Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6748 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6748 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto: Tributi
Decadenza dal potere di accertamento – Regime premiale di cui all’art. 10, comma 9, del dl n. 201 del 2011 – condizioni
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 10176 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME (PEC:EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliata presso la Corte di cassazione in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n.2845/06/2024 , della Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, depositata in data 31.10.2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
FATTI DI CAUSA
1 . L’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia aveva accolto parzialmente l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 2343/02/2023 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva rip reso a tassazione costi indebitamente dedotti, ai fini Ires, Irap e detratti ai fini Iva, per gli anni 2016-2018, in relazione a fatture emesse da fornitori ritenuti c.d. cartiere, afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado confermando la legittimità degli avvisi di accertamento relativamente agli anni 2017-2018 e annullando l’avviso relativo al 2016 – ha osservato che: 1) era fondata l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo con riguardo all’avviso emesso per il 2016 (notificato alla società, a mezzo pec, in data 7.10.2022) in quanto, in applicazione del regime premiale di
cui all’art. 10, comma 9, lett. b) del d.l. n. 201/2011, erano ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento (previsti dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. n. 600/73 e dall’art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633/72); in particolare, nella specie, la contribuente aveva provato in atti che lo studio di settore YM05U di appartenenza – rientrante tra quelli indicati nell’allegato n. 1 del Provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 23.5.2017 – fosse congruo e coerente con tutti gli indici di coerenza e di normalità previsti dai decreti di approvazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore per cui l’accertamento relativo al 2016 risultava essere stato notificato tardivamente in data 7.10.2022 fuori termini (dovendo essere notificato entro il 31.12.2021) anche nell’ipotesi in cui avesse trovato applicazione la sospensione a seguito della pandemia ex art. 67 del DL n. 18/2020 ( che aveva previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e, all’ultimo comma, la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 159/2015); sul punto, andava precisato che la previsione di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/2020, era stata superata dall’art. 157 del DL n. 34/2020, conv. dalla legge n. 77 del 2020, poi sostituito dall’art. 22bis, comma 1, d.l. n. 2020 n. 183, inserito dalla legge di conversione n. 21 del 2021, con decorrenza dal 2.3.2021, secondo il quale gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini naturali di decadenza, scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, ≪ sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi ≫ . Pertanto, l’avviso di accertamento relativo al 2016 andava annullato per intervenuta decadenza dei termini di legge, in applicazione del regime premiale di cui all’art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011,’ avendo l’Ufficio a disposizione
tutti i dati per effettuare il controllo sulla regolare compilazione della dichiarazione nei termini indicati’; 2) andava accolto l’appello relativamente agli avvisi di accertamento relativi agli anni 2017-2018.
Resiste, con controricorso, la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, commi 9, 10 e 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 67 D.L. 18/2020 conv. dalla L . 27/2020 e dell’art. 2697 c. per avere la CGT annullato l’avviso di accertamento relativo al 2016 per intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere accertati vo in capo all’Amministrazione ritenendo applicabile alla fattispecie il regime premiale di cui all’art. 10, comma 9, lett.b) del DL n. 201 del 2011, conv. dalla legge n. 214 del 2011; ciò sebbene detta disciplina non fosse applicabile in quanto come eccepito dall’ufficio nelle controdeduzioni in primo grado: 1) difettava la condizione posta dalla lettera b) dell’art. 10, comma 10, del d.l. n. 201/2011, considerando che lo studio di settore YM05U predisposto dalla società contribuente ed allegato al moRAGIONE_SOCIALE Unico NUMERO_DOCUMENTO 2017, redditi 2016, era risultato non coerente rispetto all’indicatore di normalità economica ‘ incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi ‘, il quale presentava un valore calcolato di 206,22, rispetto ad un valore di riferimento di 55,00, dal quale conseguiva un maggior ricavo di euro 2.124,00 ; 2) difettava la condizione posta dalla lettera a) dell’art. 10, comma 10, del d.l. n. 201/2011, non avendo la contribuente indicato fedelmente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, stante la contestazione da parte dell’Ufficio, in relazione all’anno 2016, proprio dell’esposizione di costi fittizi conseguenti all’uso di fatture per operazioni inesistenti. Peraltroevidenzia la ricorrenteanche nel
Provvedimento del 23/05/2017 del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate, con il quale erano state emanate (ex art. 10 comma 12 cit.) le disposizioni attuative per l’anno d’imposta 2016, l’applicazione dei benefici fiscali era stata coerentemente subordinata alla veridicità dei dati utilizzati nella compilazione del moRAGIONE_SOCIALE studi di settore.
Ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, la tempestività della notifica, in data 7.10.2022, dell’avviso per il 2016 , in applicazione degli ordinari termini di decadenza ex art. 43 del DPR n. 600/73.
S econdo l’RAGIONE_SOCIALE, andava anche considerato che l’esposizione di costi non effettivamente sostenuti integrava l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, con conseguente configurabilità di una ulteriore ragione di inapplicabilità dell’abbreviazione dei termini al caso di specie.
Infine, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, anche a volere ritenere l’applicabilità nella specie del regime premiale, tenuto conto che l’art. 151, comma 1, del d.l. 34/2020, aveva prorogato fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione disposta dall’art. 67, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 conv. dalla legge n. 27 del 2020, il termine di decadenza dal potere di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE sarebbe scaduto il 26 marzo 2023 e non il 31 dicembre 2021 come erroneamente affermato dalla CGT.
1.1.In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento al motivo di ricorso in base alla considerazione che l’RAGIONE_SOCIALE tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione con particolare riguardo all’ applicabilità alla fattispecie del regime premiale di cui all’art. 10, comma 9, del d.l. n. 201/2011 .
1.2. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.3. Ai sensi dell’art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, «Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi: (…) b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
1.4. Il successivo comma 10, chiarisce, altresì, che la disposizione del comma 9 si applica a condizione che «a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti»; «b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore o degli studi di settore applicabili».
1.5 . Il comma 12 dell’art. 10 dispone che «12. (…) Con provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita’ svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione».
1.6. La disposizione normativa consente, pertanto, l’abbreviazione dei termini previsti dalla legge soltanto allorquando ricorrano entrambe le condizioni previste dal comma 10 dell’art. 10 cit.
1.7. A tal riguardo, questa Corte ha statuito il seguente condividibile principio di diritto: «In tema di accertamento a mezzo studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevista dall’art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente»’ (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28457 del 2024).
1.8. Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado non si è attenuta al suddetto principio di diritto avendo annullato l’avviso di accertamento emesso per l’annualità 2016 per intervenuta decadenza dell’Amministrazione (essendo stato notificato in data 7.10.2022 oltre il termine ultimo del 31.12.2021) in ragione dell’ applicazione alla fattispecie del regime premiale di cui all’art. 10, comma 9, del d.l. n. 201/2011 in quanto ‘ come dedotto e provato in atti dalla società contribuente per l’anno di imposta 2016, la medesima era risultata congrua e coerente a tutti gli indici considerati ai fini degli studi di settore ‘ , e, in particolare, lo studio YM05U di appartenenza della contribuente – rientrante tra quelli indicati nell’allegato n. 1 del Provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 23 maggio 2017 -era risultato coerente con tutti gli indicatori di normalità previsti dallo studio medesimo; ciò senza verificare la sussistenza dell ‘altra condizione sub a) del comma 10 dell’art. 10 cit. relativa alla necessaria fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove, nel caso di specie, era stata contestata, (anche) per l’annualità 2016, l’esposizione di costi fittizi conseguenti all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
1.9. Peraltro, si aggiunga che -come correttamente osservato dalla difesa erariale -l’esposizione di costi non effettivamente sostenuti integra l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 cod. proc. pen. per uno dei
reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, con conseguente inapplicabilità dell’abbreviazione dei termini anche per questa concorrente ragione.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026
Il Presidente NOME COGNOME