Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4400 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4400  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6376/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e  difende  e  quindi domiciliata  ex  lege  presso  la  cancelleria  della  Corte  di  cassazione (EMAIL)
-controricorrente- avverso  la  SENTENZA  di  CORTE  DI  GIUSTIZIA  TRIBUTARIA  di SECONDO  GRADO  della  CAMPANIA  n.  378/2024  depositata  il 10/01/2024.
Udite  le  conclusioni dell’AVV_NOTAIO per  l’AVVOCATURA dello STATO, dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e del Sost. Proc. Gen. Dr. NOME  COGNOME  per  la  PROCURA  GENERALE  della  CORTE  di CASSAZIONE, all’udienza del 20/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ( hinc: CGT), con la sentenza n. 378/2024 depositata in data 10/01/2024, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 1176/2022, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro quattro avvisi di pagamento (aventi per oggetto il recupero di accise e IVA) e sanzioni per un totale complessivo di Euro 1.238.922,56.
La CGT, ritenuto che la questione rilevante -interessata dai primi tre motivi di appello -fosse da individuare nel momento della cessazione del transito unionale esterno, ha richiamato gli artt. 233, par. 2, e 236 CDU e le disposizioni contenute nel titolo settimo, capo secondo, sezione seconda (e in particolare della quarta sottosezione) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 emesso ai sensi dell’art. 236 CDU , ritenendo, invece, che il Manuale operativo non costituisse fonte del diritto unionale. Ha quindi rilevato che:
-in base all’art. 233, par. 2, CDU il momento finale del regime di transito si ha quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione. Di conseguenza, la cessazione del transito si ha in ragione della messa a disposizione dell’ufficio di destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 306 Reg. esec. (UE) n. 2015/2447 del 24/11/2015. Una volta eseguita la presentazione ex art. 307 Reg. (UE) n. 2015/2447 appena citato, l’ufficio d oganale è tenuto a fare i controlli ex art. 308 e 309 Reg. n. 2015/2447. La CGT rileva, quindi, che: « i controlli doganali sulla merce messa a disposizione hanno proprio lo scopo di appurare la regolarità del transito (verificare se la merce indicata nel DAT sia presente o smarrita in tutto o in parte, se i sigilli siano integri, ecc.), e sono rimessi agli Uffici doganali di destinazione che possono decidere se operare i controlli o meno.» ;
 nel  caso  in  esame  (sulla  base  RAGIONE_SOCIALE  indicazioni  contenute  nel Manuale Operativo della Commissione) risulta che siano stati inseriti nel  sistema  AIDA  (la  piattaforma  italiana  che  applica  il  sistema NCTS) i DAT presentati all’ufficio doganale: si tratta di circostanza pacifica, perché in ciascuno dei quattro avvisi impugnati è ammesso che lo stato della DAT è «CA».
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE) ha infatti rilevato che il documento di transito è stato accettato e registrato, in via informatizzata, presso l’ufficio doganale di destinazione, con contestuale attivazione del circuito doganale di controllo. In caso di controllo automatizzato, senza verifica fisica RAGIONE_SOCIALE merci (come avvenuto nel caso in esame) il documento risulta registrato. Tale registrazione indica la conclusione del regime di transito materiale, attestando l’arrivo in dogana RAGIONE_SOCIALE me rci che, da quel momento, sono a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione, assolvendo così a quanto previsto dalla legislazione unionale;
– la distinzione tra conclusione e appuramento del regime di transito è  meramente  di  fatto:  la  conclusione  è  la  materiale  messa  a disposizione all’ufficio doganale di destinazione, mentre l’appuramento  si  concretizza  nell’eventuale  controllo  nei  termini stringenti previsti nell’art. 306 Reg. esec. (UE) n. 2015 /2447. Nel caso in esame sia la conclusione che l’appuramento del regime di transito risultano  concluse,  in  quanto  non  risulta  tramesso  l’esito negativo del controllo;
-la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE secondo la quale è stata eseguita solamente la registrazione del documento di transito per come presentato all’ufficio doganale, senza aver mai dichiarato o dato per accertato che la merce fosse effettivamente arrivata al porto di Salerno -non è condivisibile: la registrazione del DAT implica anche la presentazione della merce, dovendosi attivare il controllo. Difatti, la registrazione del messaggio di arrivo mediante l’inserimento in AIDA presuppone che ‘qualcosa’ sia stata messa a disposizione, con la conseguenza che non si può affermare che la merce non sia stata presentata alla dogana, considerato anche che l’appuramento deve avvenire ed essere comunicato all’ufficio doganale di partenza in
termini stringenti e perentori, trascorsi i quali deve  ritenersi appurato il transito;
-la prova dell’esito negativo del controllo e del tempestivo messaggio all’Ufficio Doganale di partenza incombeva sull’RAGIONE_SOCIALE , che non ha dedotto o provato l’esecuzione di tale controllo. L’RAGIONE_SOCIALE ha, invece, depositato una comunicazione mod. TC NUMERO_DOCUMENTO con protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO del 19 aprile 2019 relativa all’operazione di transito , dove si legge che quest’ultima è finita e si dichiara competente per il recupero per il mancato appuramento del regime di transito per mancata uscita di merce non unionale dal territorio comunitario. Ad avviso della CGT proprio tale documento evidenzia la tardività rispetto ai tre giorni previsti in ambito regolamentare, dal momento che l’operazione di transito era pervenuta il 13/04/2018 e la nota è del 19/04/2019. Inoltre, la dichiarazione di competenza da parte dell’ufficio di partenza del successivo 28/08/2019 pervenuta all’ufficio di Salerno il 10/09/2019 è fondata sul fatto della mancata uscita dal territorio e, quindi, non sul regime di transito come normativamente definito. Tale documento non è, pertanto, idoneo a documentare -seppure per un’unica operazione la contestazione all’ufficio doganale di partenza del mancato appuramento del regime di transito;
-l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto produrre , per ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni di transito contestate, il messaggio che il Manuale operativo indica come NUMERO_DOCUMENTO e l’eventuale messaggio di esito negativo del riscontro; – una volta concluso il transito con la presentazione RAGIONE_SOCIALE merci in dogana e la fase di appuramento, la constatata sparizione è successiva, cioè riferita al momento dell’imbarco, come sostenut o dall’RAGIONE_SOCIALE, che contesta la mancata inclusione della merce nel manifesto di carico. La prassi interna -secondo la quale per la merce in transito destinata a uscire dal territorio il riscontro di appuramento
avviene con il manifesto di carico -non consente di ritenere non concluso il regime di transito (che si estenderebbe fino all’imbarco) e non appurato rispetto al diritto unionale. Tale prassi, per quanto in linea con il sistema doganale e maggiormente idonea a tutelare gli interessi  finanziari  dell’Unione  è  contraria,  tuttavia,  al  diritto  di quest’ultima ;
-nessun rilievo può assumere l’acquiescenza della MDF in relazione ai precedenti avvisi di accertamento relativi al pagamento dei diritti doganali.
 Contro  la  sentenza  della  CGT  l’RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  in cassazione con un motivo.
RAGIONE_SOCIALE  si  è  costituita con  controricorso e  ha successivamente depositato memoria ex art. 378 c.pc.
La Procura Generale della Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con l’unico  motivo  di  ricorso  l’RAGIONE_SOCIALE  ha  contestato la Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.  dell’art. 292, 306 e 312 del Reg. Esecuzione della Commissione n. 2015/2447 e artt. 79, 135, 213, 215, 233 CDU c.c., in relazione a ll’art.  360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
 Secondo la  ricorrente  (che  richiama  la  giurisprudenza  della CGUE) la CGT, nel ritenere che la conclusione del transito unionale esterno e gli obblighi del titolare del regime non comprendessero la messa a disposizione della merce, ha violato le norme unionali che, al contrario, richiedono tale condizione, per la conclusione positiva del regime di transito.
1.2.  Ai  fini  del  rispetto  dei  parametri  normativi  evocati  a fondamento del motivo di ricorso sono irrilevanti le argomentazioni
incentrate sul completamento della procedura informatizzata, da cui scaturisce, in via automatica, la generazione di messaggi. Difatti, se il circuito doganale di controllo, a seguito dell’allibramento del DAT, ha  selezionato il  controllo  automatizzato  ‘TARGA_VEICOLO‘,  il  sistema  NCTS genera il messaggio NUMERO_DOCUMENTO ‘risultato del controllo’, che attesta una mera conformità formale, non sufficiente ad appurare il regime, in assenza della prova dell’uscita della merce dal territorio unionale.
Nel caso, poi, di canale di selezione ‘RS’ (Riscontro sommario), il sistema  non  può  generare  il  messaggio  IE018  ‘Risultato  del controllo’, restando in attesa dell’esito di tale riscontro, che non è stato possibile per mancata presentazione della merce.
Sia in un caso che nell’altro, l’Ufficio non ha avuto a disposizione le informazioni  necessarie  da  trasmettere  all’ufficio  di  partenza  per l’appuramento del regime, ivi compresi i dati sicurezza, né il titolare del regime di transito ha fornito una prova alternativa della corretta conclusione del regime ai sensi dell’art. 312 Reg. (UE) 2015/2447.
1.3. In ogni caso, la responsabilità del titolare del regime non si esaurisce con la presentazione della merce intatta all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE misure di identificazione prese dalle autorità doganali, ma in ragione della sua stessa qualità di obbligato principale deve assumersi le conseguenze di ogni infrazione o irregolarità che sia commessa, anche suo malgrado, compresa la mancata uscita della merce dal territorio unionale (CGUE C-186/2008).
1.4.  Non  solo  l’RAGIONE_SOCIALE  non  aveva  alcun  onere  di  depositare  il documento attestante l’esito negativo del controllo, ma dalla stessa sentenza  impugnata  risulta  aver  adempiuto  agli  oneri  probatori, risultando  aver  depositato  « una  comunicazione  mod.  NUMERO_DOCUMENTO  con protocollo n. 12465 del 17 aprile 2019, relativa alle operazioni di transito T1 MRN 18DE760248784349M3 (oggetto dell’atto
impugnato  n.  Prot.:3450/RU,  con  DAT  in  stato  CA)  dalla  quale emerge che la stessa Dogana di Salerno dà espressamente atto che la ‘operazione di transito è finita’. »
Al contrario, era la controparte a dover depositare -ai sensi dell’art. 312 Reg. esec. (UE) n. 24472015 -documentazione inerente alla prova della conclusione del regime di transito.
La CGT non ha poi considerato che è obbligatorio verificare, prima di procedere all’appuramento del movimento, l’avvenuta  iscrizione  a MMP (manifesto di Partenza) dell’operazione di transito , violando, in tal modo, l’art. 233, par. 2, CDU.
1.5. Inoltre, ove le merci vengano sottratte alla vigilanza doganale, come è avvenuto nel caso de quo , e l’obbligato principale non abbia fornito altre prove della corretta conclusione del regime, non potrà dirsi conseguito l’obiettivo dei controlli doganali e l’appuramento del regime ai sensi dell’art. 215, par.2, CDU. Nel caso in esame l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE D ogane RAGIONE_SOCIALE Salerno non ha mai dichiarato di aver potuto verificare che la merce fosse materialmente giunta a destinazione e/o che il titolare del regime avesse fornito la prova dell’iscrizione dei summenzionati M.R.N. (numero di registrazione) nel Manifesto Merce in Partenza per poter appurare il documento di transito, considerandolo conforme, e ciò sia che si tratti di controllo automatizzato basato sui soli dati presenti nella dichiarazione di transito (CA controllo automatizzato), sia che si tratti di controllo fisico con riscontro sommario (RS riscontro sommario). La ricorrente (pag. 19) precisa, quindi, che: « Il regime di transito è concluso quando le merci accompagnate dai documenti o semplicemente i documenti di transito vengono presentate all’ufficio d oganale di destinazione o ad un destinatario autorizzato; mentre il regime di transito è appurato quando si è constatata la corretta conclusione dell’operazione di transito confrontando i dati disponibili presso
l’ufficio  doganale  di  destinazione  e  quelli  in  possesso  dell’ufficio doganale di partenza così come stabilito dal su richiamato art. 215, par. 2 CDU. »
La responsabilità del trasporto RAGIONE_SOCIALE merci finché non venga determinata definitivamente la loro posizione non è a carico della Dogana ma della persona che le ha introdotte nel territorio doganale dell’Unione, con la conseguenza che risulta violato anche l’art. 135 CDU. Difatti, l’ iter di acquisizione del documento di transito si completa presso l’Ufficio della Dogana di destinazione, al termine di tutte le operazioni, ovvero all’atto della consegna del Manifesto di Partenza da parte dell’Agente Marittimo, con tutti i dati e i relativi allegati, conformemente alle disposizioni di legge relative al tipo di procedura utilizzata, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
Passando all’esame del ricorso, occorre rilevare che il caso di specie riguarda  un’ipotesi  di  regime  di  transito  esterno:  le  merci provenienti  dagli  Emirati  Arabi  sono  state  spedite  da  un  ufficio doganale  (di  partenza)  in  Germania  e  vedevano  quale  ufficio  di destinazione quello di Salerno, dal quale dovevano, poi, ripartire per giungere in Marocco, dove si trovava la loro destinazione finale.
2.1. Il regime di transito esterno consiste nel vincolo della merce all’attraversamento del territorio doganale, senza il pagamento degli oneri connessi alla loro entrata o uscita, come risulta dal l’art. 226 , par. 1, Reg. UE n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione, cd. CDU ), in base al quale: « Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione senza essere soggette: a) ai dazi all’importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita RAGIONE_SOCIALE merci nel o dal territorio doganale dell’Unione. »
Il  regime  di  transito  esterno  riguarda,  quindi,  merci  non  unionali destinate ad attraversare il territorio dell’Unione Europea, verso altri paesi.
Sempre l’art. 226, par. 3, lett. a), CDU prevede che: « La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una RAGIONE_SOCIALE seguenti modalità: a) in base al regime di transito unionale esterno. »
2.2.  In  relazione  alla  norma  da  ultimo  evocata  ci  sono  varie previsioni che vengono in rilievo contenute nel Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 ( hinc: Reg. 2015/2447).
In  particolare,  l’ art.  307  Reg.  2015/2447  stabilisce  che:  « L’ufficio doganale  di  destinazione  informa  l’ufficio  doganale  di  partenza dell’arrivo  RAGIONE_SOCIALE  merci  il  giorno  in  cui  le  merci  e  l’MRN  della dichiarazione di transito sono presentate in conformità dell’articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento.»
L’art.  306 ,  par.  1,  Reg.  n.  2015/2447 (richiamato  dall’art.  307) prevede che: « 1. Quando le merci vincolate a un regime di transito unionale arrivano all’ufficio doganale di destinazione, sono presentate  a  tale  ufficio  doganale:  a)  le  merci; b)  l’MRN  della dichiarazione di transito; c) qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione. »
L’art. 308 Reg. 2015/2447 prevede che : « alla conclusione del regime di  transito  unionale,  l’ufficio  doganale  di  destinazione  effettua controlli doganali  in  base  alle  indicazioni  relative  all’operazione  di transito unionale ricevute dall’ufficio doganale di partenza. »
Il  risultato  di  tali  controlli  viene  comunicato  all’Ufficio  doganale  di partenza ai sensi dell’art. 309 Reg. 2015/2447, il quale stabilisce che:  « L’ufficio doganale  di  destinazione  notifica  i  risultati del controllo all’ufficio  doganale  di  partenza  entro  il  terzo  giorno successivo  al  giorno  in  cui  le  merci  sono  presentate  all’ufficio
doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell’articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento.»
2.3. Richiamati i contenuti degli art t. 307 (che rinvia all’art. 306) e 308 Reg. 2015/2447 si possono fare due considerazioni.
La prima è che l’informazione data dall’ufficio doganale di destinazione all’ufficio doganale di partenza dell’arrivo RAGIONE_SOCIALE merci (il giorno  in  cui  queste  ultime  e  il  relativo  MRN  sono  presentate)  è affatto  distinta  dalla  notificazione  dei  risultati  del  controllo  da eseguire entro il terzo giorno successivo dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE merci, ma alla conclusione del regime di transito unionale.
La seconda è che l’ufficio di partenza, fino a quando non ha ricevuto l’informativa relativa all’esito del controllo , non può disporre RAGIONE_SOCIALE informazioni sufficienti per considerare concluso il regime di transito e procedere al suo appuramento. Per tale motivo l’ art. 310, par. 1, Reg. 2015/2447 consente all’ufficio di partenza -nell’ipotesi in cui non abbia ricevuto la comunicazione dei controlli previsti nell’art. 309 Reg. 2015/2447 – di chiedere immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo RAGIONE_SOCIALE merci .
È  altresì  previsto  che  l ‘ufficio  doganale  di  partenza –  in  caso  di mancata comunicazione degli esiti del controllo, qualora non abbia a disposizione  i  dati che  consentono  l’appuramento  del  regime  di transito unionale o la riscossione dell’obbligazione -chieda informazioni  pertinenti sia  al  titolare  del  regime,  sia  all’ufficio doganale di destinazione nelle ipotesi previste nell’art. 310, par. 2, Reg. 2015/2447.
In via alternativa alla comunicazione dell’esito del controllo da parte dell’ufficio di destinazione a conclusione del regime di transito , anche il titolare di quest’ultimo può presentare uno dei documenti indicati
nell’art. 312 Reg. 2015/2447, quali prove alternative della corretta conclusione del regime di transito.
2.4. Le disposizioni regolamentari appena richiamate concretizzano, quindi, la normativa doganale cui fa riferimento l’art. 233, par. 2, CDU, laddove stabilisce che: « Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.»
Le disposizioni regolamentari contenute nel Reg. 2015/2447 servono, altresì, a comprendere in cosa consista il confronto tra i dati dell’ufficio doganale di partenza (cui spetta l’appuramento del regime di transito) e quelli a disposizione dell’ufficio di destinazione e la corretta conclusione del regime di transito, in base all’art. 215, par. 2, CDU. Tale norma prevede, infatti, che: « Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l’ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.»
2.5. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, nel caso di specie, il giudice di secondo grado abbia errato, in primo luogo, nel ritenere che la registrazione del documento di trasporto indicasse la conclusione del regime di transito materiale, attestando l’arrivo in dogana RAGIONE_SOCIALE merci che da quel momento erano a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione . È stato, infatti, trascurato che, ai sensi dell’art. 233, par. 2, CDU , le merci oggetto del regime di transito devono essere a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale, che richiede anche l’espletamento dei controlli ex art. 308 Reg. 2015/2447 , il cui esito deve essere comunicato dall’ufficio di destinazione a quello di
partenza, affinché possa ritenersi, da un lato, concluso il regime di transito e, dall’altro lato, eseguito l’appuramento ex art. 215, par. 2, CDU da parte dell’ufficio di partenza.
2.6. In secondo luogo, l ‘ulteriore errore in cui è incorsa la sentenza impugnata è contenuto nell’affermazione secondo la quale: « la distinzione tra conclusione e appuramento del regime di transito è meramente di fatto: la conclusione è la materiale messa a disposizione all’Ufficio doganale di destinazione; l’appuramento si concretizza nell’eventuale controllo nei termini stringenti previsti dalla disposizione legale, ossia l’art. 306, par. 1, Regolamento (delegato) di esecuzione (UE) Commissione 2015/2447.»
La CGT ha, infatti, sovrapposto l’ipotesi prevista nell’art. 306, par. 1, Reg. 2015/2447 (che riguarda la presentazione RAGIONE_SOCIALE merci all’ufficio di destinazione) con l’appuramento del regime di transito (che è attività che riguarda l’ufficio di partenza). D el resto, lo stesso controllo ex art. 308 Reg. 2015/2447, eseguito dall’ufficio di destinazione alla conclusione del regime di transito, deve essere comunicato all’ufficio di partenza, cui è rimessa ogni valutazione in ordine all’appuramento del regime di transito.
2.7. Proprio per tale ragione non può assumere alcun rilievo quanto si legge nella sentenza impugnata e cioè che: « invero deve ritenersi che con l’inserimento in procedura informatizzata dell’arrivo, la merce e la DAT sono state presentate id est messe a disposizione -all’Ufficio Doganale di destinazione ossia Salerno; che in questo momento è stato esaurito da parte del responsabile del regime di transito quanto di suo obbligo ed è cessato il transito, e l’Ufficio Doganale di destinazione aveva tre giorni p er le sue attività di controllo e la notificazione all’ufficio di partenza di eventuale esito negativo (ossia per concludere l’appuramento), termine che in
giudizio, in assenza di deduzione specifica e di prova -non risulta rispettato e neppure provato nella esistenza di attività.»
2.8. Sul punto, è bene precisare che l’eventuale ritardo dell’ufficio di destinazione nell’esecuzione del controllo ex art. 308 Reg. 2015/2447 non solo non può portare a ritenere, ipso iure , completato l’appuramento (trattandosi di attività che non compete all’ufficio di destinazione), ma autorizza l’ufficio di partenza ad attivarsi ai sensi dell’art. 310 Reg. 2015/2447 per la richiesta dell’esito del controllo o di informazioni sulla corretta conclusione del regime di transito (v. supra ). Come già rilevato è consentita (anche) al di titolare di quest’ultimo la produzione dei documenti indicati nell’ art. 312 Reg. 2015/2447 all’ufficio di partenza, quali prove alternative della corretta conclusione del regime di transito.
Deve quindi ritenersi che nel regime di transito esterno, previsto nell’art. 226, par. 1, e 2, lett. a), Reg. (UE) n. 952/2013 , la registrazione della dichiarazione di transito da parte dell’ufficio di destinazione non implica né la conclusione del regime di transito -e il conseguente adempimento degli obblighi del titolare di quest’ultimo -ai sensi dell’art. 233, par. 2, Reg. n. 952/2013, né il suo appuramento ai sensi dell’art. 215, par. 2, Reg. (UE) n. 952/2013, trattandosi di attività riservata all ‘ufficio di partenza , sulla base della comunicazione dell’esito del controllo ex art. 308 -309 Reg. (UE) n. 2015/2447, RAGIONE_SOCIALE procedure di ricerca ex art. 310 Reg. (UE) n. 2015/2447 o della prova alternativa ex art. 312 Reg. (UE) n. 2015/2447.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve  essere  accolto  nei  termini  di  cui  in  motivazione,  con  la conseguente  cassazione  della  sentenza  impugnata  e  il  rinvio  alla Corte  di  giustizia  di  secondo  grado  della  Campania  in  diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di  secondo  grado  della  Campania  in  diversa  composizione,  cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20/11/2024.