Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE
sportiva – requisiti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22860/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME che ricorre anche in proprio, entrambi rappresentati e difesi come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 514/01/16 depositata in data 01/03/2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la contribuente e il suo legale rappresentante, tenuto in solido, impugnavano i distinti avvisi di accertamento notificati per IRES, IVA e IRAP con i quali l’Ufficio rideterminava per l’anno 2010 le imposte dovute in capo all’RAGIONE_SOCIALE qui controricorrente, conseguentemente in capo al legale rappresentante solidalmente responsabile, richiedeva i relativi interessi ed irrogava le sanzioni di legge poiché da una verifica della contabilità era stata esclusa l’RAGIONE_SOCIALE dal regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991;
-il giudice di primo grado accoglieva le impugnazioni;
-proponeva appello l’Amministrazione finanziaria;
-con la pronuncia qui gravata il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo insussistenti le violazioni contestate in sede di verifica, la cui presenza secondo l’Ufficio avrebbe provocato la decadenza della contribuente dal regime tributario agevolato previsto ad hoc ;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi di impugnazione;
-l’ RAGIONE_SOCIALE e il suo legale rappresentante, in proprio, resistono entrambi con unico controricorso;
Considerato che:
-il primo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione degli artt. 2700 c.c., 32 c. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, 21 c. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto provata la regolare movimentazione RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di rilievo in forza dell’esistenza di un foglio Excel che in quanto scrittura proveniente
dal contribuente doveva ritenersi non probante a suo favore ex art. 2709 c.c.;
-il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ridotto a meri indizi, disconoscendone l’idoneità a determinare presunzioni, gli elementi dedotti dall’Ufficio per dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE violazioni addebitate al contribuente;
-il terzo motivo denuncia ancora la violazione dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello affermato senza alcuna spiegazione che tutte le operazioni di prelevamento e di versamento superiori a euro 516,46 sono state effettuate con assegni bancari, bonifici e carta di credito bancomat, mentre il PVC -avente pubblica fede – affermava esattamente il contrario;
-va per primo esaminato, in quanto dirimente ai fini del decidere, il terzo motivo di impugnazione;
-lo stesso è fondato quanto alla denuncia del vizio motivazionale che propone;
-in primo luogo, va osservato che la censura risulta ammissibile, ancorchè (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24493 del 05/10/2018) cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., dal momento che l’articolazione del motivo, in concreto, evidenzia specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME -3 -venendo all’esame del contenuto della censura, rileva il Collegio che effettivamente la CTR ha qui da un lato condiviso la ricostruzione operata dal PVC quanto all’accertamento secondo il quale alcune fatture sono risultate pagate con mezzi tracciabili
(quelle indicate in sentenza); d’altro canto, però, nell’escludere da tale gruppo le restanti fatture, essa RAGIONE_SOCIALE non ha tratto da tale accertamento la logica conclusione che de discendeva, vale a dire la sussistenza -per tali documenti contabili -di irregolarità nel loro pagamento, che risultava non operato con strumenti tracciabili;
-ciò operando, il giudice del merito ha in realtà mancato del tutto di motivare sul punto, non evincendosi dalla sentenza impugnata le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali a fronte di tali violazioni riguardanti le fatture appena citate si è ritenuta comunque la situazione regolare;
-neppure può trovare accoglimento il principio del c.d. favor rei , ai sensi dell’art. 3 del d. Lgs. n. n. 472 del 1997, attesa la modifica normativa successivamente intervenuta in forza dell’art. 25 della L. n. 133 de 1999, invocato in controricorso, che ha escluso la decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE dal trattamento fiscale agevolato per la medesima condotta, residuando per la violazione le soie sanzioni amministrative previste dall’art. 11 del d. Lgs. n. 471 del 1997. La difesa della contribuente sostiene che quella decadenza costituiva, in sintesi, una sanzione impropria, a cui sarebbe pertanto applicabile il principio mitigatore del favor rei . La pur suggestiva prospettazione incontra in realtà i limiti interpretativi sulla natura di sanzione impropria RAGIONE_SOCIALE ipotesi di decadenza da regimi di fiscalità di vantaggio, la quale, più che una “sanzione”, costituisce con maggior pertinenza un aggravamento tout court dell’obbligo impositivo, quando non risultino rispettate le condizioni prescritte dalla legge;
-concludendo, va accolto il terzo motivo di ricorso, dal quale discende la cassazione della pronuncia impugnata;
-i restanti motivi sono conseguentemente assorbiti nella statuizione che precede;
RAGIONE_SOCIALE COGNOME -4
p.q.m.
accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità; dichiara assorbiti i restanti motivi.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.