Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29254 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
NOME RIMBORSO -IRAP 2010-2011-20122013.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20941/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro FIRENZE RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE del legale rappresentante protempore, non costituita,
–
intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 141/2019, depositata il 29 gennaio 2019; udita la relazione svolta udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 2023 ex art. 23, comma 8-
bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal AVV_NOTAIO; dato atto che il Pubblico Ministero, in RAGIONE_SOCIALE del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in data 30 dicembre 2014, presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEUfficio Territoriale di RAGIONE_SOCIALE 2, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, istanza di rimborso con la quale chiedeva la restituzione dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2010 -2011-20122013 per complessivi € 15.224,23, sulla base de ll’applicabilità dell’art. 10 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive), relativo agli enti non commerciali, anziché dell’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 446/1997, relativo alle RAGIONE_SOCIALE di capitali.
Formatosi il silenziorifiuto sull’istanza in questione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 165/2017, depositata il 13 febbraio 2017, lo rigettava, compensando le spese di lite.
Interposto gravame dalla contribuente, nonché appello incidentale da parte dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 141/2019, pronunciata in data 19 novembre 2018 e depositata in segreteria il 29 gennaio 2019, accoglieva l’appello incidentale, dichiarando tardiva l’istanza di rimborso con riferimento all’IRAP per l’anno 2010; accoglieva altresì parzialmente l’appello principale, riconoscendo il rimborso
dell’IRAP di € 3.687,26 per l’anno 2011, di € 7.406,62 per l’anno 2012 e di € 1.444.47 per l’anno 2013, con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Non si è costituita in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
Per la discussione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 15 giugno 2023.
Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato quindi trattato in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8bis , del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 446/1997, nonché dell’art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art 73, comma 1, lett. a ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui reddi ti), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. AVV_NOTAIO civ.
Sostiene, in particolare, l’Ufficio che il rinvio operato, dal citato art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 alle «altre disposizioni tributarie riguardanti le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» non possa ricomprendere l’art. 10 del d.lgs.
n. 446/1997, in quanto questo non riguarda peculiarmente le RAGIONE_SOCIALE, ma tutti gli enti non commerciali in genere.
2. Il motivo è fondato.
L’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 dispone che «Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applicano anche alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituite in RAGIONE_SOCIALE di capitali senza fine di lucro».
La norma suddetta, pertanto, rende applicabile alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituite in RAGIONE_SOCIALE di capitali senza fine di lucro (come la RAGIONE_SOCIALE contribuente) non solo la legge n. 398/1991, ma anche le altre disposizioni disciplinanti il regime fiscale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non opera la legge n. 398/1991, in quanto disciplinante il regime forfettario a cui detta RAGIONE_SOCIALE non poteva optare, in virtù del superamento del limite annuo degli introiti di € 250.000,00 vigente ratione temporis (circostanza pacifica).
Le altre disposizioni tributarie espressamente richiamate dall’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 per le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE restano, quindi, l’art. 148, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, secondo cui «Per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano
commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre RAGIONE_SOCIALE che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati», e l’art. 149 dello stesso d.P.R. n. 917/1986, disciplinante le condizioni per la perdita della qualifica di ente non commerciale, che non si applicano, per espressa previsione della norma, alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue, pertanto, che l’inciso «…e le altre disposizioni tributarie riguardate la RAGIONE_SOCIALE … » indicato nel citato art. 90, comma 1, l. n. 289/2002 si riferisce solo ed esclusivamente alle norme fiscali peculiarmente disciplinanti il regime fiscale di tali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non anche di tutti gli enti non commerciali. L’art. 90, comma 1, cit., dunque, non rinvia all’art. 10 del d.lgs. n. 446/1997, che regolamenta in generale il calcolo della base imponibile dell’IRAP di tutti gli enti non commerciali, senza indicare un particolare regime giuridico per le RAGIONE_SOCIALE. Tale norma, pertanto, si applica solo alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che rientrano nel novero degli enti non commerciali ex art. 3, comma 1, lett. e ), d.lgs. n. 446/1997, ma giammai alle RAGIONE_SOCIALE costituite sotto forma di RAGIONE_SOCIALE di capitali che soggiacciono, invece, alle
disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e RAGIONE_SOCIALE di capitali, tra cui l’art. 5 d.lgs. n. 446/1997.
In conclusione, pertanto, in base all’art. 90, comma 1, legge n. 289/2002, si può così ricostruire il regime fiscale applicabile alle RAGIONE_SOCIALE costituite in RAGIONE_SOCIALE di capitali senza scopo di lucro: a ) si applica il regime fiscale degli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a ), d.P.R. n. 917/1986 in tutti i casi in cui non è previsto un peculiare regime fiscale per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come gli artt. 148 e 149 dello stesso d.P.R. n. 917/1986, a cui rinvia l’art. 90, comma 1, legge n. 289/2002, che rende applicabili anche alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituite in RAGIONE_SOCIALE di capitali le norme tributarie peculiari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b ) s i applica, se vi è l’opzione ed i requisiti oggettivi, il regime fiscale di cui alla legge n. 398/1991; c ) non si applicano le norme regolatrici del regime fiscale previsto per gli enti non commerciali in generale, come l’art. 10 d.lgs. n. 446/1997.
3. Il ricorso in esame deve quindi essere accolto, con l’affermazione del seguente principio di diritto: «L’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002, nel richiamare le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le RAGIONE_SOCIALE, non rich iama anche l’art. 10 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di IRAP, il quale riguarda tutti gli enti non commerciali, senza indicare un particolare regime giuridico per le RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima norma, pertanto, si applica solo alle RAGIONE_SOCIALE che rientrano nel novero degli enti non
commerciali in base all’art. 3 , comma 1, lett. e ), del d.lgs. n. 446/1997, ma giammai alle RAGIONE_SOCIALE costituite in RAGIONE_SOCIALE di capitali, che soggiacciono alle disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e RAGIONE_SOCIALE di capitali tra cui l’art. 5 del suddetto d.lgs. n. 446/1997».
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE all a rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.