LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Regime di transito: quando è concluso l’obbligo?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4400/2025, ha stabilito che la mera registrazione informatica di un documento di trasporto presso l’ufficio doganale di destinazione non è sufficiente a dimostrare la conclusione del regime di transito e a liberare il titolare dalle sue responsabilità. È necessario che l’ufficio di partenza verifichi l’effettiva uscita delle merci dal territorio unionale. La sentenza chiarisce la distinzione fondamentale tra la ‘conclusione’ del transito, che avviene con la presentazione delle merci, e l”appuramento’, attività di verifica finale.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 14 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Regime di transito: la registrazione informatica non basta a liberare il contribuente

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha gettato nuova luce sugli obblighi degli operatori nel complesso mondo delle spedizioni internazionali. La decisione chiarisce un punto cruciale: la semplice registrazione informatica dell’arrivo delle merci in dogana non è sufficiente a considerare concluso il regime di transito e a liberare l’operatore dalle sue responsabilità. Vediamo insieme cosa significa per le aziende di logistica e trasporti.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine da un contenzioso tra l’Agenzia delle Dogane e una società di logistica. La società aveva gestito una spedizione di merci non unionali provenienti dalla Germania, destinate a lasciare l’Unione Europea dal porto di Salerno per raggiungere il Marocco. L’Agenzia delle Dogane, non trovando prova dell’effettivo imbarco e della conseguente uscita delle merci dal territorio comunitario, ha emesso avvisi di pagamento per accise e IVA per oltre un milione di euro, ritenendo che il regime di transito non fosse stato regolarmente appurato.

La società si è difesa sostenendo di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi presentando le merci e i documenti necessari presso l’ufficio doganale di Salerno, come attestato dalla registrazione nel sistema telematico doganale. In sostanza, per l’azienda, la procedura si era conclusa correttamente con la presa in carico da parte della dogana di destinazione.

La Decisione dei Giudici di Merito

Inizialmente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva dato ragione alla società. I giudici avevano ritenuto che il momento finale del regime di transito coincidesse con la messa a disposizione delle merci all’ufficio doganale di destinazione. La registrazione informatica era stata considerata prova sufficiente di tale adempimento. Secondo questa interpretazione, spettava all’Agenzia delle Dogane dimostrare, entro termini perentori, l’esito negativo di eventuali controlli, cosa che, a loro avviso, non era avvenuta.

Le Motivazioni

La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente la decisione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e delineando con precisione i confini degli obblighi legati al regime di transito. I giudici supremi hanno evidenziato l’errore commesso dalla corte territoriale nel confondere due concetti distinti: la ‘conclusione’ del transito e il suo ‘appuramento’.

La Corte ha specificato che la ‘conclusione’ del regime si ha quando le merci e le informazioni richieste sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, conformemente alla normativa. Tuttavia, questo è solo il primo passo. L”appuramento’ è un’attività successiva e distinta, di competenza dell’ufficio doganale di partenza. Quest’ultimo deve verificare che l’intera operazione si sia svolta correttamente, basandosi sui dati ricevuti dall’ufficio di destinazione, inclusi gli esiti dei controlli.

La semplice registrazione informatica, pur attestando l’arrivo, non prova che le merci siano state presentate ‘conformemente alla normativa doganale’, la quale include l’espletamento dei controlli necessari. Un ritardo nell’esecuzione di tali controlli da parte dell’ufficio di destinazione non comporta un appuramento automatico. Il titolare del regime di transito rimane responsabile fino a quando non vi è la prova certa della corretta conclusione dell’operazione, che nel caso di merci destinate all’esportazione, si concretizza con la loro effettiva uscita dal territorio dell’Unione.

Le Conclusioni

La sentenza stabilisce un principio fondamentale: la responsabilità del titolare del regime di transito non si esaurisce con un adempimento puramente formale come la registrazione telematica. L’obbligo sostanziale è garantire che le merci seguano il percorso dichiarato fino alla loro destinazione finale fuori dall’UE. La registrazione informatica è un presupposto, ma non la prova finale della regolarità dell’operazione. Per le aziende del settore, questa decisione sottolinea l’importanza di mantenere una documentazione completa e tracciabile che attesti non solo l’arrivo a destinazione, ma anche l’effettiva uscita delle merci dal territorio doganale, al fine di evitare pesanti sanzioni e il recupero di dazi e imposte.

La registrazione informatica del documento di transito presso l’ufficio di destinazione è sufficiente per considerare concluso il regime di transito?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la registrazione informatica non è di per sé sufficiente. Non implica né la conclusione del regime di transito né il conseguente adempimento degli obblighi del titolare, che rimane responsabile fino alla corretta chiusura dell’operazione.

Qual è la differenza tra ‘conclusione’ e ‘appuramento’ del regime di transito?
La ‘conclusione’ si riferisce alla presentazione fisica delle merci e dei documenti all’ufficio doganale di destinazione. L”appuramento’ è invece l’attività di verifica svolta dall’ufficio doganale di partenza, che, sulla base delle informazioni ricevute da quello di destinazione, certifica che l’intero regime si è concluso correttamente.

In caso di mancata prova dell’uscita delle merci dal territorio unionale, chi è responsabile?
La responsabilità ricade sul titolare del regime di transito. Egli è considerato l’obbligato principale e deve assumersi le conseguenze di ogni infrazione o irregolarità, inclusa la mancata uscita delle merci dal territorio unionale, anche se ciò avviene contro la sua volontà.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati