Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1086 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1086 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25058/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Agrigento, in persona del commissario liquidatore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, elettivamente domiciliata presso lo « RAGIONE_SOCIALE », con sede in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO REGISTRAZIONE A DEBITO
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia il 3 luglio 2023, n. 5650/4/2023, notificata il 17 ottobre 2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione -con contestuale istanza per la sospensione – RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia il 3 luglio 2023, n. 5650/4/2023, notificata il 17 ottobre 2023, che, in controversia su impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 31 luglio 2015 da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione coatta amministrativa, per l’imposta di registro nella misura di € 1.877.425,00 in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa registrazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Terza Civile il 24 marzo 2014, n. 487/2014, portante la condanna in solido dei componenti di consiglio di amministrazione e collegio sindacale al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEa predetta banca nella misura di € 61.843.786,79, h a accolto l’appello proposto dall a ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A .’, in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 23 gennaio 2018, n. 421/12/2018, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
2. Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado -che aveva respinto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente -sul presupposto che: « L’art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. Registro) ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito. In particolare, alla lettera d) RAGIONE_SOCIALE‘articolo menzionato è prescritta la r egistrazione a debito RAGIONE_SOCIALE ‘sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costit uenti reato’.
La Corte costituzionale ha evidenziato che la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, lett. d), non si fonda non su principi di carattere RAGIONE_SOCIALE ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr. Corte cost., sentenza n. 414 del 1989). L’Amministrazione finanziaria è tenuta a procedere alla registrazione a debito e, in appli cazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del medesimo d.P.R., effettua il recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta prenotata soltanto nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 RAGIONE_SOCIALEo stesso D.P.R.. La medesima sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di ‘sentenze’, l’art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine RAGIONE_SOCIALEa risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2059 c.c. (v., ancora, Corte cost., sentenza n. 414 del 1989, cit.). In linea con tale impostazione, la Corte di cassazione ha ribadito che l’art. 59, lett. d), D.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce
genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono ‘astrattamente’ configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così: Cass., Sentenza del 14 marzo 2007, n. 5952; v. anche Cass., Sentenza 12 novembre 2014, n. 24096; Sentenza 22 gennaio 2020, n. 1296).
In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l’imposta di registro e, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 D.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta.
Nel caso di specie, è pertanto evidente, che il richiamo all’art. 59 lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, non costituisce domanda nuova, né mutatio libelli , in quanto costituisce richiamo a norma di legge di espressa e dovuta applicazione nel caso di specie, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ».
La ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito con controricorso.
Con memoria scritta, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che è preclusa dinanzi al giudice di legittimità, dapprima, alla luce del principio per cui il ricorso per cassazione avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni
tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice a quo , dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità RAGIONE_SOCIALEa materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2012, n. 2845; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2017, n. 15004; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2022, n. 8647); poi, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 -bis , comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. aa), n. 2), del d.lgs 24 settembre 2015, n. 156 (Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2024, n. 1445).
Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc . civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente o apparente.
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Come è noto, l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata,
va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., 7
Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.3 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano RAGIONE_SOCIALEa logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, che è stato idoneamente giustificato (al di là RAGIONE_SOCIALEa fondatezza in punto di diritto) in relazione alla impossibilità di qualificare il postumo richiamo all’art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in termini di mutatio libelli rispetto al ricorso originario e alla doverosità di farne applicazione a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con pronuncia eccedente i confini del petitum , che la contribuente potesse introdurre nuovi motivi di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo con le memorie illustrative presentate nel giudizio di prime cure.
Secondo la ricorrente: «Appare, pertanto, disgiunto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento quanto statuito dalla CGT in ordine alla valenza processuale RAGIONE_SOCIALEa tardiva richiesta di registrazione a debito avanzata con le memorie illustrative presentate dinanzi alla C TP; quest’ultima aveva, in proposito, correttamente rilevato come le eccezioni sollevate in primo grado dalla controparte nelle memorie illustrative
avessero introdotto fatti nuovi, ampliando, inammissibilmente, il thema decidendum , in violazione degli artt. 24 e 32 del D.lgs.546/1992 ».
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 Nel processo RAGIONE_SOCIALE, caratterizzato dall’introduzione RAGIONE_SOCIALEa domanda nella forma RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado; ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di « deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine RAGIONE_SOCIALEa commissione » (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4082; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9832; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23856; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26194).
Ne consegue che, in tema di contenzioso RAGIONE_SOCIALE, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2015, n. 22810; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2020, n. 19929; Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 1078; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14392; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2025, n. 14926). Ciò in quanto il giudizio RAGIONE_SOCIALE è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa
pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado.
3.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile il vizio di extra-petizione soltanto allorquando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE richieste e RAGIONE_SOCIALE eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene RAGIONE_SOCIALEa vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è, invece, precluso al giudice del gravame l’esercizio del poteredovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte al proprio esame (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13265; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, nn. 17319, 17330 e 17341; Cass., Sez. Trib., 15 febbraio 2025, n. 3850). 3.4 In particolare, poi, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , sostanziandosi nel divieto d’introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ” ultra ” o ” extra ” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi RAGIONE_SOCIALE‘azione ( petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum
immediato), oppure attribuisca o neghi un bene RAGIONE_SOCIALEa vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE pretese o RAGIONE_SOCIALE eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22234; Cass., Sez. Trib., 21 febbraio 2025, n. 4625).
3.5 Il processo RAGIONE_SOCIALE, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘azione ed i termini RAGIONE_SOCIALEa controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. In particolare, non configura la proposizione di una nuova domanda la contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio appellante dei fatti dedotti dall’appellato in primo grado, la quale non incide sull’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi. Né tale contestazione è preclusa RAGIONE_SOCIALEa circostanza
che l’Ufficio non si sia costituito in primo grado, atteso che la tardività RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per l’appello RAGIONE_SOCIALE‘art. 54) non comporta alcun tipo di nullità (Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2006, n. 22010).
Ad ogni buon conto, va ribadito che, in tema di contenzioso RAGIONE_SOCIALE, il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice di appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2012, n. 22553; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2014, n. 9810; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25629; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). Parimenti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale. Pertanto, esso non limita affatto la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria di difendersi in tale giudizio, né quella d’impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a
fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel thema decidendum (Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2012, n. 8316; Cass., Sez. 6^, 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., Sez. 6^, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^, 29 dicembre 2017, n. 3124; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2019, n. 33756; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, nn. 29391 e 29393; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32151; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21074; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). In definitiva, il divieto in questione concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto RAGIONE_SOCIALE o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE censure del contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22105; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33115; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7434; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805).
3.6 In altre parole, non può dirsi che vi sia modificazione del petitum , allorquando l’ente impositore o l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, che non si siano costituiti in primo grado, si limitino in grado di appello a contrastare i motivi di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo formulati dal contribuente in prima cura, in
ordine alla pretesa che ne forma oggetto, ferme restando le preclusioni istruttorie (da ultima: Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2025, n. 2286).
Ed altrettanto dicasi per la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, cosicché essa non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., Sez. Trib., 3 novembre 2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
3.7 Nella specie, a ben vedere, non c’è stato alcun ampliamento del thema decidendum , « il quale, fin dal primo atto introduttivo, è rimasto circoscritto alla legittimità o alla illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa erariale in relazione alla registrazione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato ». Ciò in quanto la contribuente si è limitata ad invocare i presupposti RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito con la memoria di replica, trattandosi di una mera difesa volta a far valer e l’operatività ex lege del trattamento riservato -in deroga al regime RAGIONE_SOCIALEa solidarietà passiva tra le parti processuali (art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) – alle sentenze di condanna al risarcimento dei danni per fatti penalmente rilevanti (art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli artt. 59, lett. d), e 60, primo comma e secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, oltre che degli artt. 10, 37, 57, primo comma, e 8, lett. b), del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le modalità RAGIONE_SOCIALEa registrazione a debito RAGIONE_SOCIALE sentenze civili fossero state osservate nel caso di specie, essendo unico legittimato a tale richiesta il cancelliere RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario che ha reso il provvedimento soggetto ad imposta di registro.
4.1 Il predetto motivo è infondato.
4.2 La ricorrente ha richiamato ad adiuvandum due specifici arresti di questa Corte (in particolare: Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2023, n. 9168; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26798), desumendone (segnatamente, dal primo) che « emerge, innanzitutto, la competenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta per le sentenze con richiesta di registrazione a debito, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nell’applicazione del regime derogatorio di cui a ll’art. 59, primo comma , lett. d), del TUR ». A suo dire, « la mancata procedimentalizzazione amministrativa presso il cancelliere RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Palermo determina, ex se , la legittimità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro da parte RAGIONE_SOCIALE‘A.F. a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘avviso di liquidazione emesso anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Istituto bancario in ragione del combinato disposto degli artt. 10, lett. c), 37, 57, comma 1, del TUR e 8, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa Tariffa, parte I, allegata al TUR, e del rapporto RAGIONE_SOCIALEa solidarietà che si estende anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, attrice vittoriosa nel processo civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione ».
In conclusione: « A fronte RAGIONE_SOCIALEa mancata richiesta al cancelliere RAGIONE_SOCIALEa registrazione a debito RAGIONE_SOCIALEa sentenza civile, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un autonomo e differente giudizio civile per il risarcimento del danno autonomo rispetto a quello penale,
RAGIONE_SOCIALEa diversa quantificazione e/o qualificazione del danno agli esiti del giudizio civile rispetto a quello penale ed alla luce del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza n. 9168/2023 di codesta Ecc.ma Corte, non appare profilarsi dubbio alcuno sull’erronea applicazione , al caso di specie, del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 del TUR e RAGIONE_SOCIALEa registrazione a debito dovendosi ritenere corretta la tassazione operata dall’A.F. con l’avviso impugnato sulla base del disposto degli artt. 37 e 57 del TUR .»
4.3 Il ragionamento non è condivisibile.
4.4 Come è stato rilevato dal P.M.: « La fattispecie in esame deve trovare soluzione, in primo luogo, escludendo che possa venire in rilievo la procedimentalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie derogatoria prevista all’art. 73 del d.P.R. 115/2002, dal comma 2ter e 2quater , atteso che si tratta di disposizioni entrate in vigore successivamente, in data 3 dicembre 2016, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 quater co. 42, lett. a) del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla L. 225/2016).
Va escluso, quindi, che le parti avessero la necessità di segnalare all’ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti per la prenotazione a debito nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nonché che fosse in dispensabile l’interlocuzione con l’ufficio deputato alla liquidazione.
Ciò posto, va quindi ritenuto che il contenuto precettivo di cui al citato art. 59 T.U.R., in quanto fondato su considerazioni etico-morali, che hanno imposto al legislatore di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, effettuando il recupero successivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta prenotata soltanto nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui all’art. 57 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R.,
deve essere applicato anche ex officio allorché sia pacificamente emersa nel giudizio, avente ad oggetto l’atto impositivo, l’oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria di cui alla sentenza da sottoporre a registrazione (arg. ex Sez. 5, Ordinanza n. 26798 del 2024, nonché Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9168 del 2023).
Peraltro, milita in tal senso, in primo luogo, la formulazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame, che usa l’indicativo presente allorché prevede che ‘si registrano a debito’ le ipotesi ivi contemplate, fra cui quelle recate dalla lettera d) ».
4.5 Invero, la disciplina RAGIONE_SOCIALEa registrazione a debito degli atti giudiziari in materia civile – che era contenuta negli artt. 59 e 60 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché nell’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – è stata novellata (con decorre nza dal 24 ottobre 2016) dall’art. 7 -quater , commi 42 e 43, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il quale:
per un verso (comma 42, lett. a), ha aggiunto i commi 2ter e 2quater all’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilendo che: « 2ter. La registrazione RAGIONE_SOCIALE sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi . 2quater. Le parti in causa possono segnalare all’ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2ter , nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l’eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall’ufficio
giudiziario con apposito atto, da trasmettere all’ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione »;
-per altro verso (comma 43, lett. c), ha modificato l’art. 60, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel senso che: « Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito. L’ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all’ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento RAGIONE_SOCIALEa segnalazione, l’ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all’ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l’eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito ».
4.6 Tuttavia, il sistema risultante da tale novellazione non è applicabile alla fattispecie sub iudice , dal momento che la sentenza soggetta ad imposta di registro risale ad epoca abbondantemente anteriore all’entrata in vigore del citato d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.
Prima di allora, come si è detto, la registrazione a debito RAGIONE_SOCIALE sentenze civili era regolamentata, rispettivamente:
dagli artt. 59 e 60 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo previgente), a tenore dei quali: « art. 59 – 1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato e le Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131, e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del
patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell’interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l’ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato »; « art. 60 – 1. La registrazione a debito si esegue a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 a condizione che nel contesto o a margine RAGIONE_SOCIALE‘originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato o RAGIONE_SOCIALEa persona o RAGIONE_SOCIALE‘ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest’ultimo caso menzione RAGIONE_SOCIALEa data del decreto di ammissione e RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d’ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio. 2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata »;
-dall’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (all’epoca, relativo alla registrazione in generale degli atti giudiziari), a tenore del quale: « 1. In adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini RAGIONE_SOCIALEa registrazione. L’ufficio finanziario comunica gli estremi di
protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L’ufficio annota questi dati in calce all’originale degli atti. 2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e RAGIONE_SOCIALE relative norme di attuazione ».
4.7 Dunque, fermo restando che la registrazione era richiesta dal cancelliere RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario (art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e che l’ufficio impositore apponeva l’eventuale annotazione RAGIONE_SOCIALEa registrazione eseguita a debito (art. 16, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il legislatore non aveva ancora dedicato una disciplina dettagliata al procedimento diretto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro per gli atti giudiziari.
A tale riguardo, questa Corte ha ritenuto che: « In tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l’imposta all’esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con sottrazione del relativo potere all’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. V, n. 5966/2015, anche in chiave storica, in particolare par. 6.3., in motivazione; Cass. V, n. 23061/2015). Invero, nei casi in cui è ammessa la registrazione a debito comporta, in deroga alla disciplina ordinaria, che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa formalità su atti giudiziari inerenti a determinati procedimenti contenziosi avvenga senza il contestuale versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta, che, annotata a debito, viene,
a determinate condizioni, recuperata solo in esito al definitivo esaurimento del procedimento. Trattandosi di registrazione di atto giudiziario, compete, al Cancelliere ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 10, lett. c), ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento ed ove (definito il giudizio) si debba recuperare l’imposta, è nuovamente il Cancelliere (sia nella prospettiva di cui all’ora abrogato d.P.R. n. 131 del 1986, art. 61, comma 1, sia in quella del d.P.R . n. 115 del 2002 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 208 e segg.) competente a procedere alla riscossione apparendo, pertanto, infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui alla luce del testo unico le spese di RAGIONE_SOCIALE solo nei casi di ammissione al gratuito patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato le spese processuali possono essere riscosse dall’ufficio giudiziario » (Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2023, n. 9168; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26798).
Per cui, a fronte RAGIONE_SOCIALEa riserva esclusiva al cancelliere RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa per la registrazione a debito, non era prevista alcuna forma di interlocuzione dei contribuenti con gli uffici giudiziari o con gli uffici impositori nella fase antecedente alla risco ssione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro.
4.8 Ne discende che, nel vigore RAGIONE_SOCIALEa disciplina originaria degli artt. 59 e 60 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, in assenza di richiesta proveniente dal cancelliere, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inerzia serbata dall’amministrazione finanziaria, ben può essere invocata dal contribuente in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro che abbia fatto valere la solidarietà passiva tra le parti processuali, nonostante la condanna del/i danneggiante/i al risarcimento dei danni subiti dal/i
danneggiato/i per fatti (astrattamente) costituenti reato, trattandosi di un obbligo gravante per legge a carico dei cancellieri, la cui inadempienza deve essere emendata dall’accertamento sostitutivo del giudice RAGIONE_SOCIALE.
In tale direzione, del resto, questa Corte aveva già chiarito che: « L’art. 60 precisa, inoltre, che nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito, così introducendo una deroga all’art. 57, primo comma, ai sensi del quale sono solidalmente obbligate al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta le parti in causa. Non sussiste, pertanto, con riferimento alle sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato alcuna solidarietà tra le parti, atteso che l’imposta grava esclusivamente sul danneggiante e può essere recuperata solo nei suoi confronti. Né può aderirsi alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, secondo cui l’applicazione di tale disciplina competerebbe esclusivamente agli uffici giudiziari, con la conseguenza che, laddove non sia richiesta, da parte del cancelliere, la prenotazione a debito, deve procedersi alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro secondo le regole ordinarie. Difatti, sebbene l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza possa risultare problematica, da un lato, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge compete a tutti gli operatori del diritto, e, dall’altro, gli eventuali errori o omissioni di questi ultimi non possono alterarne il contenuto precettivo. Peraltro, l’Amministrazione finanziaria, nella riunione dei Capi compartimentali Tasse e Imposte sugli affari del 20/4/1983, è già giunta alla conclusione che la registrazione a debito, nella fattispecie in esame, vada effettuata anche senza la specifica
richiesta del cancelliere, che non è prevista dall’art. 59 » (in motivazione: Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21112).
Aggiungasi che questa Corte ha recentemente ribadito che, in tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in ipotesi di parte vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio RAGIONE_SOCIALEo Stato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in mancanza di richiesta di registrazione del provvedimento giudiziario, è onere del cancelliere che dispone la registrazione di ufficio, ex art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disporne la registrazione a debito, con la conseguenza che la parte vittoriosa, la quale ha beneficiato RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può ritenersi onerata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, che grava interamente sulla parte soccombente (Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5879).
Ciò in quanto, come è stato riconosciuto dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non si fonda su principi di carattere RAGIONE_SOCIALE ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio (Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 414).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30230).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 14.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME