Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
Oggetto: iva – c.d. ‘regime del margine’ – prova – scambio informazioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. 8370/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL) con domicilio eletto presso i ridetti difensori nel loro studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5610/22/14 depositata in data 18/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 11/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento notificati per i periodi d’imposta 2006 e 2007 con i quali l’Ufficio accertava omessa applicazione dell’iva in regime ordinario in relazione ad operazioni di acquisto di autoveicoli intracomunitarie, assoggettate illegittimamente al c.d. ‘regime del margine’ difettandone i presupposti; -l’attività di controllo era corroborata dall’invio all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria omologa della Germania, ove risiedevano per la maggior parte i soggetti cedenti i veicoli le cui operazioni di vendita erano state sottoposte a controllo, dell’elenco degli acquisti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE in regime iva ordinario; ciò nel contesto relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto tra Amministrazioni Finanziarie dell’Unione;
seguiva il controllo da parte dell’Ufficio a campione sugli acquisti operati dalla contribuente sui rapporti intercorsi con i fornitori tedeschi più rappresentativi, anche italiani e francesi; all’esito l’Ufficio contestava l’illegittima applicazione del c.d. ‘regime del margine’ IVA ex art. 36 del d.L. n. 41 del 1995 in relazione a molteplici operazioni di acquisto e di successiva rivendita di autoveicoli usati;
la CTP di Roma accoglieva i ricorsi; appellava l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria;
con la sentenza impugnata la CTR del Lazio ha rigettato il gravame dell’Ufficio;
ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi di ricorso;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
-il primo motivo di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 9, 37 del reg. CE n. 1798/2003 e dell’art. 7 del reg. CE n. 1925/2004 in relazione all’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza di merito erroneamente messo in dubbio la provenienza dei documenti (formulari c.d. SCAC) inoltrati dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria tedesca, rilevandone il difetto quanto alla sottoscrizione, che non poteva essere apposta su documenti prodotti e trasmessi con strumenti informatici e comunque in difetto di contestazioni specifiche sul punto da parte della RAGIONE_SOCIALE;
-il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR laziale erroneamente escluso, nel caso concreto, la rilevanza presuntiva degli elementi probatori dedotti dall’Ufficio di cui si è detto sopra ai fini di ribaltare in capo al contribuente l’onere di dar prova della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’applicazione alle operazioni contestate del c.d. ‘regime del margine’ a fini IVA;
-il terzo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente degli artt. 36 e seguenti sino all’art. 40bis del d. L. n. 41 del 1995 come convertito in legge; dell’art. 2697 c.c., dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che, in presenza degli elementi indiziari di cui si è detto, fosse onere dell’Ufficio fornire, analiticamente per ciascuna operazione di acquisto di
autoveicoli, la prova del difetto di sussistenza dei requisiti per l’applicazione del c.d. ‘regime del margine’;
vanno preliminarmente prese in esame e disattese le eccezioni proposte in controricorso in ordine alla ivi denunciata inammissibilità dei motivi;
-le censure in argomento infatti sono tutt’altro che generiche, appuntandosi in sostanza di violazioni di legge chiaramente individuate nel ragionamento esposto in motivazione dalla sentenza impugnata, le cui affermazioni sono altrettanto analiticamente contestate in diritto da parte ricorrente;
inoltre, i motivi di ricorso risultano rispettosi del principio di specificità e localizzazione (c.d. ‘autosufficienza’) poiché senza ridursi a un mero assemblaggio di atti dei gradi di merito essi riproducono il contenuto dei formulari SCAC oggetto della valutazione della CTR in modo adeguatamente chiaro e sintetico, al fine di sorreggere e illustrare le censure formulate rendendo possibile individuare sia l’indicazione del nominativo del funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria che li ha redatti (Le NOME) sia quello -invero -del funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinataria RAGIONE_SOCIALE stesse (Dotro Domenica) di guisa che la provenienza di tali informazioni e il loro transito all’interno di un canale formale e regolare di scambio di informazioni tra Amministrazioni Finanziarie risulta del tutto chiaro e inequivoco, dovendosi semmai le contestazioni del contribuente -qui non sussistenti nei gradi precedenti, ove andavano proposte e dimostrate – concentrarsi sul merito RAGIONE_SOCIALE informazioni in argomento, come meglio si vedrà;
la trascrizione in ricorso dei formulari c.d. SCAC, quindi, risulta del tutto idonea e funzionale alla illustrazione dei motivi, lungi dal costituire un mero rinvio agli atti di causa del merito, il contenuto censorio dei quali appare immediatamente percepibile in forza di tali trascrizioni; di qui la ammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure;
neppure poi parte ricorrente chiede in concreto una mera rivalutazione del merito, in quanto il ricorso si concentra non sulla valutazione del contenuto probatorio della documentazione di cui si è detto, ma sulla mancata attribuzione alla stessa della idoneità a dar prova, sia pure ovviamente indiziaria e salva la prova del contrario in capo al contribuente, della pretesa di maggiore IVA;
in ultimo, neppure i motivi risultano preclusi nel loro scrutinio dalla sussistenza della c.d. ‘doppia conforme’, vale a dire di una duplice pronuncia, in ambedue i gradi di merito, favorevole al contribuente, in quanto tale situazione processuale preclude unicamente la proposizione di motivi di ricorso in cassazione che censurino la sentenza di appello per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., restando ovviamente del tutto ammissibili, quindi proponibili con ricorso di fronte a questa Suprema Corte, le doglianze consistenti in violazioni di legge come quelle concretamente poste in ricorso;
venendo quindi all’esame dei motivi, il Collegio ritiene opportuno procedere ad uno scrutinio congiunto RAGIONE_SOCIALE censure, poiché strettamente connesse tra loro e vertenti tutte nel concreto sulla erronea interpretazione da parte del giudice di merito RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolano la prova della sussistenza o meno dei requisiti previsti per l’applicazione del c.d. ‘regime del margine’ in materia di IVA anche alla luce RAGIONE_SOCIALE risultanze procedimentali derivanti dalla cooperazione amministrativa (c.d. ‘scambio di informazioni’) tra Amministrazioni Finanziarie di stati dell’Unione Europea;
Cons. AVV_NOTAIO – 5 – in primo luogo, sul piano strettamente processuale, rileva la Corte che dei documenti oggetto della prima censura (i già nominati formulari c.d. SCAC, alcuni dei quali trascritti in ricorso) provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria tedesca parla espressamente la sentenza impugnata, riportata in parte qua in modo analitico nel controricorso: è allora evidente che tali documenti sono stati certamente prodotti agli atti di causa in quei gradi, dal momento che il giudice
dimostra di averli presi in esame, oltre che allegati – come è pacifico in atti al PVC reso noto a suo tempo alla parte controricorrente;
in secondo luogo, con particolare riferimento alla censura di cui al primo motivo, il regolamento CE n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003 all’art. 37 chiaramente stabilisce che ‘le comunicazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile con mezzi elettronici, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2’. Tale disposizione consente espressamente l’utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione RAGIONE_SOCIALE informazioni tra Amministrazioni Finanziarie; siffatto utilizzo, funzionale a una più rapida veicolazione RAGIONE_SOCIALE informazioni ai fini dell’a zione tempestiva di controllo, non comprime affatto la loro utilizzabilità procedimentale e l’utilizzo ai fini della prova, come ben dimostra il successivo art. 41 del medesimo regolamento, secondo periodo, in forza del quale ‘…Dette informazioni possono essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell’imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale’ ;
-questa interpretazione è confermata dal Regolamento (CE) N. 1925/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, il cui art. 7, rubricato espressamente ‘t rasmissione RAGIONE_SOCIALE informazioni da comunicare ‘ dispone che ‘l e informazioni comunicate per iscritto ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione: …’.
Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME – 6 – alla luce di tali previsioni, deve concludersi quindi non solo per l’irrilevanza del difetto di sottoscrizione dei documenti in argomento -che ex se (salvo il caso, neppure astrattamente invocabile se non in forza di una assoluta illazione, della firma digitale, che ratione temporis poteva al più essere in mente Dei ) -ma anche per la loro invero perfetta conformità alle previsioni normative. Ciò imponeva alla CTR di procedere al loro esame nel merito, per trarne in modo appropriato il contenuto
probatorio e quindi confrontarlo, come dovevasi, con la prova del contrario che incombeva e incombe a questo punto sul contribuente;
– va ricordato, infatti, che la normativa del regime speciale c.d. ‘ del margine ‘ in quanto derogatorio del sistema generale di cui alla direttiva 2006/112 e rispetto a questo meno oneroso (contemplando una base imponibile ridotta, appunto il c.d. ‘margine’) deve essere interpretata restrittivamente. Il legittimo assoggettamento dell’operazione al detto regime presuppone quindi un dante causa assolvente l’IVA a monte senza possibilità di detrarla (vedasi per tutte Cass. Sez. Un. n. 21105/2017). Pertanto, qualora l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’applicazione del regime del margine derogatorio alla disciplina generale in materia di Iva, trattandosi di eccezione alla regola generale. Mancando la prova a carico del contribuente circa i presupposti di fatto il regime del margine è quindi inapplicabile a prescindere della consapevolezza della inesistenza di tali presupposti, in quanto l’imposta va assolta a prescindere dallo stato soggettivo, che rileva eventualmente solo in ordine all’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni (vedi Cass. n. 15630/2015);
Cons. EstAVV_NOTAIO – 7 – orbene, nella vicenda in esame l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto e provato la sussistenza di elementi indiziari presuntivi del tutto significativi in ordine all’assoggettamento RAGIONE_SOCIALE operazioni al regime ordinario. A fronte di tali elementi, di sospetto era onere della parte provare i presupposti circa l’applicazione del regime del margine. L’imprenditore commerciale esercente attività di rivendita di autoveicoli usati anche mediante acquisto da altra società, a sua volta cessionaria con riferimento ad imprenditori commerciali esteri, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, per assolvere a siffatto dovere non può dare esclusiva rilevanza a quanto indicato in fattura, come qui è accaduto, e cioè agli aspetti formali della operazione, inclusa la dichiarazione
rilasciata dal cedente in ordine all’assoggettamento al c.d. ‘regime del margine’ che deriverebbe dalle condizioni del veicolo (sei mesi dalla prima immatricolazione e oltre 6.000 km di percorrenza) dovendo invece verificarsi -con il semplice esame, tutt’altro che inesigibile nei confronti di un operatore professionale nel settore quale RAGIONE_SOCIALE è ed era, RAGIONE_SOCIALE carte di circolazione dei veicoli -ad esempio l’intestazione dei mezzi a soggetti iva o a soggetti sprovvisti di diritto alla detrazione del tributo;
la CTR, quindi, era tenuta a individuare il comportamento positivo tenuto dalla contribuente società per verificare l’applicabilità del regime del margine, avendo l’accertamento analiticamente indicato elementi presuntivi che rendevano necessaria la verifica aliunde della veridicità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni contenute nelle fatture emesse dai cedenti gli autoveicoli e nel contratto concluso con la società germanica RAGIONE_SOCIALE di Friburgo, datato 1° gennaio 2007;
i requisiti soggettivi e oggettivi per tale applicazione, quali delineati nell’art. 36, commi 1 e 10 ridetti e chiariti dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte ben possono in teoria essere ricavati già dai documenti di immatricolazione, quando questi ultimi permettano di individuare la natura dei beni (usati) e la loro provenienza (da soggetto che aveva già applicato il regime del margine, avendoli a sua volta acquistati da privati consumatori). Con specifico riferimento alla compravendita di veicoli usati, si è infatti di recente precisato che rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli -e della loro attività professionale-, desumibile dai dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’ IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto (cfr. Cass. Sez. V, n. 32402/2018);
erra allora la sentenza impugnata nel ritenere da un lato sprovvisti dei requisiti indiziari atti a ribaltare l’onere della prova gli elementi dedotti e provati dall’Ufficio (segnatamente, la conferma da parte dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria tedesca in ordine all’assoggettamento RAGIONE_SOCIALE operazioni intercorse con RAGIONE_SOCIALE, da parte dei cedenti, al regime iva ordinario quali cessioni intracomunitarie -primo elemento – a fronte RAGIONE_SOCIALE quali la controricorrente dichiarava invece acquisti intracomunitari per importi spropositatamente inferiori -secondo elemento);
-dall’altro essa sentenza erra parimenti nel ritenere necessario, in forza della altrettanto erronea svalutazione degli elementi indiziari, uno ‘scrupoloso controllo caso per caso dell’asserita erronea applicazione del margine IVA’ da parte dell’Ufficio, poiché in realtà tale onere di prova contraria andava posto in capo al contribuente;
pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito, che procederà a valutare se i suddetti formulari c.d. SCAC, in uno con le risultanze dell’accertamento svolto dall’Ufficio territoriale, siano sufficienti a provare la prospettazione dell’ RAGIONE_SOCIALE una volta posti a confronto con le deduzioni e prove offerte nel giudizio dal contribuente;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024.