Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2568 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 26/01/2024
Registro Invim Accertamento
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 28474/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale procuratrice generale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, tutti con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi due dal solo avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 3849/48/15, depositata il 27 aprile 2015, della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 settembre 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. -con sentenza n. 3849/48/15, depositata il 27 aprile 2015, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. NUMERO_DOCUMENTO) dell’imposta di registro dovuta dai contribuenti (per € 81.440,00) in relazione alla registrazione di sentenza civile (n. 343/10) emessa dal Tribunale di Santa NOME C.V. Sezione di COGNOME;
1.1 -nel confermare la ratio decidendi della sentenza impugnata, il giudice del gravame ha rilevato, in via assorbente, che, nella fattispecie, ricorreva il presupposto della registrazione a debito della sentenza, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, comma 1, lett. a), in quanto si trattava di giudizio proposto nei confronti di un’amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, a detti fini, non diversamente rilevando la «veste processuale» assunta in giudizio da detta amministrazione;
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
COGNOME NOME, in proprio e quale procuratrice generale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, resistono con controricorso, ed hanno depositato memoria.
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame ha ritenuto sussistente il presupposto della registrazione a debito della sentenza, venendo, difatti, in considerazione un giudizio civile introdotto nei confronti del Comune di COGNOME, della Regione RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, così che la posizione del Comune e della Regione non poteva essere equiparata a quella RAGIONE_SOCIALE «amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» , così come reso esplicito dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, comma 1, lett. q), e dalla stessa giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di tassa sulle concessioni governative;
– in via pregiudiziale va rilevato che i controricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, da parte del condebitore solidale RAGIONE_SOCIALE
in allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta la documentazione relativa alla comunicazione dell’agente della riscossione rimessa in esito all’istanza di definizione agevolata;
dalla prodotta documentazione, non è dato desumere, però, se, ed in quali termini, la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo si sia perfezionata col pagamento RAGIONE_SOCIALE previste rate e se la stessa istanza di definizione – che ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA) laddove il giudizio in cognizione ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n. NUMERO_DOCUMENTO) sia riferibile (anche) all’avviso di liquidazione che è in contestazione tra le parti;
-v’è, pertanto, necessità di acquisire informazioni dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine al perfezionamento della definizione agevolata dei tributi in contestazione, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6.
P.Q.M.
La Corte, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, dispone acquisirsi informazioni dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine alla definizione agevolata dell’avviso di liquidazione in contestazione, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre