Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33474 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33474 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26948/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SABATINO NOME
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sez. 6, n. 71/6/2020, depositata il 17.1.2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
Fatti di causa
Con avvisi di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, notificati il 5.11.2016 nei confronti di NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE procedeva alla registrazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 131 del 1986, di tre scritture private, prodotte nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, promosso da NOME COGNOME per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del predetto COGNOME.
Il contribuente proponeva ricorso deducendo di essere stato vittima di una truffa operata da NOME, la quale aveva utilizzato le tre scritture private di riconoscimento di debito per ottenere il decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 1558/3/2017 la C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso affermando che l’inesistenza del debito, quand’anche accertata in sede civile, non poteva travolgere gli effetti tributari derivanti dalle dichiarazioni rilasciate dal contribuente.
Il contribuente proponeva appello e la C.T.R., nella sentenza impugnata, accoglieva l’impugnazione affermando che il ricorrente non poteva essere considerato soggetto passivo dell’imposta proporzionale di registro, in ossequio al disposto dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in forza del quale, in relazione al decreto ingiuntivo unico soggetto obbligato al pagamento dell’imposta era chi si era rivolto all’Autorità giudiziaria per ottenere il provvedimento.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. 131 del 1986, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’, parte ricorrente censura la
decisione del giudice regionale per aver erroneamente ritenuto oggetto di tassazione il decreto ingiuntivo in luogo RAGIONE_SOCIALE tre scritture private, oggetto di registrazione d’ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost. e 112 c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 10 e 15 TUR, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.’ si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla debenza, in capo al contribuente, dell’imposta richiesta per la registrazione d’ufficio RAGIONE_SOCIALE tre scritture private depositate nel procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla di lui creditrice.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Nella sentenza impugnata è stata valutata la corretta applicazione dell’imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, e non RAGIONE_SOCIALE tre scritture private. Il giudice regionale, infatti, ha così motivato: ‘
nella sentenza del 16 marzo 2023, n. 7682, in forza del quale il deposito di un documento a fini probatori nell’ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, 11 settembre 2025
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO