Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5879 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11137/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, CATANIA n. 10193/2021 depositata il 16/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ Agenzia delle Entrate ha notificato alla curatela del RAGIONE_SOCIALE avviso di liquidazione per complessivi € 17.170,00, relativo all’omessa registrazione della sentenza n. 229/2006 emessa dal Tribunale Civile di Catania, con la quale accogliendo la domanda proposta dalla curatela, era stato condannato il convenuto NOME NOMECOGNOME al pagamento, in favore della massa fallimentare, dell’importo di € 455.413,70 oltre rivalutazione ed interessi, e spese di lit e in favore dell’Erario, essendo stato ammesso il fallimento al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.P.R. n. 115/2002.
La curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di liquidazione, eccependo la falsa ed errata applicazione dell’art. 132 del d .P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia), sostenendo che tale norma non si applichi quando le spese sono interamente a carico della parte soccombente (che era, nella fattispecie, la parte non ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato). Ha quindi invocato il combinato disposto degli artt. 59 del d.P.R. 131/86 e 132 del d.P.R. 115/2002, che stabilisce che, qualora il beneficiario risulti vittorioso, le spese di giustizia devono gravare esclusivamente sulla parte soccombente.
La CTP di Catania, con sentenza n. 5280/05/15, ha accolto il ricorso.
La Agenzia ha proposto appello innanzi alla CTR della Sicilia, sezione di Catania, la quale ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la legittimità dell’atto opposto, compensando le spese.
Avverso la suddetta sentenza, parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate
Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380. bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., si deduce la n ullità della sentenza d’appello per violazione combinato disposto degli art. 59 del d.P.R. n. 131/86 e 132 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
1.1. La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la mancata richiesta di registrazione a debito da parte della cancelleria comportasse la responsabilità solidale della curatela nel pagamento dell’imposta di registro, nonostante fosse ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
1.2. La curatela contesta, di fatto, questa decisione, sottolineando che il suo diritto all’esonero era evidente dalla sentenza e che la mancata richiesta da parte del cancelliere che aveva provveduto alla registrazione non poteva pregiudicarlo. Inoltre, il curatore aveva già inviato una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (24/5/2006) per esonerare la curatela, dato che le spese processuali erano a carico della parte soccombente. La curatela ha anche argomentato che, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 131/86, pure l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto richiedere la registrazione a debito, essendo a conoscenza dello status di patrocinio. Infine, l’art. 132 del d.P.R. n. 115/2002 prevede la prenotazione a debito solo in caso di compensazione delle spese processuali; in questo caso, essendo le spese integralmente a carico della parte soccombente, l’Agenzia avrebbe comunque potuto prenotare a debito solo la quota di imposta spettante al soggetto beneficiario.
1.3. Deve osservarsi che l ‘art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1 dispone che : ‘ 1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura (…)’ .
L’art. 132 d.P.R. 115/2002 in tema di spese processuali dispone invece che: ‘ 1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge ‘ .
1.4. Nel caso di specie va rammentato che non vi è stata registrazione della sentenza, e l’avviso di liquidazione consegue proprio alla omissione della registrazione, mentre la sentenza oggetto di imposta aveva visto vittoriosa la parte ammessa al beneficio del patrocinio dello Stato.
1.5. Orbene, in termini più generali questa Corte ha già precisato che, in tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l’imposta all’esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con la conseguenza che tale procedimento di riscossione risulta insuscettibile di assoggettamento al termine di decadenza di tre anni decorrenti dalla richiesta di registrazione ex art. 76, comma secondo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 13 (Cass. 07/08/2008, n. 21306 (Rv. 604703 – 01)).
1.6. Dunque, in coerenza con tale principio si deve affermare,
con riferimento alla vicenda in analisi, il seguente principio di diritto: ‘In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in ipotesi di parte vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio dello Stato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in mancanza di richiesta di registrazione del provvedimento giudiziario, è onere del cancelliere che dispone la registrazione di ufficio, ex art. 10, c. 1, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disporne la registrazione a debito, con la conseguenza che la parte vittoriosa, la quale ha beneficiato dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato , non può ritenersi onerata dal pagamento dell’imposta, che grava interamente sulla parte soccombente’.
In sostanza, anche nell’ipotesi di omessa registrazione a debito non può gravarsi la parte vittoriosa, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al pagamento dell’imposta.
1.7. Ne consegue che la CTR ha errato nell’applicare le norme di cui agli art. 59 del d.P.R. 131/86 e 132 del d.P.R. 115/2002.
1.8. Sussiste dunque il dedotto vizio di violazione di legge.
1.9. Il ricorso va conseguentemente accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c .p.c. con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente, ed annullamento dell’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate.
In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene di dover compensare le spese di merito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie l’originario ricorso della contribuente. Spese di merito compensate.
Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28/02/2025.