Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27229 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
Oggetto: regime premialità – art.10, commi 1 e 9, d.l. n.201/11 – ambito di applicazione – condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 756/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 3059/11/20, depositata in data 22 giugno 2020 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 3059/11/20 veniva rigettato l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 10829/17/2018 con la quale era stato accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE relativo ad imposte per l’annualità 2012 ritenute dovute sulla base di incongruenze emerse dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore per il periodo impositivo.
Il giudice di prime cure considerava assorbente ogni altro profilo l’ applicazione del regime premiale dell’art. 10, comma 9, del d.l. n. 201/2011, con conseguente riduzione dei termini di decadenza per l’attività accertativa. Per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento, si legge in sentenza, con cui erano stati accertati ai fini IRES maggiori redditi imponibili di euro 121.908,00; ai fini IRAP un valore della
produzione di pari valore; ai fini IVA un volume di affari di euro 590,783,00, con l’IVA dovuta di euro 123.786,00 nonché acquisti e importazioni imponibili di euro 254.050,00, con IVA detraibile di euro 53.241,00 recuperando una maggiore imposta evasa di euro 70.545,00 oltre ad una sanzione di pari importo.
La decisione veniva confermata in appello dal giudice del gravame, il quale riteneva applicabile la previsione normativa suddetta per il fatto che alla società era stato applicato lo studio di settore per l’anno 2012, come previsto dall’art. 10, comma 9, d.l. n. 201/2011 e i valori indicati erano ritenuti congrui e coerenti, come richiesto dalla norma per l’accesso al regime premiale di riduzione dei termini decadenziali di accertamento.
RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso, poi ribadito con memoria ex 380.bis cod. proc. civ.
Considerato che:
Con l’unico motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360 , primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione da parte della sentenza dell’art. 10 del d.l. n. 201/2011, dal momento che il regime di premialità previsto dal nono comma dell’articolo non è applicabile alle società di capitali e, in ogni caso, indica una serie di condizioni di ammissione che non sono state provate dalla contribuente.
La censura è affetta da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
2.1. In disparte da profili di inammissibilità derivanti dal fatto che il mezzo di impugnazione non censura bene la sentenza, individuando sì il capo impugnato, ma sostanzialmente riproponendo la tesi già
vagliata dal giudice di merito secondo cui sarebbe applicabile il primo comma dell’art.10 cit., e così non si rapporta in modo approfondito con la ratio della decisione, la quale ha fornito una risposta in diritto affermando che si applica il comma 9, la doglianza è comunque infondata in diritto.
2.2. Ai fini dell’identificazione della pertinente previsione di legge in cui sussumere la fattispecie, il Collegio osserva innanzitutto che l ‘art. 10 del d.l. n. 201/2011, rubricato ‘ regime premiale per favorire la trasparenza’, nel testo in vigore il 28.12.2011 applicabile ratione temporis tenuto conto che le riprese riguardano il 2012, ha disposto al primo comma che «Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’art.5 TUIR, di cui al d.P.R. n.917/86 e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici: (…) ». Per quanto qui interessa, trova così applicazione la lett. e) di cui al comma 1, a norma della quale a partire dal 1° gennaio 2013, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, e dall’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.
3. Il successivo comma 9, inoltre, dispone che «Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi: (…) b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo
57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
La norma di cui al comma 9, chiarisce il successivo comma 10, si applica a due condizioni, non alternative tra loro e che devono coesistere, ossia, in primo luogo, che «il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti». In secondo luogo, che «sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore o degli studi di settore applicabili».
Orbene, un primo profilo emerge già dall’interpretazione testuale ex art.12, comma primo, disp. att. cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE richiamate previsioni, poiché è palese il significato proprio RAGIONE_SOCIALE parole secondo la loro connessione di esse, da cui emerge l’intenzione del legislatore. Sotto un profilo temporale, il primo comma dell’art. 10, L. n.146/1998 non può trovare applicazione nella presente fattispecie, in quanto sia nel suo primo lemma, sia nella successiva lettera e), chiarisce che il beneficio della decurtazione del termine di decadenza può, in astratto, trovare applicazione solo per l’anno di imposta 2013, successivo a quello alla base della presente lite (2012). Al contrario, la norma di cui al nono comma nel testo sopra riportato è applicabile ratione temporis già al periodo di imposta 2012.
Ma è soprattutto in concreto e su di un piano logico che la tesi riproposta dall’Amministrazione finanziaria con il ricorso non convince, a prescindere dal periodo di imposta, sulla base del confronto reciproco
tra le norme dei commi 1 e 9 dell’art.10, le quali non si pongono in un rapporto di mera specificazione tra loro, ma, in via autonoma, prevedono una abbreviazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento in presenza di condizioni diverse, dettagliate rispettivamente ai commi 2 e 10, ed è diversa la platea dei soggetti che possono beneficiarne. In comune, le due norme prevedono un regime speciale in favore del contribuente derogatorio dell’ordinario termine di decadenza dell’azione accertativa, misura premiale che, in linea di principio, dev’essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi.
5.1. Inoltre, benché posposta al nono comma, la norma racchiusa da tale comma è generale nel senso che possono goderne tutti i soggetti, incluse le società di capitali, purché dimostrino le condizioni specificate dalla norma e poi al comma 10.
Al contrario, sul piano soggettivo, la misura premiale regolata dalla norma di cui al primo comma del citato art.10, non è indiscriminata, bensì opera in favore di circoscritte categorie di contribuenti, nella specie ‘svolgenti attività artistica o professionale’, ‘imprenditori individuali’ o, ancora, ‘ attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’art.5’ TUIR e successive modificazioni.
Tirando le fila da quanto sopra ricostruito, la risposta in diritto alla questione posta dalle parti all’attenzione della Corte è che, nell’ambito del regime premiale per favorire la trasparenza di cui all’art.10 di cui al d.lgs. n.201/2011, la norma generale su un piano soggettivo è quella del nono comma dell’art.10. Mentre il comma 1 comporta una estensione dei benefici ivi previsti circoscritta a determinate categorie di soggetti alle condizioni di cui al comma 2, e da tale regime sono escluse le società di capitali, a tutti può applicarsi il beneficio dell’abbreviazione del termine di decadenza dell’accertamento , ai sensi
del comma 9, incluse le società di capitali, purché a) soggette agli studi di settore, b) ci sia la congruità con gli specifici indicatori previsti, c) siano stati regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, e d) non sia stata commessa violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per un reato di cui al d.lgs. 74/2000.
Ne deriva la reiezione della censura in disamina e il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore della controricorrente, spese liquidate in euro 7.600,00 per compensi, 200,00 euro per spese borsuali, spese forfetarie 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME