Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
Oggetto:
attività di impresa – vendita opere d’arte – accertamenti bancari –
Consigliere –
Consigliere –
CC – 04/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9650 del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 17 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1113/5/2016, depositata il giorno 19 ottobre 2016; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
considerato che:
d all’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2008, aveva richiesto il pagamento dell’ Irpef, Iva e Irap non versate in quanto lo stesso aveva svolto attività di commercio di opere d’arte; avverso il suddetto atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado sia il contribuente che l’RAGIONE_SOCIALE avevano proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto parzialmente gli appelli, in particolare ha ritenuto che: dovevano essere considerate, ai fini del calcolo del maggiore reddito non dichiarato, anche i prelevamenti dai conti correnti; il contribuente aveva svolto attività di impresa di commercio di opere d’arte ed era legittimo l’assoggettamento a Irap ; ai fini Iva, era legittima l’ applicazione del regime speciale del margine con determinazione della base imponibile della differenza tra i ricavi e i costi accertati; alle sanzioni doveva applicarsi il cumulo giuridico;
l’RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura; il contribuente è rimasto intimato;
ritenuto che:
con l’unico motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione
dell’art. 36, d.l. n. 41/1995 in materia di determinazione della base imponibile iva in caso di applicazione del regime speciale del margine; secondo parte ricorrente, alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi il regime forfettario di determinazione della base imponibile ai fini iva, non essendo corretta la sentenza censurata nella parte in cui ha ritenuto che avrebbe dovuto applicarsi il regime analitico poiché, nel caso di specie, i costi sostenuti erano stati oggetto di accertamento; il motivo è fondato;
in materia di regime speciale del margine di cui all’art. 36, d.l. n. 41/1995, applicabile anche al caso di commercio di oggetti d’arte, il comma 1 prevede che, per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al decreto, acquistati presso privati nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o in quello di altro RAGIONE_SOCIALE membro dell’Unione europea, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato RAGIONE_SOCIALE spese di riparazione e di quelle accessorie; il successivo comma 5 prevede, poi, che la base imponibile ai fini iva è determinata in misura pari al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d’arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;
in termini generali, va osservato che con questo regime speciale, l’iva viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita dei beni e quello di acquisto maggiorato dei costi di riparazione e accessori, sicché la base imponibile sulla quale va applicata l’aliquota iva prevista per la cessione dei beni non è determinata sull’intero prezzo di vendita , ma solo sull’utile (o ‘margine’) che risulta a favore dell’operatore economico dopo la rivendita del bene che aveva già scontato l’iva in via definitiva;
il metodo ordinario per l’applicazione dell’imposta è quello della determinazione analitica del margine, e, in particolare, la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta viene determinata per ogni singolo bene tenendo conto, come detto, della differenza positiva tra il prezzo di vendita di ciascun bene e quello relativo al suo acquisto, aumentato RAGIONE_SOCIALE spese di riparazione e accessorie imputabile al medesimo bene;
la disciplina di riferimento prevede, poi, che, ove il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza o non è determinabile, si applica il regime forfettario, secondo cui il margine è determinato forfettariamente nella misura del 60 per cento del prezzo di vendita;
il dato di riferimento, dunque, è costituito dal prezzo di acquisto, sicché è la sua incertezza o indeterminabilità al momento in cui l’imposta è esigibile che si deve accedere alla determinazione della base imponibile secondo il regime forfettario;
in questo ambito, in cui è certo che il contribuente non ha in alcun modo provato quale fosse l’esatto importo degli acquisti RAGIONE_SOCIALE opere cedute, non è corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione del prezzo di acquisto sarebbe quello accertato;
si tratta di due profili di per sé differenti, in quanto quest’ultimo ha riguardo alla valutazione dei costi di impresa genericamente intesi e accertati al fine di procedere all’accertamento impositivo che sia conforme al principio della capacità contributiva; il primo, invece, ha riguardo al mero prezzo di acquisto di ogni singola opera d’arte, la cui mancanza, secondo la specifica previsione di legge, comporta l’applicazione del regime forfettario di determinazione della base imponibile nell’ambito del regime speciale dell’iva in considerazione; ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 4 luglio 2023.