Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10377 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10377 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Milano, che ha indicato recapito EMAIL, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Milano;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3926, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 7.6.2016, e pubblicata il 17.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Oggetto: Istanza di rimborso -Dirigente RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE PIA – Oneri probatori Rendimento netto – Investimento sul mercato.
COGNOME NOME, già dipendente con qualifica di RAGIONE_SOCIALEente dell’RAGIONE_SOCIALE, ed iscritto al RAGIONE_SOCIALE Pensione denominato PIA, presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domanda di rimborso della somma di Euro 313.522,70 (controric., p. 1), che riteneva essere una maggiore ritenuta IRPEF indebitamente operata dal datore di lavoro, in relazione a somme erogategli in relazione ad importi maturati fino al 31 dicembre 2000 (ric., p. 8) a seguito dell’intervenuto pensionamento. Prospettava il contribuente che le somme a lui corrisposte in conseguenza del trattamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (PIA) avevano natura assicurativa, costituivano comunque un reddito da capitale e dovevano essere assoggettate a tributo nella misura del 12,50% ai sensi dell’art. 42, comma IV, TUIR, e non del 35,49%, come invece ritenuto dal datore di l avoro, che aveva applicato l’aliquota relativa al trattamento di fine rapporto.
Il diniego, opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso l’istanza di rimborso proposta da NOME COGNOME, era impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso, ed affermava la sussistenza del diritto al rimborso invocato dal contribuente.
L’Ente impositore spiegava appello avverso la pronuncia adottata dai giudici di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che confermava la decisione assunta dalla CTP, e la sussistenza del diritto al conseguimento del rimborso da parte del contribuente.
Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . La Suprema Corte si pronunciava con sentenza n. 16216 del 2014, che richiamava innanzitutto il principio di diritto indicato dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 1362 del 2011, secondo cui sono assoggettate all’aliquota agevolata le sole somme che costit uiscono il ‘rendimento netto’, imputabile alla gestione sul mercato del RAGIONE_SOCIALE
capitale accantonato. Pertanto il Giudice di legittimità cassava con rinvio la decisione impugnata, indicando i principi di diritto cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attenersi.
Il contribuente riassumeva la causa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, ed insisteva per l’accoglimento della propria domanda di rimborso operando riferimento, in materia di quantificazione, all’attestazione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE, che illustrava la natura RAGIONE_SOCIALE diverse somme versate al COGNOME in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. La CTR affermava l’intenzione di uniformarsi ai principi esposti dalla Suprema Corte nel disporre il rinvio, che domandava innanzitutto di verifi care ‘se i capitali riveniRAGIONE_SOCIALE dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato’ (sent. CTR, p. 3) e, ritenuto che il contribuente non avesse in alcun modo provato la circostanza, rigettava il suo ricorso.
Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale piemontese ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a sette motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha quindi depositato anche memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985, dell’art. 42, comma 4, del d.P.R . n. 917 del 1986 (Tuir, nel testo applicabile ratione temporis ), dell’art. 1, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come conv. dalla legge 28 febbraio 1997, degli artt. 30, 16 e 17, ancora del d.P.R. n. 917 del 1986. Deduce, in particolare, che, quando le Sezioni Unite di questa Corte hanno fatto riferimento alla gestione del capitale raccolto mediante i contributi dei lavoratori da parte del fondo, non hanno affermato che il rendimento suscettibile di ridotta imposizione sia solo quello
imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, e comunque hanno inteso riferirsi alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE, ossia ad un fondo pensione RAGIONE_SOCIALE a tutti gli effetti. Diversamente hanno affermato che, ‘con riferimento alle somme corrispondRAGIONE_SOCIALE al rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A.), si applica la tassazione nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell’art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 (ric., p. 25). L’RAGIONE_SOCIALE, nel corso degli anni, aveva proceduto all’attualizzazione (vale a dire l’aggiornamento periodico) dell’importo costituito dalla riserva matematica, sulla base dell’evolversi RAGIONE_SOCIALE variabili economiche finanziarie e demografiche, come confermato dalla consulenza tecnica redatta dal AVV_NOTAIO COGNOME (ric., p. 37). Il patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe infatti sempre generato un determinato rendimento deducibile dai bilanci contabili della società. Il giudice d’appello aveva quindi errato nel ritenere che il rendimento percepito dal contribuente non fosse riconducibile al rendimento individuato dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985, incorrendo nel vizio di violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE predette norme di diritto.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., e dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché l’RAGIONE_SOCIALE, nei giudizi di secondo e terzo grado, non ha contestato che la somma quantificata nella certificazione RAGIONE_SOCIALE costituisse rendimento tassabile con l’aliquota del 12,50%. Inoltre, la Direzione provinciale III di Roma, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, aveva dedotto la correttezza del sistema di tassazione adottato dal sostituto d’imposta, e l’inapplicabilità di quello previsto per i redditi di capitale, ma nulla aveva dedotto sulla natura del rendimento (ric., p. 38).
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto nel giudizio di rinvio, pur essendo giudizio a carattere chiuso, a fronte della produzione, da parte del contribuente, di un certificato proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto dal AVV_NOTAIO COGNOME, e della perizia allegata al ricorso in riassunzione, con i quali il ricorrente ‘ha ottemperato pienamente all’onere probatorio a suo carico’ (ric., p . 51), il giudice dell’appello avrebbe potuto, ove lo avesse ritenuto necessario, attivare i propri poteri integrativi per eventuali approfondimRAGIONE_SOCIALE ritenuti opportuni.
Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 163, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., che sono rimasti violati non potendo il giudice indicare quali siano i mezzi di prova necessari in un determinato giudizio (ric., p. 52), ma solo valutare quelli prodotti dalle parti.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta il vizio di motivazione in cui è incorso il giudice dell’appello, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella individuazione della tipologia di rendimento RAGIONE_SOCIALE somme investite dal fondo Pia.
Mediante il sesto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in conseguenza dell’omesso esame, da parte della CTR, di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella quantificazione del rendimento. Infatti, con il ricorso in riassunzione il contribuente aveva chiesto il rimborso della somma dovutagli, oltre interessi legali, richiamando apposita certificazione RAGIONE_SOCIALE,
att estante l’ammontare del rendimento maturato. Inoltre, il contribuente deduce di aver allegato una perizia attuariale che spiegava le modalità attraverso le quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva individuato nel tempo gli accantonamRAGIONE_SOCIALE a bilancio per il finanziamento della P.I.A., elaborando una proiezione a livello individuale di tali accantonamRAGIONE_SOCIALE ed individuando, sempre a livello individuale, una stima dei rendimRAGIONE_SOCIALE generati dagli accantonamRAGIONE_SOCIALE effettuati. La sentenza impugnata avrebbe, dunque, ignorato la questione della tipologia del rendimento predetto e del contraddittorio che su di essa le parti avevano innestato.
Con il settimo motivo di ricorso introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 384 e 392 cod. proc. civ., in quanto il giudice d’appello ha ‘dato un’applicazione soltanto apparente ed errata del principio di diritto enunci ato’ (ric., p. 66) dalla Cassazione con la sentenza di rinvio.
Preliminarmente appare opportuno ricordare che il ricorrente, mediante la memoria depositata, datata 2.3.2023, ha confermato i propri argomRAGIONE_SOCIALE domandando l’accoglimento della propria impugn ativa, ed in via subordinata ha chiesto di ‘rimettere la controversia alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attestante l’esistenza di un contrasto interpretativo sul concetto di rendimento di polizza’ (mem., p. 14). In ordine alla domanda subordinata proposta dalla parte, come si evidenzierà nel prosieguo, la giurisprudenza della Suprema Corte, anche in relazione al concetto di rendimento di polizza, si è ormai consolidata, non rinvenendosi attuali contrasti nella giurisprudenza di legittimità, e gli argomRAGIONE_SOCIALE proposti dalla ricorrente non inducono a rivedere le valutazioni espresse.
Tanto premesso, i motivi di ricorso proposti dal contribuente si presentano tra loro connessi, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
Secondo quanto già esaminato da questa Corte regolatrice in una pluralità di decisioni, tra le quali la recente sentenza n. 3824 del 2023, che ha richiesto l’analisi di medesime questioni ed appare condivisibile, e pertanto meritevole di conferma, a decorrere dal 1° gennaio 1986 (in base all’art. 12, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1985, recepito dall’RAGIONE_SOCIALE) venne prevista a favore dei RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la stipula di un’assicurazione sulla vita con la previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo. Successivamente, sempre nel 1986, a seguito di apposita richiesta RAGIONE_SOCIALE rappresentanze RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, tale previsione venne modificata con l’accordo tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto di RAGIONE_SOCIALE pensionistica RAGIONE_SOCIALE (c.d. P.I.A., ovvero Previdenza Integrativa Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento periodico (peraltro con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1986).
9.1. Tale forma di RAGIONE_SOCIALE venne però dismessa nel 1998 e i fondi accumulati furono trasferiti a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, chiamato a gestire una forma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione individuale, che attribuiva il diritto, ai RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che vi avevano aderito e che ne facevano richiesta, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla liquidazione dell’intero capitale accumulato in luogo della rendita vitalizia (cfr. Cass. 2 marzo 2018, n. 4941; Cass. 26 aprile 2017, n. 10285). Quanto al regime fiscale di tale prestazione, alla tesi dei contribuRAGIONE_SOCIALE secondo cui il capitale richiesto, in quanto originato da un contratto assicurativo, dovesse essere assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50%, ai sensi dell’art. 6 della
legge n. 482 del 1985 (e ciò quantomeno sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscoss i, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il capitale era corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del TUIR), si contrapponeva quella dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui, invece, l’erogazione in oggetto non poteva considerarsi come reddito di capitale in dipendenza di un contratto assicurativo sulla vita, ma dovesse bensì qualificarsi come un reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 TUIR.
9.2. Su tale materia intervennero le sentenze “gemelle” RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (oltre a Cass., S.U., 22 giugno 2011, n. 13642, le contestuali ed idRAGIONE_SOCIALEche sentenze distinte dai numeri da 13643 a 13653), le quali, statuendo proprio in ordine al fondo P.I.A. costituito dall’RAGIONE_SOCIALE, enunciarono, a risoluzione di contrasto insorto tra le sezioni semplici della Corte, il seguente principio di diritto: «in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione di versamRAGIONE_SOCIALE e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (TUIR), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme proveniRAGIONE_SOCIALE dalla liquidazione del “rendimento netto” si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla l. 26 settembre 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal
1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 del TUIR».
9.2.1. Di tale principio ha fatto applicazione questa Corte anche nella sentenza n. 16216 del 2014, con cui ha rinviato il fascicolo in esame alla CTR del Lazio, evidenziando che non era stato effettuato dal giudice dell’appello un accertamento sulla natura e quantità del rendimento liquidato a favore del contribuente, né si era proceduto alla verifica del se vi fosse stato (e quale fosse stato) l’impiego sul mercato da parte del RAGIONE_SOCIALE del capitale accantonato e quale (e quanto) fosse stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.
La Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e rinviato alla C.T.R., perché il giudice del gravame accertasse ‘se e quando, sulla base RAGIONE_SOCIALE norme contrattuali applicabili, i capitali riveniRAGIONE_SOCIALE dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R.’
9.3. La successiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità si è concentrata (anche per dissipare divergRAGIONE_SOCIALE letture), in primo luogo, nella definizione del concetto di “rendimento netto”,
individuato negli importi riveniRAGIONE_SOCIALE dall’effettivo investimento sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato ( ex aliis , Cass. 29 dicembre 2011, n. 29583; Cass. 12 gennaio 2012, n. 280; Cass. 4 aprile 2012, n. 5376; Cass. 25 maggio 2012, n. 8320; Cass. 27 marzo 2013, nn. 7724-7728; Cass. 22 maggio 2013, nn. 12491-12496; Cass. 2 ottobre 2013, n. 22492; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22950; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3132; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3136; Cass. 19 marzo 2014, n. 6380; Cass. 9 arile 2014, n. 8310; Cass. 11 febbraio 2015, n. 1977; Cass. 22 maggio 2015, n. 10604; Cass. 13 gennaio 2017, n. 720; Cass. 23 novembre 2020, n. 26543). Si è peraltro sempre precisato che l’assoggettamento di detto “rendimento” al più favorevole trattamento impositivo previsto dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 non discende da una diretta riconduzione a detta norma della fattispecie, ma è giustificato dalla equiparazione tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza) di contratti di capitalizzazione sancita dagli artt. 41 (ora 44), comma 1, lett. g-quater), e 42, comma 4, TUIR (cfr. Cass. 26 aprile 2017, n. 10285; Cass. 18 ottobre 2017, n. 24525; Cass. 7 marzo 2018, 5436).
9.3.1. Più specificamente, si è ritenuto che integrino il c.d. rendimento netto «le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnicoattuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (così, oltre alle citate, Cass. 10285/2017 e Cass. n. 24525/2017, Cass. 24 luglio 2018, n. 19621; Cass. 19 giugno 2018, n. 16116; di recente, Cass. 1° settembre 2022, n. 25845; Cass. 31 agosto 2022, n. 25682).
Nel suo ricorso il contribuente sostiene che, però, per la RAGIONE_SOCIALE, il “rendimento” è il mero rendimento di polizza cui si riferirebbe la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 13643 del 2011.
9.4. Invero, questa Corte ha già rilevato, con numerosissime ed anche recRAGIONE_SOCIALE decisioni (tra cui: Cass. 28 marzo 2022, n. 9959; Cass. 29 novembre 2021, n. 37206; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29479; Cass. 12 luglio 2021, n. 20617; Cass. 1° giugno 2021, n. 15199; Cass. 13 maggio 2021, n. 12860; Cass. 6 marzo 2019, n. 6514) che non risulta fondata la tesi della necessità di una distinta considerazione tra P.I.A. e RAGIONE_SOCIALE , ossia tra rendimRAGIONE_SOCIALE degli accantonamRAGIONE_SOCIALE operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimRAGIONE_SOCIALE riferibili invece alla gestione RAGIONE_SOCIALE del periodo successivo, finalizzata a ritenere i primi, comunque, assoggettabili al detto meccanismo, in ragione di una presunta natura assicurativa della prestazione. Tali decisioni sono ormai nettamente prevalRAGIONE_SOCIALE e consolidate nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 29 dicembre 2011, n. 29583; Cass. 12 gennaio 2012, n. 29583; Cass. 4 aprile 2012, n. 5376; Cass. 25 maggio 2012, n. 8320; Cass. 27 marzo 2013, nn. 7724-7728; Cass. 22 maggio 2013, nn. 12491-12496; Cass. 2 ottobre 2013, n. 22492; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22950; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3136; Cass. 19 marzo 2014, n. 6380; Cass. 9 aprile 2014, n. 8310; Cass. 4 febbraio 2015, n. 1977; Cass. 22 maggio 2015, n. 10604; Cass. 13 gennaio 2017, n. 720; Cass. 15 giugno 2018, n. 15853; e Cass. 19 giugno 2018, n. 16116, che ha anche evidenziato come tali considerazioni risultino confermate dalla relazione n. 32/99 della Corte dei Conti – sezione del controllo sugli RAGIONE_SOCIALE – proprio sul bilancio consuntivo dell’RAGIONE_SOCIALE relativo all’esercizio finanziario 1997).
9.4.1. L’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo ex art. 6 della legge n. 482 del 1985 si giustifica infatti, come accennato, in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dall’art. 41 (ora 44), comma 1, lett. gquater), e dall’art. 42 (ora 45), comma e), del TUIR, e non già, dunque, per effetto di una
diretta riconduzione della fattispecie alla previsione di cui all’art. 6 legge n. 482 del 1985 (invero espressamente riferita solo ai capitali corrisposti da “imprese di assicurazione” in dipendenza di “contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato”), ma solo in via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, analogia giustificata dalla comune considerazione RAGIONE_SOCIALE due fattispecie nel TUIR, quali ipotesi omogenee di redditi di capitale (Cass. 26 aprile 2017, n. 10285; Cass. 2 marzo 2018, n. 4941).
Ne consegue che la ragione dell’eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali corrisposti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aderRAGIONE_SOCIALE al descritto fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non vada ricercata neppure con riferimento a quelli riferibili agli accantonamRAGIONE_SOCIALE operati in regime di P.I.A. prima del 1998 – in una natura assicurativa della prestazione, né tanto meno del soggetto erogante, quanto piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione (e nei limiti in cui tale possibilità sussista). Non si tratta, pertanto, di (redditi derivanti da) contratti di assicurazione sulla vita, come si desume dal contenuto degli accordi succedutisi nel tempo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per cui solo se e in quanto nei capitali corrisposti possano idRAGIONE_SOCIALEficarsi “redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanis mo impositivo di cui all’art. 6 della legge n. 482 del 1985, dovendosi pertanto escludere la possibilità di distinguere tra P.I.A. e RAGIONE_SOCIALE – ossia tra rendimRAGIONE_SOCIALE degli accantonamRAGIONE_SOCIALE operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimRAGIONE_SOCIALE riferibili invece alla gestione RAGIONE_SOCIALE del periodo successivo – e considerare i primi comunque assoggettabili al detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come detto
insussistente, natura assicurativa RAGIONE_SOCIALE prestazioni (Cass. 15 giugno 2018, n. 15853). Né una simile interpretazione può comunque ricavarsi dal ripetuto arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, il quale invero descrive il fondo de quo in termini chiari e univoci, e senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni succedutesi nel tempo, quale “fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione di versamRAGIONE_SOCIALE e a causa previdenziale prevalente”, le cui prestazioni sono composte “da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamRAGIONE_SOCIALE imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato”; data tale premessa non può dubitarsi – anche per la congiunzione “sicché” che lega i due periodi da nesso logico di conseguenzialità – che il successivo riferimento testuale al “rendimento di polizza’ (nella fattispecie P.I.A.) abbia solo un valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali corrisposti eventualmente tassabile nella misura del 12,5 per cento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985, fermo restando il requisito poco prima indicato perché un tale rendimento possa effettivamente idRAGIONE_SOCIALEficarsi, rappresentato dall’essere lo stesso discendente dalla “gestione sul mercato del capitale accantonato” (Cass. 20 luglio 2022, n. 22814; Cass. 1° giugno 2021, n. 15199; Cass. 23 novembre 2020, n. 26543).
Resta dunque confermato che il requisito del rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, andrà ricercato nei termini sopra indicati anche per i capitali maturati e gli accantonamRAGIONE_SOCIALE effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,5 per cento, ai sensi d ell’art. 6 della legge n. 482 del 1985.
9.5. Di recente, questa Corte ha poi ancora precisato che il requisito del rendimento non va circoscritto ai soli (eventuali)
investimRAGIONE_SOCIALE nel mercato finanziario (valori mobiliari, strumRAGIONE_SOCIALE finanziari), potendo assumere rilievo a tale scopo anche altri tipi di mercato (Cass. 18 aprile 2019, n. 10907; Cass. 7 novembre 2019, n. 28688). Resta in ogni caso esclusa l’operatività della minore tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente a fondi previdenziali che non le abbiano investite sul mercato; del pari, non può qualificarsi come “rendimento” quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio RAGIONE_SOCIALE (cioè il rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito), poiché tale coerenza rappresenta il risultato di un predeterminato calcolo di matematica attuariale e non già il frutto dell’investimento di accantonamRAGIONE_SOCIALE sul libero mercato (Cass. 12 novembre 2019, n. 29205; Cass. 19 giugno 2018, n. 16116).
9.6. Può quindi osservarsi che il contribuente il quale impugna il rigetto dell’istanza di rimborso, è attore in senso sostanziale nel processo, e come tale egli è onerato di provare il fondamento della pretesa azionata, cioè è tenuto a dimostrare: a) se il fondo abbia impiegato sul mercato il capitale accantonato; b) quale (e quanto) sia stato il rendimento di gestione conseguito da tale impiego; c) in qual modo sia stata determinata l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE eventuali plusvalenze alle singole quote individuali del fondo attribuite al dipendente, onde individuare la parte dell’indennità ricevuta da ascrivere a rendimRAGIONE_SOCIALE da investimRAGIONE_SOCIALE sul mercato (oltre alle pronunce citate sopra, v. Cass. 28 febbraio 2020, n. 5494; Cass. 2 aprile 2020, n. 7660; Cass. 18 novembre 2020, n. 26198; Cass. 23 novembre 2020, n. 26543).
9.7. Come ha espressamente precisato questa Corte, siffatto onere probatorio non può ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio «al conteggio proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota
individuale del RAGIONE_SOCIALE attribuita al dipendente in forza di investimRAGIONE_SOCIALE effettuati dal gestore sul mercato» (tra le altre, Cass. 26 marzo 2019, n. 8429; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22847).
9.8. Sul punto, merita di essere precisato, con riferimento alla dedotta mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, della natura e dell’RAGIONE_SOCIALEtà del rendimento indicato dalla contribuente, che occorre avere riguardo al principio, già espresso nella specifica materia da questa Corte, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attorecontribuente che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’an debeatur, poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta né supera il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda» (cfr. Cass. 25 settembre 2019, n. 23570; Cass. 12 maggio 2016, n. 9742).
9.8.1. Ai riassunti principi di diritto affermati, come si è visto, da orientamRAGIONE_SOCIALE ormai consolidatisi nel tempo, si è attenuto il giudice del rinvio; individuato il thema decidendum alla luce della sentenza di cassazione, ha successivamente provveduto all’esame degli elemRAGIONE_SOCIALE di fatto, costituiti essenzialmente dalla certificazione RAGIONE_SOCIALE, reputandoli inidonei a dimostrare che gli accantonamRAGIONE_SOCIALE del fondo P.I.A. fossero stati investiti nel mercato finanziario o in quello di riferimento, quindi nei mercati mobiliari o immobiliari. Scrive infatti, correttamente, la CTR che ‘la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della CTR del Lazio, con rinvio, affinché venga accertato se i capitali rinveniRAGIONE_SOCIALE dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato , quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata
l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE eventuali plusvalenze alle singole pos izioni individuali e sulla scorta di tali indagini venga quantificata la parte della somma complessivamente erogata al contribuente corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione , e quindi venga calcolata l’imposta dovuta dal contribuente, applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, e quindi l’ammontare del suo credito restitutorio … in merito all’effettiva esistenza di rendimRAGIONE_SOCIALE non sono stati prodotti, né a suo tempo né in questa fase del giudizio, validi elemRAGIONE_SOCIALE probatori da parte del contribuente, che ha l’onere di provare l’esistenza del diritto al rimborso’ (sent. CTR, p. 3 s., evidenza aggiunta).
9.8.2. Tali considerazioni non violano il principio di non contestazione in quanto nel caso in esame, come evincibile dagli atti del giudizio, l’Ufficio ha sin dall’inizio negato in radice l’esistenza stessa del preteso diritto del contribuente al rimborso e, quindi, l’esistenza dei presupposti dell’applicabilità dell’aliquota del 12,50 per cento alla fattispecie; nel che è chiaramente ricompresa anche la contestazione circa la natura e l’eventuale ammontare del preteso rendimento.
Inoltre, quanto alla dedotta mancata attivazione, da parte della C.T.R., dei poteri di istruzione probatoria d’ufficio, si rileva che nel processo tributario, avente natura dispositiva, l’ordine di produzione ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992, anche prima della abrogazione del comma 3, operata ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. dalla legge 3 dicembre 2005, n. 248, non può essere utilizzato per sopperire alle carenze istruttorie RAGIONE_SOCIALE parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione RAGIONE_SOCIALE degli elemRAGIONE_SOCIALE di giudizio, il cui esercizio è consRAGIONE_SOCIALEto ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere per essere i documRAGIONE_SOCIALE nella disponibilità della controparte o di terzi (Cass. 20
gennaio 2016, n. 955), anche perché deve essere rispettato il principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost. (Cass. 17 novembre 2006, n. 24464). Nella specie la C.T.R ha evidenziato che il contribuente non aveva fornito neppure la minima prova dell’avvenuto investimento RAGIONE_SOCIALE somme accantonate nel mercato finanziario o, comunque, “di riferimento”, sicché era giustificata la mancata attivazione del giudice per l’istruttoria d’ufficio.
Il ricorso introdotto da NOME COGNOME deve essere pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e del valore della causa.
11.1. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato prev isto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15.3.2023.