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Regime del margine: no per beni da Paesi extra UE

Un imprenditore importava smartphone ricondizionati dalla Cina, via Belgio, con regime doganale ’42’, applicando il regime del margine IVA. La Cassazione ha stabilito che i due regimi sono incompatibili: il regime del margine non si applica ai beni importati da Paesi extra UE, poiché la loro origine non cambia con il transito in un altro Stato membro.

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Pubblicato il 19 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Regime del Margine e Importazioni Extra UE: Incompatibilità Totale

L’applicazione del regime del margine IVA rappresenta una significativa agevolazione per chi commercia beni usati, ma i suoi confini sono rigorosamente definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: questo regime speciale non può essere applicato a beni, come smartphone ricondizionati, che provengono da Paesi extra UE, anche se vengono introdotti nell’Unione attraverso procedure doganali agevolate come il “regime 42”.

Il Caso: Smartphone Ricondizionati, Dogana Belga e Fisco Italiano

Un imprenditore italiano operante nel settore della vendita di telefoni cellulari usati e rigenerati si è trovato al centro di una controversia con l’Agenzia delle Entrate. I prodotti, dopo essere stati ricondizionati in Cina, venivano importati nel territorio dell’Unione Europea attraverso la dogana belga. Qui, veniva applicato il cosiddetto “regime doganale 42”, una procedura che consente il differimento del pagamento dell’IVA all’importazione, che verrà assolta nel Paese di destinazione finale dei beni.

Successivamente, l’imprenditore vendeva i telefoni in Italia applicando il regime del margine, calcolando l’IVA solo sul proprio profitto anziché sul prezzo di vendita totale. L’Agenzia delle Entrate contestava questa pratica, sostenendo che i presupposti per l’applicazione del regime agevolato non fossero soddisfatti, emettendo un avviso di accertamento per il recupero della maggiore IVA dovuta.

L’Errore dei Giudici di Appello: Confusione tra Dogana e Fisco

In un primo momento, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dato ragione all’imprenditore. I giudici d’appello avevano ritenuto che, poiché i telefoni transitavano dal Belgio (Paese UE) verso l’Italia, l’operazione potesse essere considerata un acquisto intracomunitario, legittimando così l’uso del regime del margine. Questa interpretazione, tuttavia, confondeva la natura e gli scopi di due istituti fiscali e doganali ben distinti.

Il Verdetto della Cassazione sul regime del margine

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha ribaltato la decisione d’appello, stabilendo principi chiari e inequivocabili sull’incompatibilità tra i due regimi.

Distinzione Cruciale: Regime Doganale 42 vs. Regime del Margine

I giudici supremi hanno sottolineato che il regime doganale 42 e il regime del margine perseguono finalità completamente diverse e non sono sovrapponibili:

Il Regime Doganale 42 è un’agevolazione procedurale. Il suo unico scopo è semplificare i flussi logistici e conservare la liquidità dell’importatore, differendo il versamento dell’IVA dal momento dell’ingresso fisico nell’UE (Belgio) a quello dell’immissione in consumo nello Stato membro di destinazione (Italia). Questa procedura non altera in alcun modo l’origine extra-UE del bene.
Il Regime del Margine è un’agevolazione fiscale sostanziale. Mira a evitare una doppia imposizione IVA sui beni che hanno già scontato l’imposta in via definitiva in una fase precedente del loro ciclo di vita. Per questo, la sua applicazione è strettamente limitata a specifiche condizioni.

I Requisiti Soggettivi del Regime del Margine

La Cassazione ha ribadito che il requisito fondamentale e invalicabile per l’applicazione del regime del margine è che i beni usati siano stati acquistati all’interno del territorio dell’Unione Europea da soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA al momento del loro acquisto originale (es. privati cittadini, soggetti in regime di franchigia). Le operazioni di importazione di beni da Paesi extra-UE sono per loro natura escluse da questo perimetro.

Le Motivazioni

La Corte ha stabilito che l’interpretazione dei giudici di merito era errata perché applicava falsamente la legge. La sentenza impugnata aveva confuso il profilo oggettivo (la tipologia di bene) con quello soggettivo (la provenienza e la qualità del cedente). Il fatto che i telefoni transitassero dal Belgio non trasformava un’importazione da un paese terzo (Cina) in un acquisto intracomunitario. L’origine del bene resta extra-comunitaria e questo preclude l’accesso al regime del margine. La Corte ha enfatizzato che i regimi speciali, in quanto derogatori rispetto alla disciplina ordinaria, devono essere interpretati restrittivamente e applicati solo in presenza di tutti i requisiti di legge, che in questo caso mancavano palesemente.

Le Conclusioni

La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per tutti gli operatori del settore dei beni ricondizionati e usati. Viene affermato con forza che il regime del margine è un beneficio fiscale con presupposti rigorosi, non estensibile a merci di provenienza extra-UE. L’utilizzo di procedure doganali come il regime “42” non può essere sfruttato per aggirare i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa IVA. Le imprese che importano beni usati da fuori l’UE devono quindi assoggettare le successive vendite al regime IVA ordinario, applicando l’imposta sull’intero prezzo di vendita.

È possibile applicare il regime del margine IVA a beni usati importati da un Paese extra UE?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il regime del margine è inapplicabile alle operazioni di importazione di beni acquistati da soggetti di Paesi extraUE. Il regime si applica solo a beni acquistati presso privati o altri soggetti specifici all’interno del territorio dell’Unione Europea.

Il transito di merci importate attraverso un altro Stato membro dell’UE (es. Belgio) con il regime doganale “42” le trasforma in un acquisto intracomunitario ai fini IVA?
No. La procedura doganale “42” è una mera agevolazione che differisce il pagamento dell’IVA al momento dell’importazione, ma non modifica la natura originaria del bene, che resta di provenienza extra-UE. Di conseguenza, non trasforma la cessione in un’operazione intracomunitaria ai fini dell’applicazione del regime del margine.

Quali sono i presupposti fondamentali per poter applicare il regime del margine?
I presupposti essenziali sono due: uno oggettivo, relativo alla tipologia di bene (beni mobili usati, d’arte, ecc.), e uno soggettivo, che richiede che l’acquisto di tali beni sia avvenuto all’interno dell’UE da parte di cedenti che non hanno detratto l’IVA (es. privati cittadini). L’importazione da Paesi extra-UE esclude il requisito soggettivo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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