Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29378 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29378 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14898/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 2559/2020, depositata il 25/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già dipendente RAGIONE_SOCIALE e titolare di pensione di vecchiaia, nonché di pensione RAGIONE_SOCIALE, per essere stato iscritto al RAGIONE_SOCIALE il personale dell’RAGIONE_SOCIALE dal 1973 al 1999, impugnava il silenzio rifiuto dell’Amminis trazione sulla richiesta di restituzione della maggior Irpef per gli anni dal 2015 al 2018 per le somme trattenute in eccedenza sulla pensione RAGIONE_SOCIALE, per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, co mma 6, d.lgs. 5/12/2005, n. 252, con decorrenza dall’1/01/2007.
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso, sul presupposto della applicabilità della agevolazione ai soli soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/12/2005, n. 252.
La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello del contribuente.
In particolare, i giudici di appello ritenevano sussistente il diritto del predetto a fruire del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5/12/2005 , n. 252.
Contro tale decisione ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, con due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso e memoria ex art. 380.1 bis depositata in data 29/09/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata che non ha considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999 (con la precisazione che la gestione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE era stata soppressa a partire dal 1°/10/1999), sicché, come previsto dall’art.
23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime tributario agevolato di cui all’articolo 11.
Con il secondo motivo di ricorso [‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, com ma 6, e 23, comma 6 del D. Lgs. n. 252 del 2005, in relazione all’art. 1, comma 1, lett. c) e 2 lett. i) e p) della l. n. 243 del 2004, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.’, censurando l’errore della sentenza impugnata nel ritenere che per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni la mancata emissione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. p), della legge n. 243 del 2004, avesse comportato l’automatica applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per tardività.
Questa Corte regolatrice ha già avuto ripetutamente occasione di chiarire che ‘in tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno’ (Cass. sez. V, 2.7.2014, n. 15026; conf., tra le altre e da ultimo, Cass. sez. V, 28.4.2023, n. 11284 e Cass., sez. V., 19/07/2023, n. 21256).
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
4.1. Occorre premettere che la Corte costituzionale con la sent. n. 218 del 2019 ha dichiarato l’incostituzionalità del precitato art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella misura in cui,
differenziando il regime fiscale RAGIONE_SOCIALE pensioni complementari erogate in favore dei dipendenti pubblici e RAGIONE_SOCIALE analoghe pensioni corrisposte ai dipendenti del settore privato, determinava una irragionevole disparità di trattamento.
Vanno inoltre richiamati i recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo RAGIONE_SOCIALE pensioni integrative degli ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955, Cass. 30/11/2022, n. 35254 e da ultimo da Cass. 31/07/2023 n. 23243).
Con ordinanza di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTR di Latina, il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha avallato il sopracitato orientamento affinato da questa Corte (cfr. Corte cost. n. 257/2022, depositata il 20 dicembre 2022, § 3.4).
4.2. Sulla premessa che l’art. 64 della l. 17/05/1999, n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul cd. parastato), compresa la gestione speciale istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE, è il caso di richiamare l’art. 23, comma 7, d.lgs. 5/12/2005, n. 252, che recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: b) ai montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data».
D’altro canto, l’art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede comunque che ‘Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti RAGIONE_SOCIALE
prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti’.
4.3. Risulta dal controricorso (cfr. pag. 1) che il contribuente ‘è stato iscritto al RAGIONE_SOCIALE Integrativo dal 1973 al 1999′.
Il contribuente, dunque, è un ‘vecchio iscritto’ a ‘vecchio fondo’, e cioè al fondo RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_SOCIALE (come sopra indicato) soppresso dall’1/10/1999, ed è chiaro quindi che i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30/09/1999.
Trova quindi applicazione (a mente del settimo comma dell’articolo 23, disposizione che meglio si attaglia al caso di specie rispetto al precedente quinto comma, poiché la fattispecie riguarda un ‘vecchio iscritto’ ad un fondo soppresso nel 1999) il regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso.
4.4. Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez. U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. 27/01/2002, n. 2371; Cass. 11/02/2021, n. 3453; Cass. 02/04/2020 n. 7653) -occupandosi (di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti RAGIONE_SOCIALE iscritti ai fondi pensione denominati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale -ha chiarito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la ‘sorte capitale’, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.».
In conclusione, la sentenza, in accoglimento del ricorso, va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023.