Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 686 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 686 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3035/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 722 del 2021 depositata il 21 giugno 2021 non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla CTP di Macerata, dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, notificatole dall’RAGIONE_SOCIALE il 21.12.2011, con cui era stato determinato un reddito di impresa di euro 63.203,00 per l’anno di imposta 2006, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute per IRES, IRAP e IVA e irrogazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, in ragione della verificata inesistenza da parte della RAGIONE_SOCIALE, con processo verbale di constatazione del 19.6.2010, dei presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991.
La CTP di Macerata aveva respinto il ricorso della contribuente sull’assunto che non avesse dimostrato l’esistenza dei presupposti per godere dell’agevolazione in quanto si era limitata ad affermazioni non supportate da documentazione utilizzabile ai fini del giudizio.
RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, aveva riformato la sentenza di primo grado e accolto il ricorso, ritenendo che le verifiche dell’ufficio fossero state superate dalle risultanze della documentazione prodotta dalla contribuente nella fase dell’accertamento con adesione di cui non era stato esaminato il contenuto e che si fosse concluso per la decadenza dal regime fiscale agevolato ‘ su basi prettamente formalistiche ‘ .
LRAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, e l’RAGIONE_SOCIALE contribuente non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 32 c. 3 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 comma 4 d. P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 2704 c.c.
La CTR avrebbe violato il precetto normativo che preclude l’utilizzabilità in sede processuale della documentazione non esibita dal contribuente in fase di verifica, sancito dall’art. 32 c. 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e da ll’art. 51 comma 4 d. P.R. n. 633 del 1972, dal momento che aveva deciso sulla base della documentazione relativa al libro soci, ai verbali dell’assemblea e al rendiconto dell’esercizio 2006, prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE solo nella fase dell’accertamento con adesione e non esibita in riscontro agli inviti rivoltile da ll’Ufficio nel corso della verifica , senza aver invocato alcuna causa impeditiva a lei non imputabile. La documentazione, in questione, era stata, peraltro, utilizzata dalla CTR ai fini del giudizio nonostante la mancanza di data certa che la rendeva inopponibile al fisco, in violazione dell’art. 2704 c.c.
1.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e violazione dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., in mancanza della riproduzione e richiamo nel corpo del ricorso per cassazione della parte degli atti e documRAGIONE_SOCIALE processuali da cui risultano tempi, modalità e contenuto degli inviti alla produzione della documentazione rilevante ai fini della verifica che sarebbero stati rivolti alla contribuente, onde permettere alla Corte di valutare, sulla base degli atti, la fondatezza della censura.
1.3. L’art. 32 comma 3 dpr 600/1973 , nella versione vigente ratione temporis , applicabile anche alle imposte indirette per effetto del richiamo operato dall’art. 51 dpr 633/1972 , stabilisce che <>
La norma prevede, quindi, una specifica causa di inutilizzabilità nel procedimento amministrativo e giudiziario della documentazione che il contribuente si sia rifiutato di esibire nel corso della verifica dietro espresso invito e relativo avvertimento dell’Ufficio.
1.4. Con riguardo alla valutazione della contestazione dell’utilizzabilità in giudizio della documentazione prodotta dal contribuente mossa dall’Amministrazione finanziaria , la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata insegna che, <> ( Cass. n. 16757 del 2021, Cass. n. 5416 del 2024).
1.5. Pertanto, se la produzione dei documRAGIONE_SOCIALE sia mancata nel corso della verifica e non a seguito di un espresso invito a dare chiarimRAGIONE_SOCIALE e documentazione, l’ RAGIONE_SOCIALE deve provare anche l’esi stenza di un comportamento del contribuente equiparabile al rifiuto di produrre la documentazione.
Ne deriva che l’Amministrazione finanziaria, nel ricorso per cassazione ove lamRAGIONE_SOCIALE la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve specificare le modalità con cui la documentazione contestata è stata richiesta in sede di verifica con il relativo avvertimento e le circostanze idonee a comprovare il rifiuto del contribuente di esibirla.
1.6. Nel caso di specie l’A mministrazione finanziaria, nell’esporre il motivo di ricorso, si è limitata a richiamare in nota l’avvertimento prestampato contenuto nel processo verbale di constatazione della RAGIONE_SOCIALE senza in alcun modo specificare, come, quando e con quale contenuto erano state avanzate alla contribuente le richieste di esibizione nel corso della verifica né quali erano state le sue risposte.
1.7. Analoga ragione di indeterminatezza della doglianza sussiste con riferimento alla pretesa violazione dell’art. 2704 c.c. svolta dalla ricorrente senza in alcun modo specificare quali sarebbero i documRAGIONE_SOCIALE posti a fondamento della decisione, inopponibili per difetto di data certa.
Il motivo incorre, quindi, in difetto di specificità e di autosufficienza.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , dell’art. 1 legge n. 398 del 1991, dell’art. 148 commi 1,2,3 Tuir e dell’art. 90 legge n. 289 del 2002, in combinato disposto con l’art. 2697 e l’art. 2727 c.c.
La decisione della CTR sarebbe erronea laddove ha ritenuto applicabile alla ASD il regime fiscale agevolato in mancanza di prova, che il contribuente aveva l’onere di fornire, dell’esistenza dei presupposti della normativa di riferimento sotto il profilo formale e sostanziale. Nel corso del giudizio erano rimasti privi di supporto probatorio sia i presupposti formali richiesti per
l’applicazione del regime agevolato, quali la dicitura RAGIONE_SOCIALE nella denominazione sociale, l’effettiva spedizione degli avvisi di convocazione RAGIONE_SOCIALE assemblee agli iscritti, la resa annuale del conto, la tracciabilità RAGIONE_SOCIALE operazioni bancarie, sia il presupposto sostanziale dell’effettivo svolgimento da parte dell’ente di attività non commerciale diretta all’attuazione degli scopi istituzionali verso gli iscritti e cioè dell’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza scopo di NOME.
2.1. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione su fatti oggetto di discussione e decisivi per il giudizio, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe trascurato del tutto di vagliare il fatto complesso costituito dalle molteplici circostanze tutte decisive e oggetto di contestazione relative alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione del regime agevolato.
2.3. Il secondo ed il terzo motivo, strettamente connessi in quanto volti sostanzialmente a muovere la stessa censura, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
2.4. Le norme di cui la ricorrente lamenta la violazione prevedono ai fini del riconoscimento del regime fiscale agevolato alle RAGIONE_SOCIALE il possesso di una serie rigorosa di requisiti formali oltre che il presupposto sostanziale dell’effettivo esercizio di attività senza fine di NOMEo che è onere del l’RAGIONE_SOCIALE contribuente provare secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c., trattandosi della fruizione di un regime fiscale agevolato.
La giurisprudenza della Corte in materia è consolidata nell’affermare che <> ( Cass. 28723 del 2025; Cass. n. 31924 del 2024; Cass n. 6361 del 2023; Cass. n. 30008 del 2021). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5. Pertanto, l’accertamento dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato e RAGIONE_SOCIALE relative esenzioni deve essere compiuto, innanzitutto, verificando la ricorrenza sul piano formale di tutti i requisiti richiesti:
(i) dall’art. 1 l egge n. 398 del 1991, nella versione vigente ratione temporis , cioè l’affiliazione alle RAGIONE_SOCIALE o agli RAGIONE_SOCIALE e l’osservanza del limite quantitativo di provRAGIONE_SOCIALE conseguiti nell’esercizio di attività commerciali,
(ii) dall’art. 148 comma 8 Tuir e dall’art. 90 commi 17 e 18 della legge n. 289 del 2002 e cioè l’indicazione nella denominazione sociale della finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , la previsione dell’ oggetto sociale riferito all’organizzazione di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la previsione nell’atto costitutivo o nello statuto RAGIONE_SOCIALE clausole volte ad assicurare il divieto di distribuzione degli utili, l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento ad RAGIONE_SOCIALE con finalità analoghe, l’intrasmissibilità della quota associativa, la disciplina del rapporto associativo atta a garantirne l’effettività e degli organi associativi atta a garantirne la democraticità, l’obbligo di redigere ed approvare i l rendiconto annuale.
Poi, all’esito della verifica dei requisiti formali , va accertata la ricorrenza anche in concreto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche delineate nello statuto verificando che l’RAGIONE_SOCIALE vi si conformi effettivamente attraverso l’esercizio di un’attività senza fine di NOMEo, in particolare, esaminando le attività RAGIONE_SOCIALE effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell’ente sono erogate e l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche soggettive dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( Cass. n. 6361 del 2023; Cass. 31924 del 2024; Cass. 11078 del 2024; Cass. n. 19395 del 2025; Cass. 5883 del 2025; Cass. n. 62 del 2025).
2.6. Nel caso di specie la CTR si è discostata dai principi richiamati violando le previsioni relative ai presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato e la previsione relativa alla ripartizione dell’onere della prova .
La sentenza impugnata ha, infatti, prima posto a carico dell’Ufficio l’onere di ‘ dimostrare che dietro lo schermo di ente non NOMEativo si esercita una vera e propria attività di impresa..’ e poi, equivocando sul tenore dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, ha ritenuto di poter
prescindere dall’accertamento dell’esistenza o meno dei requisiti formali contestati dall’Amministrazione finanziaria, in presenza di taluni indici di effettività dell’attività di RAGIONE_SOCIALE senza scopo di NOMEo.
Il ricorso va, dunque, accolto in relazione al secondo motivo e terzo motivo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo motivo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME