Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 730 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 730 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.952/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALECOGNOME RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2277/30/14, depositata il 24 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto:
IVA – avviso di accertamento
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 128/01/2008 della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento IVA 2002.
La CTR osservava in particolare:
-che doveva condividersi la decisione impugnata in ordine al rilievo sanzionatorio per non corretta applicazione del regime del margine alla vendita di auto usate, in assenza di evasione di imposta;
-che di contro tale pronuncia andava riformata in relazione alla sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture passive.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
La società contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto, rilevando un contrasto logico non sanabile tra le affermazioni fatte dalla CTR toscana ad argomentazione della statuizione (parziale) della sua soccombenza e quelle che invece hanno sancito la sua (parziale) vittoria.
La censura è infondata.
Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
La motivazione della sentenza impugnata non corrisponde ai paradigmi invalidanti enucleati in tale principio di diritto.
Casomai le due diverse soluzioni date dal giudice tributario di appello alla questione delle fatture attive (soccombenza dell’agenzia fiscale) ed a quella delle fatture passive (soccombenza della società contribuente) può risultare il frutto non di una contraddizione logica del giudizio di fatto, quanto piuttosto di una violazione di legge, come del resto denunziato con il secondo motivo, con il quale appunto si lamenta la violazione degli artt. 36, ss., decreto-legge 41/1995, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha reietto la pretesa creditorie erariali in relazione alle vendite.
Tale censura è peraltro fondata.
Va infatti ribadito che:
-«In tema di Iva, il regime del margine di utile di cui all’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dell’ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 37261 del 29/11/2021, Rv. 663303 – 01);
-«In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti, in forza di elementi oggettivi e specifici, la possibilità per il contribuente di avvalersi del regime di favore del cd. margine spetta al contribuente medesimo dimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compravendita di veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 32402 del 14/12/2018, Rv. 652109 – 01);
-«In tema di IVA, ai fini dell’applicabilità del regime speciale dell’imposizione del margine di utile, il riferimento di cui all’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv., con modif., in l. n. 85 del 1995, all’acquisto di beni ceduti da soggetto passivo d’imposta che abbia assoggettato l’operazione al detto regime speciale, deve essere interpretato nel senso di legittimo assoggettamento dell’operazione a tale regime da parte del cedente, sicché la condizione oggettiva di acquisto da soggetto non detraente l’imposta pagata a monte non sussiste, nel caso in cui il cedente abbia applicato il regime speciale, ma acquistando da soggetto detraente l’IVA» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 28376 del 07/11/2018, Rv. 651416 – 01);
-«In tema di IVA, l’indebita fruizione, da parte del cessionario di beni mobili, del regime del “margine” previsto dagli art. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 85 del 1995, per avere il cedente operato nell’ambito della propria attività d’impresa e aver dunque avuto la possibilità di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti, comporta l’applicazione, nei confronti del cessionario, anche delle sanzioni amministrative, salvo che egli non dimostri la propria buona fede, che può ravvisarsi ove lo stesso non fosse consapevole che il proprio acquisto si iscriveva nel contesto di un’evasione dell’imposta, pur avendo utilizzato la necessaria diligenza per verificare le caratteristiche degli acquisti» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 27547 del 30/10/2018, Rv. 650954 – 01).
Orbene, nel caso di specie risulta addirittura accertato in fatto che a monte delle operazioni attive la società contribuente ha effettuato acquisti che violavano il regime speciale del margine, sicchè qui sta la totale incoerenza giuridica della decisione impugnata.
Peraltro l’affermazione del giudice tributario di appello di assenza di evasione nell’applicazione del regime speciale in questione è priva di ogni fondamento, essendo piuttosto evidente che il meccanismo attuativo de quo implica l’applicazione di un minor carico
impositivo, basato sulla indetraibilità dell’IVA da parte del consumatore finale cedente l’autoveicolo usato.
Al contrario tale regime non è applicabile quando, come nel caso di specie, i cedenti siano soggetti passivi dell’imposta de qua e quindi legittimi detraenti della stessa.
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, respinge il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma 22 novembre 2023
Il presidente