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Regime del margine: no per beni extra UE con regime 42

La Corte di Cassazione ha stabilito che il regime del margine IVA non è applicabile alla rivendita di beni usati (nella specie, telefoni ricondizionati) provenienti da un Paese extra-UE, anche qualora siano stati importati in Unione Europea tramite il regime doganale “42”. Tale procedura, infatti, differisce solo il pagamento dell’IVA all’importazione ma non trasforma l’operazione in un acquisto intracomunitario, facendo mancare il presupposto soggettivo per l’applicazione del regime agevolato.

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Pubblicato il 25 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Regime del margine: No all’applicazione per beni extra-UE importati con procedura 42

L’ordinanza in commento affronta una questione cruciale per gli operatori che commerciano beni usati: l’applicabilità del regime del margine ai prodotti di origine extra-comunitaria. In particolare, la Corte di Cassazione chiarisce se l’utilizzo della procedura doganale “42” possa trasformare un’importazione in un acquisto intracomunitario, legittimando così l’applicazione del regime IVA agevolato. La risposta della Suprema Corte è netta e fornisce un principio di diritto fondamentale per il settore.

I Fatti di Causa

Un imprenditore individuale, attivo nella vendita di telefoni cellulari usati e rigenerati, si vedeva recapitare un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. L’oggetto della contestazione era il recupero di una maggiore IVA per l’anno d’imposta 2017. L’operazione commerciale del contribuente consisteva nell’acquistare telefoni usati da una società in un paese extra-UE (Cina), dove venivano ricondizionati. Successivamente, questi prodotti venivano importati nel territorio dell’Unione Europea attraverso la dogana di un altro Stato membro (Belgio), utilizzando il cosiddetto regime doganale “42”. Una volta in Italia, i telefoni venivano venduti applicando il regime IVA del margine.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso del contribuente, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ribaltava la decisione, accogliendo la tesi del commerciante. Secondo i giudici d’appello, il transito dei beni da uno Stato membro (Belgio) rendeva l’operazione assimilabile a un acquisto intracomunitario, giustificando l’applicazione del regime speciale. L’Amministrazione Finanziaria ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

La Decisione della Corte e l’Incompatibilità con il regime del margine

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza d’appello e stabilendo un principio di diritto chiaro. I giudici hanno sottolineato che il regime del margine e il regime doganale “42” sono due istituti distinti, con finalità e presupposti completamente diversi, e la loro applicazione congiunta nel modo operato dal contribuente non è permessa.

La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di secondo grado meramente apparente e viziata da una falsa applicazione della legge. I giudici d’appello avevano erroneamente considerato pacifico il profilo soggettivo e si erano concentrati solo sull’origine intracomunitaria del flusso di beni, senza considerare la loro provenienza originaria da un paese terzo.

Le Motivazioni

Il cuore della decisione risiede nella rigorosa interpretazione dei presupposti del regime del margine. Questo regime, disciplinato dall’art. 36 del d.l. 41/1995, è una deroga al sistema ordinario dell’IVA, finalizzata a evitare una doppia imposizione. Si applica alla rivendita di beni usati acquistati presso soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA a monte, come i privati cittadini, o operatori economici in regime di franchigia. Il requisito fondamentale, sia a livello nazionale che europeo (Direttiva IVA 2006/112/CE), è che l’acquisto avvenga all’interno del territorio dell’Unione Europea da una di queste specifiche categorie di cedenti.

La Corte ha chiarito che l’operazione in esame non soddisfa questo requisito soggettivo e territoriale. I telefoni, infatti, provenivano da un Paese extra-UE. Il regime doganale “42” non modifica questa realtà sostanziale. Tale procedura è un’agevolazione doganale che permette di immettere in libera pratica nel territorio UE dei beni importati, con differimento del pagamento dell’IVA allo Stato membro di destinazione finale (in questo caso l’Italia), dove l’imposta verrà assolta tramite il meccanismo del reverse charge. Tuttavia, questo meccanismo non trasforma la natura dell’operazione: essa rimane un’importazione da un Paese terzo, non un acquisto intracomunitario da un privato o da un soggetto assimilato.

La Cassazione ha ribadito che il regime del margine, essendo una norma agevolativa e derogatoria, deve essere interpretato restrittivamente. Consentire la sua applicazione a beni importati da paesi terzi, anche se attraverso il regime “42”, significherebbe cumulare indebitamente due benefici fiscali con scopi diversi: da un lato il differimento della liquidità sull’IVA all’importazione (scopo del regime 42), dall’altro l’abbattimento della base imponibile IVA (scopo del regime del margine). Questo creerebbe una distorsione del sistema IVA, non prevista dal legislatore.

Conclusioni

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: l’applicazione del regime doganale “42” comporta l’immissione in libera pratica dei beni importati da paesi extra-UE con differimento del pagamento dell’IVA, ma non incide sulle condizioni di acquisto del bene, che rimane effettuato da un soggetto extra-UE. Di conseguenza, non trasforma la cessione in un’operazione intraunionale e ne deriva l’inapplicabilità del regime del margine in materia di IVA. Questa ordinanza fornisce un orientamento imprescindibile per tutti gli operatori del settore dei beni usati, che devono prestare la massima attenzione all’origine dei beni e ai presupposti soggettivi richiesti dalla legge per poter beneficiare del regime agevolato.

È possibile applicare il regime del margine IVA a beni usati importati da un paese extra-UE?
No. La Corte chiarisce che il regime del margine è riservato ai beni acquistati all’interno del territorio dell’Unione Europea da specifiche categorie di soggetti, come privati o operatori in franchigia, che non hanno detratto l’IVA sull’acquisto. L’origine extra-UE del bene ne preclude l’applicazione.

Il regime doganale “42” trasforma un’importazione in un acquisto intracomunitario ai fini IVA?
No. Il regime doganale “42” è una procedura che consente il differimento del pagamento dell’IVA al momento dell’importazione, spostandolo allo Stato membro di destinazione finale. Non modifica la natura dell’operazione, che resta un’importazione da un paese terzo, e non fa sorgere i presupposti soggettivi per l’applicazione del regime del margine.

Perché non è possibile cumulare il regime doganale “42” e il regime del margine?
Perché si tratta di due benefici fiscali con finalità e presupposti distinti e incompatibili. Il regime “42” agevola la liquidità all’importazione, mentre il regime del margine evita la doppia imposizione interna all’UE. Cumularli, secondo la Corte, costituirebbe un’indebita agevolazione non prevista dal sistema IVA e basata su una falsa interpretazione della normativa.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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