Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23648 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 5779/2016, depositata il 5 ottobre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Soccombenza Condanna alle spese
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7883/2017 R.G. proposto da: COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec: EMAIL,
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE , che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto parzialmente l’appello del contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma aveva, a propria volta, accolto solo parzialmente il ricorso spiegato avverso tre avvisi di accertamento con i quali l’U fficio, per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, aveva recuperato a tassazione le vincite conseguite in tornei di Poker svoltesi presso case da gioco autorizzate di Paesi esteri.
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, dopo aver sospeso il processo sollevando questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE, accoglieva solo parzialmente il ricorso del contribuente -limitatamente alle vincite conseguite in ambito comunitario, ritenendo, viceversa, legittima la pretesa tributaria sulle vincite conseguite in Paesi extra-comunitari -e compensava integralmente le spese di lite.
1.2 . La C.t.r. riteneva che la pretesa del Fisco non fosse provata. Quanto, invece, alla statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite disposta dal giudice del primo grado ed oggetto anch’essa di appello, osservava che, pure in presenza di una decisione largamente favorevole al contribuente, le sue ragioni non erano state pienamente condivise dalla C.t.p. sicché la decisione di compensare le spese era coerente e non presentava profili di manifesta irragionevolezza. La C.t.r., infine, poneva le spese del giudizio a carico della parte soccombente.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Osserva che la C.t.r. aveva accolto l’appello annullando anche la parte della pretesa fiscale che la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto legittima, sicché
l’esito complessivo della lite era a sé favorevole ; che, pertanto, aveva errato nel confermare la statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado in quanto avrebbe dovuto procedere di ufficio ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese in ragione dell’esito complessivo della lite secondo un criterio unitario e globale. Aggiunge che, così statuendo, la C.t.r. ha finito, nella sostanza, per compensare parzialmente le spese dell’intera lite , rendendo, tuttavia, una motivazione non conforme all’art. 92 cod. pr oc. civ., non essendovi né soccombenza reciproca, né novità della questione trattata. Osserva in proposito che la Corte di Giustizia aveva risolto la questione con il rito abbreviato e in ragione di indirizzi consolidati.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e all’art. 112 cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio , oggetti di discussione tra le parti, relativi al c.d. illecito comunitario e al principio di causalità quale presupposto della domanda di risarcimento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Evidenzia che nel giudizio di appello aveva proposto diverse argomentazioni al fine di supportare la domanda di «risarcimento RAGIONE_SOCIALE spese di lite» con particolare riferimento all’illecito comunitario da l quale era derivato un danno rappresentato dalle spese legali sostenute pe difendersi sia nel contenzioso nazionale sia nel giudizio pregiudiziale presso la Corte di Giustizia. Aggiunge che per la giurisprudenza della Corte di giustizia la questione pregiudiziale costituiva un incidente sollevato innanzi al giudice nazionale al quale, pertanto, competeva statuire sulle spese. Deduce, infine, che l’obbligo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese si fonda sul principio di causalità e che l’Ufficio aveva dimostrato una grave imperizia tecnica, negligenza ed imprudenza non accog liendo l’istanza di annullamento in autotutela, ignorando il diritto e la giurisprudenza comunitaria e tenendo una condotta del tutto inerte.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
3.1. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 06/10/2021, n. 27056 Cass. 12/04/2018, n. 9064).
3.2. La RAGIONE_SOCIALE.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto, invece di procedere ad una regolamentazione unitaria RAGIONE_SOCIALE spese, ha confermato la pronuncia di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado, in ragione della parziale soccombenza in quel giudizio, ed ha liquidato separatamente le spese del secondo grado (in tal senso, evidentemente, dovendosi interpretare l’ulteriore capo sulle spese ).
3.3. Va aggiunto che nella valutazione complessiva rientravano anche le spese del giudizio pregiudiziale. Infatti, risulta che la Corte di Giustizia a seguito del rinvio fatto dalla C.t.p. di Roma aveva precisato espressamente che nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti nel procedimento principale la causa costituiva un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spettava statuire sulle spese.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.