabilisce di aver «riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari».
I criteri tecnici per la determinazione della rendita catastale con l’approccio di costo, poi, sono fissati dall’allegato II alla predetta circolare, con particolare riguardo al costo di produzione, che risulta dalla sommatoria del valore del lotto, compre nsivo dall’area coperta e delle aree scoperte, accessorie e pertinenziali, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, del costo a nuovo degli impianti fissi, delle spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, degli oneri concessori e di urbanizzazione e degli oneri finanziari, nonché al profitto normale del promotore immobiliare, che risulta «dalla remunerazione ordinaria, connessa al rischio assunto nell’operazione e comprensiva degli interessi sull’eventuale c apitale proprio investito, che il promotore ritrae per lo svolgimento la sua attività».
2.4. Tutto questo sistema normativo è stato rimodellato dall’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui il legislatore ha voluto sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la
destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.
La circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate l’1° febbraio 2016, n. 2/E, (in materia di ‘Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare Nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa)’), ha evidenziato come la disciplina del 2015 ha introdotto «una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata ‘Dichiarazion e resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015’, a cui è automaticamente connessa la causale ‘Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015’» (par. 2.2.1).
Su tale presupposto normativo l’odierna ricorrente aveva presentato nell’anno 2016 la procedura Docfa sottesa al presente giudizio, cui, pertanto è applicabile tale nuova disciplina ratione temporis .
In forza di tale normativa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che, ai fini della determinazione della rendita, si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.
In particolare, a proposito degli aerogeneratori, ha ritenuto che la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva per sua natura, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica» con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del
rotore e della navicella (Cass., Sez. 6-5, n. 21462 del 2020, Sez. 5, n. 25784/2021, Rv. 662324 -01, Sez. 5, n. 22551/2022, Rv. 665282 – 01, Sez. 5, n. 12482 del 2023, Sez. 5, n. 29903 del 2023, n.7396 del 2025; nello stesso senso l’ordinanza di rinvio so ttesa al presente giudizio).
Giova precisare che la circolare 2/E dell’1° febbraio 2016 ha inserito nella categoria di cespiti esclusi dalla stima catastale «gli aerogeneratori (rotori e navicelle)», ma ha continuato a ritenere, a dispetto della normativa e dell’orientamento interpret ativo successivamente delineatosi, che le «torri» fossero riconducibili alla categoria delle «costruzioni» (par. 2.1).
2.5. Sulla base di tale assetto normativo e giurisprudenziale, per la soluzione della questione relativa alle modalità di determinazione della rendita catastale, ritiene il Collegio che l’entrata in vigore (dall’1 gennaio 2016) dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non abbia comportato l’abrogazione, nemmeno in forma tacita, dell’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte relativa alle metodologie estimative degli immobili con destinazione speciale o particol are attraverso l’espresso rinvio per relationem alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 (con i relativi allegati).
La l. n. 208 del 2015, infatti, con l’art. 1, commi 21, è limitata a ridefinire l’oggetto della stima catastale ai fini della determinazione della rendita, prevedendo che: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento». Nel secondo periodo dispone che: «Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
Da quanto esposto consegue che la stima diretta nella duplice variante del cd procedimento diretto e del cd procedimento indiretto, continua a trovare applicazione soltanto per il «suolo», per le «costruzioni» e per gli
«elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento».
Una volta escluso che il valore della torre sia incluso nel computo per la determinazione della rendita, così come stabilito dall’ordinanza di rinvio della S.C., la stima diretta (mediante procedimento indiretto) deve esclusivamente concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui (rispetto alla torre ed agli aerogeneratori), vale a dire sul valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata.
Ne discende che, nella logica interna al ‘procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale con approccio di costo’ (in base alle istruzioni fornite dall’allegato II alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012), le componenti delle spese tecn iche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari potranno essere calcolate soltanto in relazione al suolo, alle fondazioni, alla piazzola ed alla cabina prefabbricata.
Su tali premesse, si può ritenere che la sentenza impugnata non dando conto degli elementi presi a base per il computo della rendita catastale, non ha consentito il controllo sull’effettiva applicazione di tali parametri. Giova, altresì, ricordare che altri precedenti di questa Corte hanno evidenziato che la decisione sullo scomputo della torre eolica dal calcolo della rendita catastale non può esimere il giudice di merito dal decidere e motivare adeguatamente in ordine alle questioni poste dalle parti relativamente al maggior valore del suolo, al valore delle fondazioni, all’entità delle spese tecniche e del profitto dell’imprenditore e alla valorizzazione degli oneri finanziari, nonché con riguardo agli altri elementi di fatto che, secondo la normativa vigente in materia catastale, incidono sulla quantificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare (in termini: Cass., Sez. 5, nn. 34232, 34233, 34234 e 34235 del 2024, cit.; più di recente ancora Cass., Sez. 5, n. 7394 del 2025).
Pertanto, al fine di rinnovare l’accertamento necessario alla corretta determinazione della rendita, il Collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: «In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (i n vigore dall’1 gennaio 2016), non ha
abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riguardo al rinvio per relationem -con l’attribuzione di valore normativo -alla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta per i predetti immobili, essendosi limitato a ridefinire l’oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita. Ne consegue che, con specifico riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata, sulla base del procedimento indiretto con ‘approccio di costo’ (secondo le istruzioni fornite dagli allegati alla predetta circolare n. 6/T del 30 novembre 2012), con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui cioè, al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle s pese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari».
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del principio di diritto espresso dalla S.C. con la propria ordinanza di rinvio.
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa degli artt. 383 e 384 c.p.c. Sostiene che la sentenza ha errato nel ritenere che la RAGIONE_SOCIALE abbia disposto il rinvio del giudizio al merito chiedendo la rideterminazione della rendita mediante il mero scomputo del valore della torre eolica.
Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015. Rivendica l’esattezza dell’elaborato del perito d’ufficio che avrebbe , a suo dire, calcolato ex novo tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della rendita.
Con il quinto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ ., l’illegittimità della sentenza per l’omesso
esame di un fatto decisivo, concernente l’effettiva formulazione del quesito posto al CTU.
Con il sesto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Denuncia l’omessa pronuncia circa il terzo motivo del ricorso in riassunzione inerente al procedimento di calcolo della rendita, fondata sull’erroneo presupposto che si trattasse di un profilo esorbitante rispetto al perimetro del giudizio di rinvio.
I motivi secondo terzo, quarto, quinto e sesto restano assorbiti, stante l’accoglimento del primo motivo.
Da quanto esposto segue l’accoglimento del primo motivo del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per l’ accertamento e la determinazione del valore degli elementi destinati a costituire la rendita catastale, sulla base dei criteri sopra forniti.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 marzo 2025.