Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1894 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1894 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14057/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10156/2023, depositata l’ 11 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Il 12 febbraio 2021 l’Ufficio notificava ad NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante dell ‘ RAGIONE_SOCIALE , l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale -alla luce dei rilievi mossi con il processo verbale di constatazione del 28 febbraio 2019 redatto dall’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -accertava per l’anno d’imposta 2015 maggior i imposte a fini IRES pari ad euro 12.725,00, IRAP pari a euro 2.167,00 e IVA pari a euro 30.030,00, maggiori ritenute per euro 24.948,00 e irrogava sanzioni amministrative pecuniarie par a euro 59.459,40 ed euro 400,00. Più precisamente, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze del processo verbale, l’Ufficio disconosceva alla RAGIONE_SOCIALE il regime impositivo agevolato previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, che richiama la legge 16 dicembre 1991, n. 398 e, conseguentemente, rideterminava il reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio notificava l’avviso anche ai soci fondatori , nonché membri del Consiglio Direttivo, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di autori RAGIONE_SOCIALE violazioni e/o coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c.
-L’RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 7541/04/2021, rigettava il ricorso.
-Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Con sentenza n. 10156/06/23, depositata in data 11 dicembre 2023, la Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia respingeva l’appello , confermando la sentenza impugnata.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste l’Ufficio con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 398/91 e art. 148, comma 8 del d.P.R. n. 917 del 1986 e art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado escluso l’applicazione dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche nonostante la presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali in capo all’RAGIONE_SOCIALE .
1.1. -Il motivo è inammissibile.
Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della l. n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell’RAGIONE_SOCIALE quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell’art. 111, comma 4quinquies (oggi art. 148, comma 8) d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità RAGIONE_SOCIALE regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l’esigenza
di una verifica in concreto sull’attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente d.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata (Cass. n. 30008/2021).
Nel caso specifico, come accertato in seno al processo verbale di constatazione, è risultato che i fruitori dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE in realtà non rivestivano sempre la qualità di soci. Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE non è stata in condizione di documentare adeguatamente il versamento RAGIONE_SOCIALE quote sociali e la pluralità dei soci, la democraticità della vita sociale, la tracciabilità dei movimenti finanziari sopra i limiti di legge, e infine la regolare tenuta di una necessaria contabilità separata RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Legittimamente quindi è stato negato il carattere non commerciale dell’attività svolta dalla odierna ricorrente.
-Con il quarto motivo si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di pronunciarsi sui motivi riguardanti l’espressa richiesta di detrazione dei costi forfettari e di detrazione dell’IVA.
2.1. -Il motivo è fondato.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024).
Nel caso di specie sussiste senz’altro l’ omessa pronuncia in relazione ai profili denunciati e la questione risulta rilevante ai fini della controversia (Cass. n. 10290/2025), né si verte in un’ipotesi di assorbimento proprio o improprio sui motivi relativi alla richiesta di detrazione dei costi forfetari e dell’IVA .
-Con il quinto motivo si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado reso una pronuncia affetta da vizio di motivazione meramente apparente laddove non specifica l’iter logico giuridico in virtù del quale ha statuito la natura commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE.
3.1. -Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione così come dedotta, avendo la Corte di giustizia tributaria fornito una specifica motivazione, nel rispetto del «minimo costituzionale», in ordine alla natura ‘commerciale’ dell’RAGIONE_SOCIALE.
-L’accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo in quanto correlati al motivo accolto (con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, c. 4, del T.U.I.R. 917/86 e dell’art. 53 della Cost. alla luce della intervenuta sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023 della Corte costituzionale, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riconosciuto all’ASD i costi forfetari nonostante abbia statuito la ‘natura commerciale’ dell’RAGIONE_SOCIALE . Con il terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 1, 2 e 4 , del d.P.R. del 1973, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riconosciuto all’ASD il diritto alla detraibilità dell’IV A, nonostante abbia statuito la ‘natura commerciale’ dell’RAGIONE_SOCIALE ).
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione all’unico motivo accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME