Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33144 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33144 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto:
Tributi – Accisa –
Regime di sospensione – Prova
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13277/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 802/09/2019, depositata il 21.02.2019.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 28.09.2023;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto, ha concluso per il rigetto del ricorso; NOME COGNOME per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE
Sentiti l’avvocato dello Stato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’avvocato NOME AVV_NOTAIO, per dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, per la controricorrente .
FATTI DI CAUSA
La CTP di Pavia accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE annullando l’avviso di pagamento, con il quale era stato ric hiesto il versamento dell’accisa dovuta su alcuni prodotti energetici, detenuti in regime di sospensione di accisa e spediti, nell’anno 2013 , verso paesi esteri, e il relativo provvedimento di irrogazione di sanzioni, in quanto non era stata constatata la conclusione della procedura di trasferimento RAGIONE_SOCIALE merci e la loro effettiva uscita dal territorio unionale.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE, osservando che:
-l’Ufficio aveva applicato la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, in considerazione dello svincolo irregolare dal deposito fiscale di prodotti sottoposti al regime di sospensione d’imposta;
in realtà, non si era trattato di esportazioni, ma di operazioni intracomunitarie verso la Polonia, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE dimostrato la fondatezza del proprio operato;
la contribuente non aveva interesse a dissimulare la cessione intracomunitaria, perchè in tal caso il carico tributario viene posto a carico del destinatario europeo della merce svincolata.
Contro la suddetta decisione l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La società contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1995 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR cons iderato che l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE formalità previste in materia di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa da un deposito fiscale italiano ad un deposito fiscale di altro stato membro della UE implica la decadenza dal regime di sospensione d’imposta, a nulla rilevando l’asserita mancanza di interesse a dissimulare una cessione intracomunitaria.
Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod . proc. civ., non avendo la CTR spiegato perché l’Ufficio non sia riuscito a dimostrare la fondatezza del proprio operato.
Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato che nel regime di sospensione d’imposta, previsto in materia di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa da un deposito fiscale italiano ad un deposito fiscale di altro stato membro della UE, lo speditore è in ogni caso responsabile del pagamento dell’accisa, se non sia possibile individuare un legittimo destinatario della merce.
Con il quarto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato che nel regime di sospensione d’imposta, previsto in materia di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa da un deposito fiscale italiano ad un deposito fiscale
di altro stato membro della UE, grava sul titolare del deposito italiano e non sull’RAGIONE_SOCIALE finanziaria l’onere di provare che il destinatario sia depositario fiscale o speditore autorizzato.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi, in quanto questi sono stati sinteticamente, ma chiaramente illustrati, e la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nei limiti in cui ciò era possibile, in considerazione RAGIONE_SOCIALE concise motivazioni in essa contenute.
5.1 Altrettanto infondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità, secondo la quale i motivi sarebbero volti ad ottenere un riesame nel merito RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell’ambito del paradigma astratto RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni.
Ciò posto, il secondo motivo, che per priorità logica, va esaminato per primo, è infondato.
6.1 Come ha più volte affermato questa Corte, ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232).
6.2 La motivazione della sentenza impugnata, benchè sintetica, non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia comunque assolto il
proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).
I restanti motivi, che vanno esaminati congiuntamente, essendo connessi, sono invece fondati.
7.1 Il quadro normativo applicabile ratione temporis è quello fondato sul sistema RAGIONE_SOCIALE (ERAGIONE_SOCIALE), introdotto dal Reg. CE 24 luglio 2009, n. 684, recante modalità di attuazione della Direttiva del Consiglio n. 2008/118/CE, che ha sostituito la precedente Direttiva del Consiglio n. 92/12/CEE, ridefinendo il sistema RAGIONE_SOCIALE accise armonizzate.
7.2 Il nuovo sistema informatizzato è stato creato dall’Unione europea per controllare più efficacemente le spedizioni fra i Paesi membri, aventi ad oggetto prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, e ha sostituito il previgente documento amministrativo di accompagnamento in formato cartaceo (DAA) con un messaggio elettronico (e-AD).
7.3 L ‘art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1995 (in breve TUA), nella versione ratione temporis applicabile, disciplina una dettagliata procedura a cui è sottoposta la circolazione dei beni sottoposti ad accisa in regime sospensivo, mediante un articolato sistema di scambio di informazioni tra cliente e fornitore, nonché tra gli Uffici doganali dei vari paesi membri.
7.4 In particolare, è previsto che: (comma 1) ‘1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire: a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1’; ….
‘5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato , fanno fede gli elementi risultanti da quest’ultimo’ .
‘6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest’ultimo validata ‘ .
‘7. La circola zione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l’Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell’Ufficio doganale di uscita di cui all’articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93’ .
‘8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al
regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest’ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità ‘ .
‘ 9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest’ultimo presenta all’Ufficio competente dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l’avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo’ .
’10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all’Ufficio competente dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all’inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest’ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9′ .
’11. I n assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione RAGIONE_SOCIALE merci
sulla base dell’attestazione RAGIONE_SOCIALE Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell’Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l’Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria competente attesta la ricezione RAGIONE_SOCIALE merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa’ .
’12. In assenza della nota di esportazione non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione RAGIONE_SOCIALE merci sulla base del visto dell’Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’Ufficio doganale di uscita ‘ .
7.5 Il depositario autorizzato, speditore di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, è tenuto, quindi, a seguire la procedura prevista per la loro circolazione ed a controllare che il bene sia giunto a regolare destinazione; tale circostanza viene attestata con la nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria mediante il sistema informatizzato EMCS e da quest’ultimo validata (cd. appuramento); per i prodotti destinati ad essere esportati, invece, occorre che l’uscita dal territorio dell’Unione sia attestata dalla nota di esportazione rilasciata dalle competenti Autorità doganali.
In mancanza della nota di ricevimento telematica, dovuta a cause diverse dall’indisponibilità del sistema informatizzato, il soggetto speditore dei prodotti soggetti ad accisa – su cui grava il relativo onere – può provare altrimenti la chiusura della procedura, avvalendosi, tuttavia, degli elementi di prova alternativi, specificatamente descritti dallo stesso art. 6, commi 11 e 12, del TUA, che prevedono in ogni caso l’intervento dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria competente in relazione al
luogo di spedizione RAGIONE_SOCIALE merci , al fine di certificare la ‘conclusione della circolazione’, sulla base RAGIONE_SOCIALE attestazioni ricevute dalle Autorità competenti, rispettivamente, dello Stato membro di destinazione (nel caso di cessioni intracomunitarie) e dello Stato membro in cui è situato l’Ufficio doganale di uscita (nel caso di esportazioni).
8.1 Se la certificazione della conclusione della circolazione non avviene secondo la suindicata procedura di tracciamento della movimentazione, si determina lo svincolo irregolare del prodotto e, dunque, immissione in consumo ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del TUA (Cass. n. 21829 del 20/07/2023).
8.2 Come ha già affermato questa Corte, con riferimento alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in base al precedente sistema cartaceo (DAA), in questa materia la prova deve essere rigorosa e di provenienza ufficiale, non potendo essere costituita da un mero atto privato (Cass. n. 8353 del 15/03/2022), come la documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento o quella di trasporto, rilasciata da un soggetto privato o da mera documentazione contabile.
8.3 L a pretesa dell’Ufficio sorge a seguito dell’irregolare espletamento della procedura di spedizione, in quanto non viene dimostrato che la merce è giunta a destinazione in un altro Stato membro o è uscita dal territorio comunitario, ricadendo sul soggetto speditore dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, l’onere di seguire ogni passaggio della procedura di circolazione ed a controllare l’arrivo del bene a destinazione , procurandosi la prova del buon esito della spedizione.
A tale proposito va ricordato che anche la Corte di Giustizia (sentenza 5 aprile 2001, NOME COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE , in C-325/99) ha stabilito che un prodotto soggetto ad accise, detenuto al di fuori di un regime sospensivo, è stato necessariamente,
in un determinato momento, in qualsivoglia modo, immesso in consumo ai sensi dell’art. 6, n. 1, dir. n. 92/12/CE, per il quale è immissione in consumo non soltanto qualsiasi fabbricazione o importazione di prodotti soggetti ad accisa al di fuori di un regime sospensivo, ma anche qualsiasi svincolo, anche irregolare, da siffatto regime. Ogni qualvolta, dunque, si accerti che un prodotto è uscito da un regime sospensivo senza che l’accisa sia stata assolta, si verifica l’immissione in consumo ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva, il che determina l’esigibilità dell’accisa (v. anche Corte di Giustizia, sentenza 24 febbraio 2021, RAGIONE_SOCIALE , in C-95/19, punti 47 e 49).
10. Il giudice regionale non si è attenuto ai principi suindicati, limitandosi a dare rilievo al fatto che, poiché si sarebbe trattato di operazioni intracomunitarie, non vi fosse ‘interesse a dissimulare la cessione in area UE, perché anzi una tale operazione avrebbe significato porre a carico del destinatario europeo dello svincolo il relativo carico tributario’ , senza considerare in alcun modo gli effetti del mancato assolvimento degli obblighi, in capo allo speditore, previsti dalla procedura informatizzata, seguita dalla società contribuente per la spedizione dei prodotti.
11. In conclusione vanno accolti il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame (anche RAGIONE_SOCIALE questioni eventualmente rimaste assorbite) e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023