Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22835 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30417/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata
– ricorrente –
CONTRO
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-intimato –
E nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 4438/22/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 30.5.2022, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 21.05.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME NOME impugnava davanti alla C.T.P. di Napoli l’atto di pignoramento n. 07184201900007103/001, notificatogli in data
2.12.2019, nonché le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento prodromici, asseritamente mai notificati, deducendo la nullità dell’atto, nonché la prescrizione delle pretese tributarie.
La C.T.P. di Napoli, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, per quanto qui di interesse, rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica dell’avviso di accertamento esecutivo n. TF501AL05576/2016 e di conseguenza infondata l’eccezione di prescrizione.
3.La C.T.R. della Campania, adita dal contribuente, accoglieva l’appello, ritenendo la nullità della notifica dell’avviso di accertamento per omessa prova della spedizione della raccomandata informativa, posto che l’atto era stato consegnato a persona diversa dal destinatario (familiare convivente).
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza, affidato a due motivi.
COGNOME NOME e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premessa la tempestività e la rituale notifica del ricorso per cassazione, con il primo motivo -rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. B) bis del d.P.R. n. 600/73 e 7 l. 890/1982 in uno con l’ar., 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » -, la ricorrente Agenzia delle Entrate assume esser erronea l’affermazione della C.T.R. secondo cui la relata di notifica non era sufficiente ad attestare la spedizione della raccomandata informativa, avendo di contro l’attestazione del messo notificatore contenuta nella relata di notifica efficacia fidefacente della spedizione della raccomandata in oggetto, essendovi puntuale indicazione del numero della raccomandata, della data di spedizione e dell’Ufficio postale di spedizione.
Con il secondo motivo, l’Ufficio lamenta « omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto discussione tra le parti, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c .», per avere la C.T.R. omesso di esaminare lo specifico profilo fattuale della sussistenza, nella relata di notifica in atti, dell’attestazione di avvenuta spedizione della raccomandata informativa. L’Agenzia aveva infatti sia in primo che in sede di controdeduzioni in appello evidenziato che dalla documentazione prodotta si evinceva la regolare notifica dell’avviso di accertamento, come del resto riscontrato dal giudice di primo grado.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
Dalla sentenza della C.T.R. si evince che la C.T.P. aveva respinto il ricorso del contribuente, avendo verificato la regolare notifica dell’avviso di accertamento esecutivo sotteso all’atto di pignoramento.
Dalla relata di notifica ritualmente riprodotta nel testo del ricorso per cassazione si desume che in effetti in data 21 dicembre 2016 l’avviso di accertamento veniva consegnato in busta sigillata al nipote convivente del destinatario e che della consegna veniva data notizia al destinatario con raccomandata n. NUMERO_DOCUMENTO, spedita in data 22.12.2016 dall’ufficio postale di Torre del Greco.
3.1. La C.T.R. si è limitata a ritenere che non era stata fornita la prova dell’invio della raccomandata informativa, senza dunque prendere specifica posizione su quanto risultante dalla relata e dunque sull’eventuale efficacia fidefacente delle attestazioni ivi apposte dal messo notificatore.
3.2. E’ evidente pertanto che la C.T.R. ha in realtà omesso di esaminare compiutamente il documento costituito dalla relata di notifica dell’avviso di accertamento in questione, nella quale, oltre all’indirizzo del destinatario presso cui l’atto è stato consegnato a mani del nipote, erano presenti le sopra richiamate attestazioni ed indi di valutare se le stesse, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, costituissero o meno prova della spedizione della
raccomandata informativa prevista dall’art. 60 comma 1, lettera b) bis del d.p.r. n. 600/73 -che testualmente prevede la raccomandata c.d. semplice (ossia senza avviso di ricevimento)-, ad un luogo riferibile al destinatario.
A tale valutazione, decisiva per l’esito del giudizio di appello, dovrà pertanto provvedere il giudice del rinvio, cui spetterà altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla C.G.T. di secondo grado della regione Campania, in diversa composizione, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.5.2025.