Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13565 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13565 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, avendo dichiarato il controricorrente di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Milano;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 5340, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 16.12.2019, e pubblicata il 23.12.2019;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Irpef – Dirigente RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE PIA Aliquota di imposizione -Istanza di rimborso -Prova dell’investimento sul mercato Mancanza – Conseguenze.
COGNOME NOME, già dipendente con qualifica di dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE, ed iscritto al RAGIONE_SOCIALE Pensione denominato PIA, presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domanda di rimborso della somma di Euro 195.936,42 (controric., p. 3), che riteneva essere una maggiore ritenuta IRPEF indebitamente operata dal datore di lavoro, in relazione a somme erogategli a seguit o dell’intervenuto pensionamento. Prospettava il contribuente che le somme a lui corrisposte in conseguenza del trattamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (PIA) avevano natura assicurativa, costituivano comunque un reddito da capitale e dovevano essere assoggettate a tributo con l’aliquota del 12,50%, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, del TUIR, e non del 35,55%, come invece ritenuto dal datore di lavoro, che aveva applicato l’aliquota relativa al trattamento di fine rapporto.
Il silenzio-rifiuto, opposto dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE avverso l’istanza di rimborso proposta da NOME COGNOME, era impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso, ed affermava la sussistenza del diritto al rimborso invocato dal contribuente.
L’Ente impositore spiegava appello avverso la pronuncia adottata dai giudici di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che confermava la decisione assunta dalla CTP, e la sussistenza del diritto al conseguimento del rimborso da parte del contribuente.
Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Suprema Corte si pronunciava con decisione n. 29214 del 2011, che richiamava innanzitutto il principio di diritto indicato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1362 del 2011, secondo cui sono assoggettate all’aliquota agevolata le sole somme che costituiscono il ‘rendimento netto’, imputabile alla gestione sul mercato del RAGIONE_SOCIALE capitale accantonato. Pertanto il Giudice di legittimità cassava con
rinvio la decisione impugnata, indicando i principi di diritto cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attenersi.
Il contribuente riassumeva la causa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia. Segnalato che COGNOME NOME aveva ridotto la propria pretesa all’importo di Euro 157.489,35, la CTR, essenzialmente fondando su Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) espletata in corso di causa, riaffermava il diritto del contribuente di conseguire il rimborso richiesto.
Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale lombarda ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente, che ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione del combinato disposto degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 della Costituzione, a causa della mancanza o incomprensibilità della motivazione della decisione impugnata, che si limita a riprodurre le conclusioni della CTU, senza alcuna valutazione in proposito, e senz’affatto esaminare le questioni proposte dalle parti.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo c omma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE censura ancora la nullità della decisione adottata dalla CTR, per non essersi il giudice dell’appello attenuto ai principi di diritto indicati dalla Suprema Corte nel disporre la cassazione della precedente decisione ed il rinvio del processo.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE critica la
violazione degli artt. 42, 17, comma 2, e 16, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985, dell’art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993 e dell’art. 1, comma 5, del Dl. n. 669 del 1996, come conv., per avere la CTR trascurato che per poter configurare ‘un reddito di capitale è necessa rio che lo stesso sia frutto di un investimento sul mercato’ (ric., p. 17).
4. Preliminarmente appare opportuno ricordare che il contribuente, mediante la memoria depositata, datata 20.3.2023, ha confermato i propri argomenti domandando la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto dell’avverso ricorso, ed in via subordinata ha chiesto di ‘rimettere la controversia alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, stante l’esistenza di un contrasto interpretativo sul concetto di rendimento di polizz a’ (mem., p. 9). In ordine alla richiesta subordinata proposta dalla parte, come si evidenzierà nel prosieguo, la giurisprudenza della Suprema Corte, anche in relazione al concetto di rendimento di polizza, si è ormai consolidata, non rinvenendosi attuali contrasti nella giurisprudenza di legittimità, e gli argomenti proposti dal ricorrente non inducono a rivedere le valutazioni espresse e non rendono necessaria la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte.
5. Mediante il primo ed il secondo strumento di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE contesta la nullità della sentenza, per non avere la CTR applicato i principi di diritto indicati dalla Suprema Corte nel disporre la cassazione con rinvio della precedente decisione del giudice dell’appello, e comunq ue per aver pronunciato una decisione dotata di una motivazione meramente apparente ed in ogni caso incomprensibile. Mediante il terzo motivo di ricorso, poi, l’Ente impositore censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’ap pello, per non aver accertato, come era invece necessario, se i capitali accumulati dal fondo PIA siano stati investiti sul mercato, e se abbiano prodotto un reddito.
I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
5.1. La CTR ha motivato la propria decisione osservando che ‘La CTU disposta nel corso della seconda causa di rinvio ha accertato che ‘i capitoli rinvenienti dalla contribuzione sono stati effettivamente investiti con frequenza annuale a mezzo accantonamenti effettuati in fase di scritture di assestamento di fine esercizio andando ad alimentare la riserva matematica di fine periodo. Il rendimento maturato spettante al contribuente alla data della cessaz ione del rapporto, su cui applicare l’aliquota del 12,50% sui rendimenti PIA (1.1.1986-31.3.1998) e RAGIONE_SOCIALE (1.4.19983011.1999) è stato pari a € 626.459,17 + € 43.046,82) al quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva del 12,50%, ovvero un’imposta pari a € 83.668,25′ (sent. CTR, p. 2). In conseguenza, tenuto conto della riduzione della pretesa operata dal contribuente, la CTR ha ritenuto che a NOME COGNOME competa il rimborso di Euro 157.489,35, oltre interessi.
5.2. Invero, la CTR ha evidentemente frainteso la natura dell’accertamento demandatole da questa Corte regolatrice. La Cassazione aveva richiesto di verificare se, ed in quale misura, i fondi accumulati in favore del ricorrente fossero stati investiti sul mercato, accertando il rendimento conseguito, al fine di applicare solo su quest’ultimo l’aliquota del 12,50%. Diversamente, la CTR ha ritenuto accertato mediante CTU che i fondi accumulati ed imputabili al ricorrente, ‘sono stati effettivamente investiti con frequenza annuale a mezzo accantonamenti effettuati in fase di scritture di assestamento di fine esercizio andando ad alimentare la riserva matematica di fine periodo …’. La CTU , pertanto, non accerta e neppure afferma che i fondi accumulati, o parte di essi, siano stati effettivamente investiti sul mercato , e tantomeno indica il rendimento che da questa operazione sia derivato, al fine di
determinare quale sarebbe l’importo da assoggettare a tassazione agevolata.
Le questioni oggetto di questo giudizio, invero, sono state ripetutamente esaminate da questa Corte di legittimità, formandosi orientamenti ormai consolidati ed applicabili anche all’odierno processo.
5.3. Secondo quanto già esaminato da questa Corte regolatrice in una pluralità di decisioni, infatti, tra le quali la recente sentenza n. 3824 del 2023, che ha richiesto l’analisi di analoghe questioni ed appare condivisibile, ed è pertanto meritevole di conferma, a decorrere dal 1° gennaio 1986 (in base all’art. 12, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1985, recepito dall’RAGIONE_SOCIALE) venne prevista a favore dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la stipula di un’assicurazione sulla vita con la previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo. Successivamente, sempre nel 1986, a seguito di apposita richiesta RAGIONE_SOCIALE rappresentanze RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, tale previsione venne modificata con l’accordo tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto di RAGIONE_SOCIALE pensionistica RAGIONE_SOCIALE (c.d. P.I.A., ovvero Previdenza Integrativa Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento periodico (peraltro con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1986).
Tale forma di RAGIONE_SOCIALE venne però dismessa nel 1998 e i fondi accumulati furono trasferiti a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, chiamato a gestire una forma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione individuale, che attribuiva il diritto, ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che vi avevano aderito e che ne facevano richiesta, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla liquidazione dell’intero capitale accumulato in luogo della rendita vitalizia (cfr. Cass. 2 marzo 2018, n. 4941; Cass. 26 aprile 2017, n. 10285).
Quanto al regime fiscale di tale prestazione, alla tesi del contribuente secondo cui il capitale richiesto, in quanto originato da un contratto assicurativo, dovesse essere assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50%, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985 (e ciò quantomeno sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il capitale era corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del TUIR), si contrapponeva quella dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, secondo cui, invece, l’erogazione in oggetto non poteva considerarsi come reddito di capitale in dipendenza di un contratto assicurativo sulla vita, ma dovesse bensì qualificarsi come un reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 TUIR.
5.3.1. Su tale materia intervennero le sentenze “gemelle” RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (oltre a Cass. S.U., 22 giugno 2011, n. 13642, le contestuali ed identiche sentenze distinte dai numeri da 13643 a 13653), le quali, statuendo proprio in ordine al fondo P.I.A. costituito dall’RAGIONE_SOCIALE enunciarono, a risoluzione di contrasto insorto tra le sezioni semplici della Corte, il seguente principio di diritto: «in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (TUIR), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del “rendimento netto” si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla l. 26 settembre 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 del TUIR».
5.4. Di tale principio ha fatto applicazione questa Corte anche nella sentenza con cui ha rinviato, per la seconda volta, il fascicolo in esame alla CTR della Lombardia, evidenziando che non era stato effettuato dal giudice dell’appello un accertamento sulla natura e quantità del rendimento liquidato a favore del contribuente, né si era proceduto alla verifica del se vi fosse stato (e quale fosse stato) l’impiego sul mercato da parte del RAGIONE_SOCIALE del capitale accantonato e quale (e quanto) fosse stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.
La Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso dell’Amministr azione RAGIONE_SOCIALE e rinviato alla C.T.R., con pronuncia n. 17220 del 2016, osservando che ‘nel caso di specie, invero, la sentenza impugnata non appare in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia n. 13642/2011, richiamata dall’ordinanza n. 29214/2011. In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, nella qualità, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del RAGIONE_SOCIALE sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50% ‘ (evidenza a ggiunta).
5.4.1. Il contribuente non ha però provato, e la CTR non ha accertato, neppure mediante la disposta CTU, che il capitale accantonato per conto di NOME COGNOME, mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, sia stato investito sul
mercato, e tanto appare sufficiente per ritenere fondate le critiche proposte in questa sede dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE.
5.4.2. Sembra quindi opportuno ricordare pure che, a seguito della ricordata pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, la successiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità in materia si è concentrata (anche per dissipare divergenti letture), in primo luogo, nella definizione del concetto di “rendimento netto”, individuato negli importi rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato (tra le altre, Cass. 29 dicembre 2011, n. 29583; Cass. 12 gennaio 2012, n. 280; Cass. 4 aprile 2012, n. 5376; Cass. 25 maggio 2012, n. 8320; Cass. 27 marzo 2013, nn. 7724-7728; Cass. 22 maggio 2013, nn. 12491-12496; Cass. 2 ottobre 2013, n. 22492; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22950; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3132; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3136; Cass. 19 marzo 2014, n. 6380; Cass. 9 arile 2014, n. 8310; Cass. 11 febbraio 2015, n. 1977; Cass. 22 maggio 2015, n. 10604; Cass. 13 gennaio 2017, n. 720; Cass. 23 novembre 2020, n. 26543).
Si è peraltro sempre precisato che l’assoggettamento di detto “rendimento” al più favorevole trattamento impositivo previsto dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985 non discende da una diretta riconduzione a detta norma della fattispecie, ma è giustificato dalla equiparazione tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza) di contratti di capitalizzazione sancita dagli artt. 41 (ora 44), comma 1, lett. g-quater), e 42, comma 4, TUIR (cfr. Cass. 26 aprile 2017, n. 10285; Cass. 18 ottobre 2017, n. 24525; Cass. 7 marzo 2018, 5436).
Più specificamente, si è ritenuto che integrino il c.d. rendimento netto «le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di
capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (così, oltre alle citate, Cass. 10285/2017 e Cass. n. 24525/2017, Cass. 24 luglio 2018, n. 19621; Cass. 19 giugno 2018, n. 16116; di recente, Cass. 1° settembre 2022, n. 25845; Cass. 31 agosto 2022, n. 25682).
5.4.3. Nel suo controricorso il contribuente sostiene però che, con riferimento P.I.A., quale “rendimento” deve intendersi il mero rendimento di polizza, cui si riferirebbe la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 13643 del 2011.
Invero, questa Corte ha già rilevato, con numerosissime ed anche recenti decisioni (tra cui: Cass. 28 marzo 2022, n. 9959; Cass. 29 novembre 2021, n. 37206; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29479; Cass. 12 luglio 2021, n. 20617; Cass. 1° giugno 2021, n. 15199; Cass. 13 maggio 2021, n. 12860; Cass. 6 marzo 2019, n. 6514) che non risulta fondata la tesi della necessità di una distinta considerazione tra P.I.A. e RAGIONE_SOCIALE, ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimenti riferibili invece alla gestione RAGIONE_SOCIALE del periodo successivo, finalizzata a ritenere i primi, comunque, assoggettabili al detto meccanismo, in ragione di una presunta natura assicurativa della prestazione. Tali decisioni sono ormai nettamente prevalenti e consolidate nella giurisprudenza di questa Corte (adde Cass. 29 dicembre 2011, n. 29583; Cass. 12 gennaio 2012, n. 29583; Cass. 4 aprile 2012, n. 5376; Cass. 25 maggio 2012, n. 8320; Cass. 27 marzo 2013, nn. 7724-7728; Cass. 22 maggio 2013, nn. 12491-12496; Cass. 2 ottobre 2013, n. 22492; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22950; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3136; Cass. 19 marzo 2014, n. 6380; Cass. 9 aprile 2014, n. 8310; Cass. 4 febbraio 2015, n. 1977; Cass. 22 maggio 2015, n. 10604; Cass. 13 gennaio 2017, n. 720; Cass. 15 giugno 2018, n. 15853; e Cass. 19 giugno 2018, n. 16116, che ha anche evidenziato come tali considerazioni risultino confermate dalla relazione n. 32/99 della
Corte dei Conti – sezione del controllo sugli enti – proprio sul bilancio consuntivo dell’RAGIONE_SOCIALE relativo all’esercizio finanziario 1997).
6. L’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo ex art. 6 della legge n. 482 del 1985 si giustifica infatti, come accennato, in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dall’art. 41 (ora 44), comma 1, lett. gquater ), e dall’art. 42 (ora 45), comma e), del TUIR, e non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione d ella fattispecie alla previsione di cui all’art. 6 della legge n. 482 del 1985 (invero espressamente riferita solo ai capitali corrisposti da “imprese di assicurazione” in dipendenza di “contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato”), ma solo in conseguenza di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, analogia giustificata dalla comune considerazione RAGIONE_SOCIALE due fattispecie nel TUIR, quali ipotesi omogenee di redditi di capitale (Cass. 26 aprile 2017, n. 10285; Cass. 2 marzo 2018, n. 4941).
6.1. Ne consegue che la ragione dell’eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali corrisposti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aderenti al descritto fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non debba essere ricercata -neppure con riferimento a quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di P.I.A. prima del 1998 – in una natura assicurativa della prestazione, né tanto meno del soggetto erogante, quanto piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione (e nei limiti in cui tale possibilità sussista). Non si tratta, pertanto, di (redditi derivanti da) contratti di assicurazione sulla vita, come si desume dal contenuto degli accordi succedutisi nel tempo tra l’RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, per
cui solo se e in quanto nei capitali corrisposti possano identificarsi “redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanismo impositivo di cui all’art. 6 della legge n. 482 del 1985, dovendosi pertanto escludere la possibilità di distinguere tra P.I.A. e RAGIONE_SOCIALE – ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimenti riferibili invece alla gestione RAGIONE_SOCIALE del periodo successivo – e considerare i primi comunque assoggettabili al detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come detto insussistente, natura assicurativa RAGIONE_SOCIALE prestazioni (Cass. sez. V, 15.6.2018, n. 15853).
6.1.1. Né una simile interpretazione può comunque ricavarsi dal ripetuto arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, il quale invero descrive il fondo de quo in termini chiari e univoci, e senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni succedutesi nel tempo, quale “fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente”, le cui prestazioni sono composte ‘da una ‘sorte capitale’, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un ‘rendimento netto’, imputabile alla gestione sul mercato da part e del fondo del capitale accantonato”; data tale premessa non può dubitarsi anche per la congiunzione “sicché” che lega i due periodi da nesso logico di conseguenzialità – che il successivo riferimento testuale al “rendimento di polizza’ (nella fattispec ie P.I.A.) abbia solo un valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali corrisposti eventualmente tassabile nella misura del 12,5 per cento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985, fermo restando il requisito poco prima indicato perché un tale rendimento possa effettivamente identificarsi, rappresentato dall’essere lo stesso discendente dalla “gestione sul mercato del capitale accantonato”
(Cass. 20 luglio 2022, n. 22814; Cass. 1° giugno 2021, n. 15199; Cass. 23 novembre 2020, n. 26543).
6.2. Resta dunque confermato che il requisito del rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, deve essere ricercato nei termini sopra indicati anche per i capitali maturati e gli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,5 %, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985.
Deve pertanto sottolinearsi che resta in ogni caso esclusa l’operatività della minore tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente a fondi previdenziali che non le abbiano investite sul mercato e, del pari, non può qualificarsi come “rendimento” quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio RAGIONE_SOCIALE (cioè il rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito), come insiste ad affermare il controricorrente anche in memoria (mem., p. 7 s.), poiché tale coerenza rappresenta il risultato di un predeterminato calcolo di matematica attuariale e non già il frutto dell’investimento di accantonamenti sul libero mercato (Cass. sez. V, 12.11.2019, n. 29205; Cass. sez. VIV, 19.6.2018, n. 16116).
7.1. Può quindi ricordarsi che il contribuente il quale impugna il rigetto dell’istanza di rimborso, è attore in senso sostanziale nel processo, e come tale egli è onerato di provare il fondamento della pretesa azionata, cioè è tenuto a dimostrare: a) se il fondo abbia impiegato sul mercato il capitale accantonato; b) quale (e quanto) sia stato il rendimento di gestione conseguito da tale impiego; c) in qual modo sia stata determinata l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE eventuali plusvalenze alle singole quote individuali del fondo attribuite al dipendente, onde individuare la parte dell’indennità ricevuta da ascrivere a rendimenti da investimenti sul mercato (oltre alle pronunce citate sopra, v. Cass. 28 febbraio 2020, n. 5494; Cass. 2
aprile 2020, n. 7660; Cass. 18 novembre 2020, n. 26198; Cass. 23 novembre 2020, n. 26543).
7.2. Come ha espressamente precisato questa Corte, siffatto onere probatorio non può ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio «al conteggio proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del RAGIONE_SOCIALE attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato» (tra le altre, Cass. sez. VI-V, 26.3.2019, n. 8429; Cass. sez. V, 20.10.2020, n. 22847).
Ai riassunti principi di diritto affermati, come si è visto, da orientamenti ormai consolidatisi nel tempo, non si è attenuto il giudice del rinvio, non avendo accertato che gli accantonamenti del fondo P.I.A. fossero stati investiti nel mercato finanziario o in quello di riferimento, quindi nei mercati mobiliari o immobiliari, ed avendo nondimeno accolto l’istanza di rimborso proposta dal contribuente.
Nel caso di specie, invero, la CTR non ha neppure chiarito quale pr incipio di prova dell’utilizzazione sul mercato dei capitali accumulati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e del rendimento conseguito, l’originario ricorrente avesse fornito, tale da giustificare il ricorso ad una CTU RAGIONE_SOCIALE.
Come anticipato, per completezza, è opportuno aggiungere pure che, nell’assicurare continuità al predetto orientamento, questa Corte ha anche precisato che non v’ è ragione di circoscrivere ulteriormente il requisito – necessario anche rispetto ai capitali maturati ed agli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE – ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario, secondo l’ indicazione fornita dalla Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell’RAGIONE_SOCIALE ed avallata da diverse sentenze
successive alla citata pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (v. ex aliis Cass. nn. 7724- 7728, 12491-12496, 22950 del 2013; Cass. nn. 3136, 6380 e 8310 del 2014; Cass. n. 1977 del 2015), ma non contenuta in quest’ultima, che parla soltanto di «gestione sul mercato», senza alcuna aggettivazione. Pertanto, il requisito della derivazione del rendimento dalla «gestione sul mercato» del capitale accantonato, che identifica la ragione stessa della pi ù̀ favorevole tassazione del reddito, non presuppone necessariamente che lo stesso rendimento costituisca il risultato di investimenti, effettuati dall’ente di gestione della somma versata, indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari, etc.), ma comprende anche quelli diretti verso altri tipi di mercato (Cass., n. 10285/2017. Conformi Cass., 15/06/2018, n. 15853; Cass. 30/10/2018, n. 27610).
9.1. La lettura dell’ordinanza di rinvio – che rimetteva la causa al giudice del merito, affinché facesse concreto accertamento della natura dell’attribuzione patrimoniale su cui va applicata la tassazione – esclude che nel giudizio di merito sia in ipotesi divenuta incontestabile la sussistenza del «rendimento», inteso nel senso sinora precisato. Infatti, la verifica dell’es istenza o meno dei presupposti dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% costituiva proprio l’accertamento demandato al giudice del rinvio.
Dunque, al giudice del rinvio non era rimessa esclusivamente la determinazione del quantum RAGIONE_SOCIALE somme sulle quali applicare l’aliquota ridotta, ma necessariamente anche l’accertamento , a monte, dell’an di un «’rendimento netto’ imputabile alla gestione sul mercato da parte del RAGIONE_SOCIALE del capitale accantonato» (Cass. 30712/2011, n. 30378, cit.), quindi l’esistenza stes sa del preteso diritto del contribuente al rimborso, negato in radice dall’Amministrazione già con il mancato accoglimento dell’istanza di rimborso.
9.2. Ribadito che il relativo onere della prova gravava sul contribuente (attore in senso sostanziale della pretesa di rimborso), deve escludersi che la produzione della documentazione, proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, che quantifichi e conteggi il preteso «rendimento netto», possa condurre all’accertamento di tale ultimo dato (finanche a prescindere da una specifica contestazione della documentazione stessa da parte dell’Ufficio). Del resto, lo stesso controricorrente identifica il «rendimento» con quello determinato in corrispondenza alla redditivit à̀ ottenuta sul mercato dall’intero patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenuto da questa Corte comunque inidoneo al fine di applicare l’aliquota del 12,50% (cfr. la già citata Cass., 26.4.2017, n. 10285).
9.3. Quanto poi alla CTU espletata in corso di causa, nella stessa il rendimento dei versamenti accantonati è determinato in corrispondenza alla redditivit à̀ ottenuta sul mercato dal patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito). Ma la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE) costituisce, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non pu ò̀ comunque considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come è invece necessario perch é́ abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo esso dipeso, al contrario, da un predeterminato calcolo di matematica attuariale (così la citata Cass. sez. V, 26.4.2017, n. 10285. Nello stesso senso Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5436. Cfr. Cass. n. 4941/18). Pertanto, in base al contenuto sintetizzato dalla stessa impugnata CTR e, più ampiamente, dal controricorrente (controric., p. 12 ss.), la CTU in questione non può fornire la prova della sussistenza di un «rendimento», nel senso del principio di diritto espresso, anche tramite il richiamo di Cass. S.U.,
n. 13642/2011, dall’ordinanza di questa Corte che ha cassato con rinvio la precedente decisione della CTR.
10. Tutto ciò premesso, deve quindi concludersi che, così come denunciato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il giudice a quo non si è attenuto al principio di diritto impartitogli da questa Corte con la sentenza di cassazione con rinvio, poiché ha accolto la pretesa del contribuente senza dare alcun conto di aver effettuato l’accertamento del «rendimento netto» mediante investimento sul mercato, nel senso che gli era stato espressamente demandato.
Rammentato che il relativo onere, sia dell’allegazione che della prova, gravava sul contribuente (attore in senso sostanziale della pretesa di rimborso), quest’ultimo non ha comunque dedotto puntualmente nel controricorso fattispecie concrete di investimento sul mercato che (a prescindere dalla redditività del patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE e del rendimento che esso avrebbe determinato sulla base di calcoli attuariali) avrebbero prodotto un ‘rendimento’ da interpretarsi secondo il principio di diritto da applicare, e neppure la CTU espletata in corso di causa ha accertato che l’investimento sul mercato in questione sia stato effettuato.
10.1. Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, giacché la stessa allegazione a monte del ‘rendimento’ da parte del contribuente (fondata sulla redditività interna dell’intero patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE e sull’imputabilità di tale risultato), oltre che le risultanze istruttorie già menzionate, inclusa la CTU, corrispondono ad un concetto di «rendimento» e ad un criterio di accertamento che questa Corte, in base ai precedenti già richiamati, e comunque in ragione del principio di diritto espresso in relazione al caso concreto, ha già ritenuto non idonei a dimostrare an e quantum del diritto al rimborso.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, e l’originaria istanza di rimborso, proposta dal contribuente, deve essere rigettata.
11. Le spese di lite dei gradi di merito del giudizio possono essere dichiarate compensate tra le parti, mentre quelle di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della causa.
La Corte,
P.Q.M .
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di rimborso introdotta dal contribuente.
Compensa integralmente le spese di lite dei gradi di merito del processo tra le parti e condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative al giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 30.3.2023.