Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5342 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5342 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2585/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’. AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’UMBRIA n. 366/2015 depositata il 25/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’RAGIONE_SOCIALE accertava, a carico della RAGIONE_SOCIALE, per quanto qui rileva, l’indebita applicazione del regime del margine ad autoveicoli di provenienza comunitaria, nonché l’indebita deduzione di costi e detrazione dell’IVA riferiti all’acquisto di autovetture da soggetto interposto, che si palesava essere una c.d. ‘cartiera’, nell’ambito di una frode carosello. Con gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO venivano rettificate le dichiarazioni presentate per il medesimo anno dai soci COGNOME NOME e COGNOME NOME relativamente ai redditi di partecipazione. La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accoglieva i ricorsi presentati dalla società e dai soci avverso i tre atti impositivi. La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria respingeva il successivo appello erariale. L’RAGIONE_SOCIALE affida il ricorso per cassazione ad un unico motivo. La società e i soci sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e conseguente violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 del codice di procedura civile, in relazione all’art. 360, n. 4, del codice di procedura civile. Segnatamente, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, con riferimento al rilievo indicato come n. 4, relativo all’indebita applicazione del regime del margine ad autoveicoli di provenienza comunitaria, che la motivazione non fornisca in alcun modo un elemento a suffragio della statuizione adottata, trascurando di rendere qualsivoglia argomentazione. Contesta, altresì, con riferimento al rilievo indicato come n. 5, concernente l’acquisto di autovetture da
soggetto interposto, la COGNOME, risultata essere una mera cartiera, la mancanza di una reale motivazione utile a far cogliere l’itinerario logico seguito.
Il motivo è fondato e va accolto.
Con riferimento al rilievo numero 4 relativo all’applicazione del c.d. ‘regime del margine’ necessita preliminarmente riqualificare il motivo di ricorso.
Quest’ultimo, infatti, benché dedotto anche in relazione a detto profilo come nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e conseguente violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché – in parallelo – come violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., va riqualificato come denuncia di violazione di legge sostanziale.
Segnatamente, l’RAGIONE_SOCIALE, riportando con dovizia di contenuti – in ossequio al principio di specificità e autosufficienza, il nucleo RAGIONE_SOCIALE censure mosse in grado d’appello avverso la sentenza di primo grado – dolendosi, per quanto concerne il rilievo indicato come n. 4 relativo all’indebita applicazione del regime del margine ad autoveicoli di provenienza comunitaria, della circostanza che la statuizione adottata dal giudice di prime cure avesse erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti di operatività.
Su questo specifico aspetto, la CTR ha testualmente ritenuto: ” L’appello dell’Ufficio deve essere rigettato. Infatti, la prova della cessione intracomunitaria da parte di una ditta che abbia detratto l’imposta per intero non è sufficiente a far presumere, in mancanza di qualsiasi altra prova, che tutte le cessioni della medesima ditta siano state effettuate con l’indebita applicazione del regime del margine. È l’Ufficio, che eccepisce l’inefficacia della documentazione probatoria ai fini dell’applicazione del regime del margine, a dover produrre una documentazione idonea ad integrare il duplice presupposto: da un lato, la vendita ordinaria IVA nell’ambito della compravendita intracomunitaria di veicoli; dall’altro, l’accordo in
frode al fisco tra il cedente e il cessionario rivenditore finale del bene. L’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto esaminare tutti i documenti relativi a ciascun autoveicolo, non solo le fatture di vendita e i libretti, e solo così avrebbe potuto accertare se realmente il primo cedente avesse effettuato una detrazione d’imposta per intero, facendo così venir meno il presupposto per l’applicazione del regime del margine. Pertanto, l’assenza di prova sull’accordo collusorio fra l’intermediario e il rivenditore finale comporta il rigetto dell’appello “.
L’impostazione seguita dalla CTR risulta erronea in quanto sovverte l’onere probatorio previsto per l’applicazione del regime del margine. La sentenza impugnata, infatti, attribuisce all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’assenza dei presupposti per l’applicazione del regime speciale, mentre -secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – è il contribuente che, volendo avvalersi di un regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria dell’IVA, deve fornire prova rigorosa della sussistenza dei presupposti di fatto. La CTR, invece, ha ritenuto sufficiente l’assenza di prova dell’accordo collusorio tra cedente e cessionario, omettendo di considerare che l’applicazione del regime del margine non può fondarsi su mere indicazioni formali, ma richiede una verifica sostanziale della natura RAGIONE_SOCIALE operazioni e della posizione fiscale dei soggetti coinvolti.
Invero, il regime speciale del margine, in quanto deroga al sistema ordinario di applicazione dell’IVA, presuppone che il cedente originario non abbia avuto diritto alla detrazione dell’imposta, sicché, ove l’Amministrazione contesti l’indebita applicazione del regime in base ad elementi oggettivi e specifici, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto per avvalersene. L’assenza di tale prova comporta l’inapplicabilità del regime, indipendentemente dalla
consapevolezza del contribuente circa l’inesistenza dei presupposti, la quale rileva solo ai fini sanzionatori (Cass. n. 26597/2024).
Il regime del margine, essendo speciale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria degli acquisti intracomunitari, impone al contribuente l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l’applicazione, tra cui la certificazione dei corrispettivi, la dichiarazione annuale IVA e la natura dell’acquisto (Cass. n. 37261/2021).
Inoltre, la buona fede del contribuente, quale elemento rilevante ai fini dell’applicazione del regime del margine, deve essere dimostrata – a cura del contribuente – attraverso una diligente verifica dei precedenti intestatari dei veicoli, anche mediante l’esame della carta di circolazione e altri elementi facilmente reperibili, al fine di accertare se l’IVA sia stata assolta a monte senza possibilità di detrazione. L’affidamento acritico sulle dichiarazioni del cedente non è sufficiente a integrare tale onere di diligenza (Cass. n. 32402/2018).
A conferma dell’erroneità dell’impostazione seguita dalla CTR, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche a Sezioni Unite, che il regime del margine costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema ordinario dell’IVA, e come tale deve essere interpretato restrittivamente e applicato in termini rigorosi. Ne consegue che, in presenza di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, è il contribuente a dover dimostrare la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza esigibile per verificare la sussistenza dei presupposti di applicazione del regime (Cass. Sez. Un. n. 21105/2017).
La nomofilachia ha ancor di recente ribadito che, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia dedotto e provato la sussistenza di elementi indiziari significativi in ordine all’assoggettamento RAGIONE_SOCIALE operazioni al regime ordinario, l’onere di dimostrare la sussistenza
dei presupposti per l’applicazione del regime del margine si trasferisce sul contribuente. L’imprenditore commerciale operante nel settore della rivendita di autoveicoli usati non può limitarsi a valorizzare gli aspetti formali dell’operazione, ma deve procedere a una verifica sostanziale, anche mediante l’esame RAGIONE_SOCIALE carte di circolazione, per accertare se i veicoli siano stati intestati a soggetti IVA o a soggetti privi del diritto alla detrazione (Cass. n. 26597/2024).
Con riguardo al rilievo n. 5, concernente l’acquisto di autovetture da soggetto interposto, qualificato come ‘cartiera’, si riscontra una vistosa omissione di pronuncia da parte della CTR. La censura correlata a tale rilievo era stata veicolata mediante preciso motivo di appello, recante una domanda di merito autonomamente apprezzabile, volta a ottenere l’accertamento dell’interposizione fittizia e della conseguente illegittimità dell’operazione ai fini IVA. Tuttavia, la CTR ha deliberatamente omesso qualsiasi decisione su tale capo, scegliendo di soffermarsi in via esclusiva sull’aspetto relativo all’applicazione del regime del margine.
Tale omissione integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto si è verificato un difetto del momento decisorio su una domanda di merito formulata in conclusione specifica, rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi con accoglimento o rigetto (Cass. n. 272/2024; Cass. n. 1616/2021; Cass. n. 18797/2018).
Non si tratta, infatti, di un mero mancato esame di argomentazioni, che integrerebbe un vizio motivazionale, bensì di una totale omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. n. 5730/2020). Né la censura può essere ricondotta all’alveo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che nel caso di specie non ricorre la doppia conforme ex art. 348 -ter c.p.c., e comunque il vizio lamentato attiene alla mancata pronuncia su una
questione di merito, non al difetto motivazionale (Cass. n. 7442/2024; Cass. n. 5947/2023).
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME