Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8796 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 8796  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
Oggetto: imposta scommesse -bookmaker -art.1 comma 643 l. n.190/2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9543/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Calabria n.3378/7/2022 depositata in data 4/11/2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Calabria n.3378/7/2022 depositata in data 4/11/2022 veniva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Reggio  Calabria  n.4451/3/2019 con la quale era stato rigettato il ricorso introduttivo.
L’atto impugnato era l’a vviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2015, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un Centro trasmissione dati affiliato alla società RAGIONE_SOCIALE a cui, nella qualità di bookmaker responsabile solidale dell’imposta unica sulle scommesse ex d.lgs. 504/1998 non versata per l’anno 2015, era stato intimato il pagamento dell’importo complessivo di euro 9.839.10, oltre sanzioni, dovuto dal punto di raccolta NOME COGNOME.
La CTP di Reggio Calabria emetteva sentenza favorevole all’Amministrazione  finanziaria,  decisione  riformata  dalla  Corte d’appello la quale osservava che il bookmaker RAGIONE_SOCIALE aveva aderito alla sanatoria di cui all’art.1 comma 643 della l. n. 190/2014, effettuando tutti i relativi versamenti.
Per effetto di siffatta regolarizzazione, riteneva il giudice, la società appellante non poteva essere chiamata a rispondere del pagamento dell’imposta unica sulle scommesse neppure a titolo di responsabilità solidale nei confronti dei singoli punti di raccolta dati (CTD) che non avevano inteso aderire anch’essi al condono.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma  1,  n.  3  cod.  proc.  civ.  la  violazione  e  falsa  applicazione dell’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 23/12/2014, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la procedura di regolarizzazione promossa da RAGIONE_SOCIALE abbia fatto venire meno la responsabilit à solidale di quest’ultima anche con riguardo all’imposta dovuta, per l ‘ annualit à 2015, dal CTD che non ha aderito alla procedura di regolarizzazione.
Il motivo è fondato.
2.1. Appare opportuno partire dal dato normativo di cui all’art. 1, comma 643, l. n. 190/2014 che dispone: «In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici (…) a decorrere dal 10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:
non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti inoltrano all’RAGIONE_SOCIALE (…) una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonch é di collegamento al totalizzatore nazionale, (…) con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all’alinea.
c)  le  domande  recano  altres ì l’esplicito  impegno  di  sottoscrizione presso l’RAGIONE_SOCIALE, non oltre il 29 febbraio 2016, del disciplinare di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse (…); d) l’RAGIONE_SOCIALE, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande. pervenute, nonch é la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento, determinata con le modalit à previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016; f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni gi à notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l’imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d’imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, RAGIONE_SOCIALE concessioni di Stato vigenti per la raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari; h) il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola RAGIONE_SOCIALE rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura».
2.2. La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilit à per l’anno 2015) nel comma 643 dell’art. 1, ha introdotto un insieme di disposizioni (originariamente temporanee “In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell’art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23” di delega fiscale al Governo, delega poi non esercitata e decaduta) dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 10 gennaio 2015, della posizione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’RAGIONE_SOCIALE» (regolarizzazione da effettuarsi mediante la presentazione non oltre il 31 gennaio 2016- termine cos ì prorogato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1, comma 926- all’RAGIONE_SOCIALE di una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione, con successivo versamento del dovuto, nonch é di una domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’art. 88 del Testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di polizia di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e di collegamento al totalizzatore nazionale con impegno alla sottoscrizione presso l’RAGIONE_SOCIALE del disciplinare di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE). In base alla lettera g) del comma 643, la presentazione delia domanda conferisce al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta il diritto di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari esclusivamente fino alla data di scadenza nell’anno 2016 RAGIONE_SOCIALE concessioni di Stato vigenti per la raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse. In base alla lett. h) del comma 643, il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola RAGIONE_SOCIALE rate di cui alla lettera e) con conseguente chiusura dell’esercizio.
2.3. Il comma 644 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014 ha poi disciplinato la posizione dei «soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643» ovvero dei soggetti «che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti». Riguardo a tali soggetti il comma 644, ferma «l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni» (ossia le sanzioni penali previste per l’esercizio abusivo di attivit à di giuoco o di scommessa), ha imposto una pluralit à di obblighi e divieti (in materia di antiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri e responsabilit à in tema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto dell’RAGIONE_SOCIALE e di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000, in tema di misure di contrasto alla ludopatia, etc.).
2.4. Il complesso RAGIONE_SOCIALE disposizioni introdotte dai citati commi 643 e 644 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, nasce dall’esigenza di porre rimedio a un ampio contenzioso che si era in precedenza generato riguardo alla possibilit à di operare in Italia da parte di primari bookmaker e gestori di case di gioco stabiliti in altri paesi dell’Unione che agivano nel mercato italiano tramite l’intermediazione di numerose agenzie, comunemente denominate “centri di trasmissione dati” (CTD) che offrono i loro servizi in locali aperti al pubblico in cui mettono a disposizione degli scommettitori un percorso telematico che consente di accedere al server del bookmaker estero, al di fuori, dunque, del collegamento al totalizzatore nazionale dell’RAGIONE_SOCIALE;
2.5. In questa materia la giurisprudenza unionale ha chiarito (sentenza del 12 settembre 2013, COGNOME , in cause riunite C-660/11 e C8/12) che «l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalit à collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libert à fondamentali derivanti da tale normativa, purch é tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalit à e nella misura in cui i mezzi
impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, citate sentenze COGNOME e a ., punti da 52 a 55, nonch é COGNOME e COGNOME , punti da 61 a 63)». La Corte di giustizia ha in tal modo legittimato il sistema della cd. doppia autorizzazione, affermando che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle societ à interessate a esercitare attivit à collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attivit à , rilevando in sostanza che l’obiettivo della lotta contro la criminalit à collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare quelle misure restrittive che soddisfino il principio di proporzionalit à . La Corte del Lussemburgo ha altres ì escluso l’obbligo dello Stato, nel cui territorio si intende svolgere l’attivit à di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, di riconoscere i titoli concessori/autorizzatori rilasciati dallo Stato di stabilimento dell’operatore economico (non esistendo allo stato attuale un “obbligo di mutuo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri: v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2010, COGNOME e a ., C316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Racc. pag. 1-8069, punto 112, nonch é del 15 settembre 2011, COGNOME e COGNOME , C-347/09, Racc. pag. 1-8185, punti 96 e 99)”, con la conseguenza per cui «il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un’autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è , in s é , sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalit à collegata ai giochi d’azzardo». Questa impostazione – secondo la quale la disciplina dei giochi d’azzardo incide (anche) sulla materia dell’ordine pubblico, giustificando la vigenza del regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è stata ribadita recentemente dalla Corte costituzionale con la sentenza 27 febbraio 2018, n. 27 [«Questa Corte ha gi à avuto modo di pronunciarsi pi ù volte riguardo alla disciplina dei giochi leciti, ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
in materia di ordine pubblico e sicurezza per le modalit à di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per l’individuazione dei giochi leciti. Si tratta di profili, infatti, che evocano finalit à di prevenzione dei reati e di mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), giustificando la vigenza del regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza)]» (in tal senso, v. parere del Consiglio Stato, n. 1279 del 2020).
La complessa disciplina di cui al comma 643 dell’art. 1 cit. non persegue l’obiettivo, come sembra ritenere la sentenza impugnata, di introdurre nell’ordinamento una nuova ipotesi di condono o di sanatoria fiscale ma di regolarizzare e realizzare l’emersione di attivit à illecite perch é possano proseguire come attivit à lecite; ci ò emerge, in primo luogo, dallo stesso disposto del primo periodo della norma che prevede che la regolarizzazione è possibile «ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014»; non si tratta di una mera indicazione temporale per la collocazione del requisito della domanda ma della obbiettiva esigenza che il soggetto sia operativo e attivo a quella data; solo costui pu ò beneficiare dell’emersione e, cos ì , proseguire l’attivit à che diviene lecita (Cass. n. 3865/22; Cass n. 4067/22; Cass. n.25989/22).
3.1. Tale conclusione è poi avvalorata dall’intero dato normativo che specificamente prevede: la regolarizzazione fiscale per emersione deve essere accompagnata dalla domanda di rilascio del titolo abilitativo nonché di collegamento al totalizzatore nazionale; l’esplicito impegno di sottoscrivere il disciplinare per la raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse; la trasmissione della domanda alla questura (che rilascer à il titolo), corredata dei requisiti; il riconoscimento, con la presentazione della domanda, della possibilit à di raccogliere le scommesse; la perdita di tale diritto se non viene rilasciato il titolo o se viene negato il rilascio della licenza, condizione che comporta “la chiusura
dell’esercizio” (il quale, quindi, deve essere in atto); inoltre, i soggetti regolarizzati sono annotati e possono procedere alla contabilizzazione anche se non ancora collegati; per coloro che non presentano domanda o sono deceduti valgono vari obblighi e divieti (limiti giochi e scommesse) e il titolare deve comunque comunicare i propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attivit à e del suo avvio (a pena chiusura esercizio).
3.2. N é pare possibile scindere l’attivit à del titolare di rete da quella del CTD in quanto ove il CTD non sia pi ù attivo non pu ò ritenersi esistente neppure il punto rete e, quindi, non vi è alcuna attivit à idonea a proseguire ulteriormente in termini leciti. La regolarizzazione (e l’emersione), in altri termini, mira a consentire lo svolgimento per il futuro (sanando il passato) dell’attivit à ; se l’attivit à è cessata (o, comunque, non vi è adesione a proseguire l’attivit à con modalit à lecite) non ci pu ò essere alcuna emersione; non si tratta di sanare il passato in s é e per s é ma di far confluire nelle attivit à lecite quelle in atto che tali non sono; solamente in relazione a tale primaria esigenza, dunque, la procedura di emersione si accompagna ad una sanatoria (non un condono) degli illeciti fiscali; ci ò vale anche e necessariamente – per l’eventuale istanza del solo bookmaker: eliminare la responsabilit à del bookmaker con riguardo alle posizioni di tutti i CTD non pi ù attivi alla data del 30.10.2014, comporterebbe un ingiustificato esonero di responsabilit à per attivit à di raccolta illecita di scommesse, comunque effettuata per conto del bookmaker stesso dal centro trasmissione dati non pi ù operante.
3.3. A fronte di ci ò si pone l’ulteriore questione della validit à e sufficienza della domanda che sia stata presentata dal solo bookmaker a fronte della mancata adesione del CTD; la stessa RAGIONE_SOCIALE, con la circolare del 15/04/2016, sembra ritenere sufficiente la domanda del solo titolare di rete; va anche sottolineato, peraltro, che l’RAGIONE_SOCIALE stessa precisa, nella medesima circolare, che l’istanza del bookmaker rileva per «l’insieme dei punti vendita irregolari che
costituivano la rete stessa a quella data», senza comprendere quelli che non ne facevano (pi ù ) parte (a meno che, pur usciti, abbiano aderito da soli o in adesione a reti di altri soggetti).
3.4. Ci ò detto, appare necessario sottolineare, sul punto, che la procedura di emersione postula una variet à di condizioni, tutte da soddisfare, ossia che – oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme previste – sia anche presentata contestualmente la «domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’art. 88 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni», poi trasmessa alla questura, la quale, dunque, deve ritersi riferita al singolo CTD o punto di raccolta; tra l’altro, se la licenza non viene chiesta o non è rilasciata è comminata la decadenza ed è impedita ogni regolarizzazione; è poi previsto il necessario collegamento al totalizzatore nazionale, restando consentita solo in via transitoria la possibilit à di operare in sua assenza. Se ne deve dedurre, quindi, che pu ò ritenersi sufficiente la richiesta del bookmaker semprech é , alla data del 30.10.2014, sia attivo il CTD, l’istanza di emersione riguardi lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker e siano state adempiute tutte le condizioni richieste (in ispecie, oltre al pagamento, la licenza di polizia del singolo CTD e il collegamento al totalizzatore nazionale), dovendosi quindi ritenere necessaria anche l’adesione del singolo CTD, quantomeno per gli adempimenti ad esso pertinenti (Cass. n. 3865/22; Cass n. 4067/22; Cass. n.25989/22).
3.5. Occorre sottolineare, infine, che ove il contribuente (sia esso il CTD o il bookmaker) invochi il perfezionamento della procedura, incomber à sullo stesso provare – oltre alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE somme previste – che: 1) a quella data il CTD era esistente; 2) (per il titolare di rete) il CTE, faceva parte della rete oggetto di emersione; 3) la domanda (del titolare di rete) riguardava anche il singolo specifico CTD; 4) il rilascio della licenza di polizia al CTD e il collegamento al totalizzatore nazionale.
3.6. Va quindi riaffermato anche nella presente fattispecie il seguente principio di diritto: «In tema di regolarizzazione fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilit à per l’anno 2015), finalizzata all’emersione e all’inserimento nel circuito legale dei ‘ soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 ‘ che offrono scommesse con vincite in Italia per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’RAGIONE_SOCIALE, la relativa istanza pu ò essere presentata anche dal solo bookmaker estero operante in Italia, tramite ‘ centri di trasmissione dati ‘ (CTD), senza concessione, purch é : 1) alla data del 30 ottobre 2014 sia attivo il CTD; 2) la domanda di emersione riguardi lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker estero, con adesione del singolo CTD quantomeno per gli adempimenti ad esso pertinenti; 3) siano adempiute le condizioni previste ex lege ai fini del perfezionamento della procedura (pagamento RAGIONE_SOCIALE somme richieste, rilascio della licenza di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale)» (v. Cass. n. 3865/22; Cass n. 4067/22; Cass. n.25989/22).
Orbene, nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, in quanto ha ritenuto perfezionarsi la procedura di regolarizzazione fiscale in esame bench é il CTD abbia rifiutato di aderire alla sanatoria.
Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza dev’essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa pu ò essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo originario della societ à contribuente.
Le spese del giudizio di merito vengono compensate in ragione del recente  consolidarsi  dell’orientamento  giurisprudenziale  decisivo, mentre le spese del presente giudizio di legittimit à seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La Corte accoglie il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso della RAGIONE_SOCIALE
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la societ à al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate in euro 2.400 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025