Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3969 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3969 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto: Iva -cessione di oggetti d’antiquariato regime del margine -onere della prova
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17288/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , e per essa, quale ente esercente l’attività di direzione e controllo, RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore unico NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 54/2016 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 15/1/2016.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate aveva determinato un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva in relazione all’anno d’imposta 2008, riprendendo a tassazione costi non deducibili e disconoscendo l’applicabilità del cd. regime del margine di cui all’art. 40bis d.l. n. 41 del 1995 ad alcune vendite di oggetti d’antiquariato effettuate dalla contribuente per conto altrui.
Il Giudice di prime cure respinse il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Liguria, investita dell’appello della contribuente, respinse il gravame, evidenziando, in sintesi, che la società appellante non aveva specificamente contestato i motivi posti a sostegno della decisione appellata, costituiti dal rilievo della mancata prova, da parte della contribuente, del possesso dei requisiti necessari per poter fruire del regime del margine.
Avverso tale ultima pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la contrarietà degli artt. 54, 55, 56 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 al diritto dell’Unione europea e la conseguente necessità di una loro disapplicazione, previa eventuale rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata è erronea poiché ha avallato l’operato dell’Ufficio, che ha applicato l’Iva al valore totale delle vendite di oggetti d’antiquariato, non considerando che la Direttiva n. 94/5/Ce prevede invece che tali vendite vadano tassate sul margine di utile del venditore.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova in ambito tributario, riconducibili alle norme di cui agli artt. 2697 e 2729 c.c. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che è l’amministrazione finanziaria a dover dare prova delle componenti attive del maggior imponibile determinato.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la mancanza di motivazione della sentenza impugnata per non recare essa l’indicazione delle ragioni del rigetto dei motivi di appello. Con tale motivo la ricorrente si duole anche che la sentenza d’appello non ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio sulle proprie scritture contabili che avrebbe invece consentito di dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiare del regime del margine.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 36, comma 2, e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata difetta dei requisiti contenutistici previsti dalle disposizioni normative citate, specie con riguardo all’esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in materia di prova presuntiva perché le presunzioni utilizzate dall’Ufficio non erano né precise né concordanti e « Senza la prova della presunzione si viola il principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. ».
Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. nonché degli artt. 116 e 214 c.p.c. poiché la sentenza impugnata non ha osservato le norme processuali relative al valore probatorio di documenti provenienti da terzi estranei al giudizio.
Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. poiché la CTR non ha disposto CTU contabile nonostante fosse stata richiesta dall’appellante senza opposizioni al riguardo da parte de ll’appellata.
Tanto premesso, si rileva che in data 26 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato un’istanza con la quale ha chiesto un rinvio della causa in ragione della pendenza di trattative tra le parti che potrebbero condurre ad una definizione transattiva della vertenza. L’esistenza di trattative è stata confermata dalla controricorrente che, tramite nota depositata il 29 gennaio 2026, ha prodotto corrispondenza tra l’Avvocatura erariale e la Direzione provinciale di Genova dell’ente impositore con cui quest’ultima, nell’esprimere adesione al rinvio chiesto dalla società contribuente, ha tra
l’altro fatto presente che le trattative in questione « potrebbero portare alla conclusione di un accordo vantaggioso per l’RAGIONE_SOCIALE ».
La concorde posizione delle parti come dianzi illustrata induce questo Collegio ad accordare il differimento richiesto, con conseguente fissazione di una nuova adunanza camerale.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa fissando l’adunanza in camera di consiglio per il giorno 27 marzo 2026, aula A, ore 10, confermando relatore il consigliere NOME COGNOME .
Manda alla cancelleria per la notificazione del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME