Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36071 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36071 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 21844-2015, proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 489/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, sez. st. di CALTANISSETTA, depositata il 09/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò a COGNOME NOME un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2005, conseguenti, da un lato, all’indebita applicazione, da parte del contribuente, del cd. regime del margine sull’acquisto di autoveicoli importati dall’estero e, dall’altro e per effetto delle indagini bancarie svolte su due conti correnti intestati al contribuente ed alla moglie, alla omessa registrazione di corrispettivi, con conseguente imputazione al NOME di un maggiore reddito rispetto a quello dichiarato;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Enna che, con sentenza n. 472/1/2011, accolse parzialmente il ricorso;
che tanto l’ RAGIONE_SOCIALE, quanto COGNOME NOME proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Caltanissetta, la quale, con sentenza n. 489/21/2015, depositata il 09/02/2015, in parziale accoglimento del gravame erariale, riformò la decisione di prime cure, nella parte in cui la C.T.P. aveva annullato le riprese I.V.A., per non avere il contribuente ottemperato all’onere della prova che sullo stesso gravava, quanto alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime del margine (in specie, per non essere sufficiente, all’uopo, la sola indicazione riportata nella fattura di acquisto degli autoveicoli esteri oggetto di accertamento ed occorrendo, piuttosto, l’analisi dei relativi libretti di proprietà, donde
emergeva l’importazione di detti veicoli da parte di altri operatori economici, soggetti passivi di imposta, che ne avevano dedotto il relativo onere fiscale), al contrario confermandola per quanto attiene alle riprese conseguenti alla mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie, come ridotte già in prime cure con riferimento alle ” spese per consumi personali ovvero incassi e prelevamenti concernenti interessi non commerciali del contribuente ” (cfr. sentenza impugnata, ult. p., prime due righe);
che avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che in data 5.12.2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza (corredata da allegati) di interruzione del presente giudizio di legittimità, per effetto della morte del contribuente;
che tale circostanza non è, tuttavia, in grado di produrre effetti sul presente giudizio, posto che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta -come nella specie -dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass., Sez. L, 29.1.2016, n. 1757, Rv. 638717-01);
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ” nullità della sentenza impugnata ex artt. 24 e 111, co 6, Cost., 132 e 161 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, co. 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/92 ” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente e generica in ordine alle ragioni sottese all’accoglimento del primo motivo di
gravame principale dell’ RAGIONE_SOCIALE e, correlativamente, al rigetto (implicito) di quello incidentale di esso COGNOME;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ” violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. 23.2.1995, n. 41 conv. con mod. in l. 22.3.1995, n. 85, nonché dell’art. 2697 c.c. ” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. illegittimamente invertito tra le parti l’onere della prova quanto alla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione del regime del margine agli acquisti di autoveicoli per cui è causa;
che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottesi – sono infondati;
che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 66412001; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01);
che, in particolare: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) sotto altro profilo, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02);
che, alla luce dei principi che precedono, il denunziato vizio deve ritenersi insussistente nella specie, avendo la C.T.R. chiarito -a sostegno della propria decisione ed in conformità, peraltro, all’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 5, 14.12.2018, n. 32402, Rv. 652109-01; Cass., Sez. U, 12.9.2017, n. 21105, Rv. 645308-01) – che il contribuente non poteva avvalersi del (più favorevole) regime (impositivo) del margine, per effetto delle sole indicazioni emergenti dalle fatture di acquisto degli autoveicoli esteri sottesi all’accertamento per cui è causa (cfr. anche quanto rimarcato dalla difesa del COGNOME con il secondo motivo di ricorso), occorrendo – piuttosto – un esame dei libretti di proprietà donde, al contrario, emergeva (come già esposto in narrativa) l’avvenuta acquisizione di detti veicoli da parte di altri operatori economici, soggetti passivi di imposta, che ne avevano dedotto ‘a monte’ il relativo onere fiscale;
che, in ultima analisi, la RAGIONE_SOCIALE ha (contrariamente a quanto opinato con il secondo motivo di ricorso) distribuito correttamente tra le parti l’onere della prova ed ha, altresì (con ciò disattendendo il primo motivo di censura), chiaramente ed espressamente motivato la
riforma della decisione di prime cure in parte qua sulla base della mancata dimostrazione, da parte del contribuente e rispetto alle operazioni di compravendita in commento, della propria buona fede (e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto);
che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell'” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ” (cfr. ricorso, p. 11), per non avere la C.T.R. considerato che dai libretti allegati alle fatture di acquisto delle autovetture in commento emerge solo la loro intestazione in capo al tale COGNOME, operatore estero-persona fisica e non anche che costui sia un soggetto passivo di imposta che ne ha dedotto il relativo onere fiscale;
che il motivo è inammissibile;
che la C.T.R., con accertamento in fatto, lungi dall’omettere di valutare i libretti di proprietà delle autovetture in questione ha, al contrario, rilevato come dalla relativa analisi risultava ” che le autovetture erano state importate da altri operatori economici, soggetti passivi di imposta – che ne avevano dedotto il relativo onere fiscale – con la conseguente applicazione dell’imposta sull’intero imponibile al momento della rivendita ” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, prime cinque righe);
che la censura mira, allora, ad una (ri)valutazione che del materiale probatorio a propria disposizione ha fatto la C.T.R., per giungere ad escludere la ricorrenza, nella specie, degli estremi per applicare il regime del margine: sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., qualsiasi contestazione volta a criticare il
“convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01);
che con il quarto ed ultimo motivo parte ricorrente di duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ” nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c….in ordine ai quattro motivi dell’appello incidentale proposto dal sig. COGNOME NOME con le controdeduzioni del 23.1.2012 ” (cfr. ricorso, p. 12);
che il motivo è infondato, sol considerando che, dalla piana lettura delle pp. 2-3 della motivazione della decisione impugnata emerge che la C.T.R. ha congiuntamente esaminato l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE e quello incidentale del contribuente in punto di riprese conseguenti alle indagini bancarie, per giungere (anche attraverso la reiezione implicita dei motivi di appello incidentale sollevati dalla difesa del COGNOME, per effetto della relatio alle conclusioni raggiunte dalla C.T.P.) ad una conferma della decisione di prime cure (altra questione – non sottoposta, però, al vaglio di questa Corte – è se tale decisione fondi o meno su di una motivazione apparente ovvero, ancora, su una corretta distribuzione tra le parti dell’onere della prova);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la conferma della decisione impugnata e la condanna di COGNOME NOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna di COGNOME NOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di COGNOME NOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione