Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36426 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36426 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 23847-2016, proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1043/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, sez. st. di CALTANISSETTA, depositata il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti all’indebita applicazione, da parte del contribuente, del cd. regime del margine;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Enna che, con sentenza n. 460/2012, rigettò il ricorso;
che NOME proposero appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Caltanissetta, la quale, con sentenza n. 1043/21/2016, depositata il 14/03/2016, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come il contribuente non potesse avvantaggiarsi del (più favorevole) regime del margine, avendo acquistato le autovetture sottese alle riprese operate dall’ufficio dalla RAGIONE_SOCIALE e, dunque da un soggetto che aveva già portato in detrazione l’I.V.A.;
che avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che in data 5.12.2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza (corredata da allegati) di interruzione del presente giudizio di legittimità, per effetto della morte del contribuente;
che tale circostanza non è, tuttavia, in grado di produrre effetti sul presente giudizio, posto che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto
dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta -come nella specie -dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass., Sez. L, 29.1.2016, n. 1757, Rv. 638717-01);
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ” nullità della sentenza impugnata ex artt. 24 e 111, co 6, Cost., 132 e 161 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, co. 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/92 ” (cfr. ricorso, p. 2), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente e generica in ordine alle ragioni ostative all’applicabilità, da parte del contribuente, del regime del margine (cfr. ivi, p. 3, secondo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ” violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. ” sbrigativamente ed apoditticamente ritenuto che l’anomala intestazione di ben 23 autoveicoli alla stessa persona fisica (COGNOME NOME) rappresentasse un comportamento elusivo al fine di sottrarsi al regime ordinario dell’i.v.a. ” (cfr. ivi), tanto più alla luce della sentenza del Tribunale di Enna del 3.11.2009, n. 720, passata in cosa giudicata che, nell’assolvere il NOME dai fatti contestatigli, aveva al contrario rilevato come non vi fosse prova in grado di escludere che il RAGIONE_SOCIALE fosse l’effettivo proprietario delle autovetture oggetto delle compravendite sottese alle riprese per cui è causa, ” atteso che l’ufficio di Enna dell’Agenzia delle Entrate non ha provveduto ad effettuare un rigoroso accertamento della non veridicità di tale evenienza ” (cfr. ivi, p. 5);
che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ” violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c, in relazione agli artt. 11, co. 6,
Cost., 2697 e 2729 cod. civ., nonché in relazione agli artt. 115, co. 1 e 116 c.p.c. ” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. ” pretermesso di valutare e considerare gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio penale e la relativa sentenza irrevocabile, in uno agli elementi documentali acquisiti nel giudizio…avendo reso una motivazione assai anomala, oltre che apparente, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ” (cfr. ricorso, p. 8, cpv.);
che con il quarto motivo la difesa del COGNOME lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ” violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. 23.2.1995, n. 41 conv. con mod. in l. 22.3.1995, n. 85, nonché dell’art. 2697 c.c. ” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. illegittimamente invertito tra le parti l’onere della prova quanto alla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione del regime del margine agli acquisti di autoveicoli per cui è causa;
che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottesi – sono in parte inammissibili, in parte infondati;
che va anzitutto chiarito che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01);
che, in particolare: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) sotto altro profilo, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02);
che, alla luce dei principi che precedono, deve ritenersi insussistente il lamentato vizio di apparenza della motivazione (sviluppato dalla difesa del contribuente nel secondo e nella prima parte del quarto motivo), avendo la C.T.R., al contrario, chiarito le ragioni per cui il contribuente non poteva avvalersi del (più favorevole) regime (impositivo) del margine, per essere stati gli autoveicoli sottesi all’accertamento per cui è causa acquistati, ad opera del NOME e come emergente dai relativi libretti di circolazione, da soggetto passivo di imposta (la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, ” rispondente con la persona fisica di COGNOME NOME “), che ne aveva dedotto il relativo onere fiscale “a monte” (sicché ” la suddetta
imposta già portata in detrazione dalla società esportatrice, avrebbe dovuto essere restituita in rivalsa all’Erario al momento della vendita al suddetto consumatore finale “) -motivazione, peraltro, chiara alla stessa difesa del contribuente, come evincibile dalla p. 6, cpv., del ricorso;
che quanto, poi, alle doglianze complessivamente sviluppate nel terzo motivo con riferimento (a) alla “pretermessa” valutazione degli esiti del giudizio penale che ha interessato il contribuente, nonché (b) degli elementi probatori ivi emersi e (c) degli “altri elementi documentali acquisiti nel giudizio”, premessa la carenza di specificità del mezzo in esame (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) quanto a siffatti “elementi probatori’ e ‘documentali”, solo genericamente ed astrattamente richiamati, la censura è destituita di fondamento anche in relazione al primo profilo, emergendo chiaramente come la C.T.R., lungi dal non confrontarsi con gli esiti del giudizio penale che ha interessato l’odierno ricorrente, ha, piuttosto, ritenuto gli stessi inidonei a supportare la prova contraria (cfr. infra ) richiesta al COGNOME, in perfetta linea di continuità, peraltro, con l’orientamento pacifico di questa Corte per cui, in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna, sicché l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere comunque ritenuto responsabile fiscalmente, qualora l’atto impositivo
risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass., Sez. 6-5, 28.6.2017, n. 16262, Rv. 64492701);
che, passando alla disamina di questo ultimo aspetto – e con ciò affrontando le questioni sollevate con il secondo motivo e la seconda parte del terzo motivo, nonché con il quarto mezzo di gravame regolano la materia i seguenti principi: a) la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., Sez. 2, 21.3.2022, n. 9054, Rv. 664316-01); b) con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., spetta, poi, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi in ogni caso rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola
mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass., Sez. L, 5.8.2021, n. 22366, Rv. 662103-01); c) una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6774, Rv. 66410602);
che, tanto premesso, appare allora evidente, da un lato, come la C.T.R. (contrariamente a quanto opinato con il quarto motivo di ricorso) abbia correttamente distribuito tra le parti l’onere della prova (cfr. anche Cass., Sez. 5, 14.12.2018, n. 32402, Rv. 652109-01 e Cass., Sez. U, 12.9.2017, n. 21105, Rv. 645308-01), confermando la legittimità delle riprese per effetto della mancata dimostrazione, da parte del contribuente ed in presenza degli elementi oggettivi forniti dall’Ufficio e di cui si è dato cont o supra , della ricorrenza degli estremi per fruire del regime del margine (cfr. la sentenza impugnata, p. 3, terzultimo cpv.) e, dall’altro, che, con le residue censure in esame parte ricorrente punta, in realtà, ad una (ri)valutazione che del
materiale istruttorio a propria disposizione ha fatto la C.T.R., per giungere a detta conclusione, così disvelando un lamentato vizio motivazionale: sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01);
che con il quinto ed il sesto motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell'” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ” (cfr. ricorso, pp. 12 e 18), per non avere la C.T.R. considerato che dai libretti allegati alle fatture di acquisto delle autovetture in commento emerge solo la loro intestazione in capo a tale COGNOME, operatore estero-persona fisica e non anche che costui sia un soggetto passivo di imposta che ne ha dedotto il relativo onere fiscale;
che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese -sono inammissibili;
che, premessa in via preliminare l’estraneità rispetto al thema decidendum delle allegazioni svolte con il sesto motivo e concernenti la data di cessazione della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE (circostanza della quale non è fatta menzione in sentenza), la C.T.R., con accertamento in fatto, lungi dall’omettere di valutare i libretti di proprietà delle autovetture in questione ha, al contrario, rilevato come dalla relativa analisi sia risultata l’intestazione ‘ immotivata e non ingiustificata ‘ (cfr. p. 2 della motivazione della sentenza
impugnata) di 23 autovetture in capo al COGNOME, al contempo titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, traendone la conseguenza per cui la cessione delle autovetture in favore del COGNOME avvenne ad opera di quest’ultima, nella propria attività di impresa e, quindi, quale soggetto passivo di imposta e non del RAGIONE_SOCIALE quale persona fisica;
che le censure, allora, mirano ancora una volta ad una inammissibile (arg. da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01, cit.) (ri)valutazione che del materiale probatorio a propria disposizione ha fatto la C.T.R., per giungere ad escludere la ricorrenza, nella specie, degli estremi per applicare il regime del margine;
che con il settimo ed ultimo motivo parte ricorrente di duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ” nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c….in ordine ai motivi di cui ai n. 5, 6 e 7 in diritto dell’appello del 14.04.13 proposto dal RAGIONE_SOCIALE ” (cfr. ricorso, p. 15);
che il motivo è infondato, sol considerando che, dalla piana lettura della motivazione della decisione impugnata emerge che la C.T.R. ha esaminato complessivamente l’appello del contribuente e le censure ivi svolte, chiarendo che ‘ ogni diversa rappresentazione dedotta dall’appellante, oltre a non avere alcun sostegno probatorio, contrasta con le risultanze dei libretti…’ (cfr. p. 3, terzultimo cpv. della motivazione della decisione impugnata);
che dunque, non di omissione di pronunzia si tratta quanto, piuttosto di una statuizione di rigetto delle ulteriori difese (la cui correttezza non è stata, tuttavia, censurata);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la conferma della decisione impugnata e la condanna di COGNOME NOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona
del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di COGNOME NOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione