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Regime del margine: esclusi i costi di vendita

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19725/2025, ha chiarito l’applicazione del regime del margine IVA. Una società aveva incluso i costi di vendita nel calcolo della base imponibile, riducendola. L’Amministrazione Finanziaria ha contestato tale operato. La Corte ha dato ragione al Fisco, stabilendo che solo le spese accessorie all’acquisto e quelle di riparazione possono essere computate. I costi relativi alla vendita sono esclusi e seguono il regime IVA ordinario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

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Pubblicato il 21 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Regime del Margine: La Cassazione Chiarisce Quali Costi Sono Deducibili

Il regime del margine è un meccanismo fiscale cruciale per chi commercia beni usati, ma la sua applicazione può generare dubbi interpretativi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale: i costi sostenuti per la vendita dei beni sono esclusi dal calcolo della base imponibile. Questa decisione ha importanti implicazioni per le aziende del settore, delineando un perimetro netto tra costi inerenti all’acquisto e costi legati alla vendita.

I Fatti di Causa

Il caso nasce da un avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione Finanziaria a una società specializzata nella compravendita di beni usati. L’autorità fiscale contestava il recupero di maggiori imposte (Iva, Ires e Irap) per l’anno 2007, sostenendo che la società avesse erroneamente applicato il cosiddetto “regime del margine globale”.

Nello specifico, la società aveva incluso nel prezzo di acquisto dei beni non solo le spese di riparazione, ma anche una serie di costi accessori relativi alla fase di vendita. Questa operazione aveva l’effetto di ridurre il margine di utile e, di conseguenza, l’IVA dovuta. La società si è difesa sostenendo che la normativa non escludesse esplicitamente tali costi.

Mentre i giudici di primo e secondo grado avevano dato parzialmente ragione al contribuente, l’Amministrazione Finanziaria ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 36 del D.L. 41/1995.

La Questione Giuridica sul Regime del Margine

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione letterale della norma che disciplina il regime del margine. L’art. 36 del D.L. 41/1995 stabilisce che l’imposta sulla rivendita di beni usati è commisurata alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, “aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie”.

Il punto focale del dibattito è: cosa si intende per “spese accessorie”? Possono includere anche i costi sostenuti per vendere il bene, come le spese di trasporto verso il cliente, le commissioni di agenzia o i costi di marketing? Secondo la società, sì. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, assolutamente no.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, ritenendolo fondato. I giudici hanno sottolineato che l’interpretazione della norma deve essere rigorosa e basata sul suo chiaro dettato letterale. La legge indica come valore da portare in diminuzione dal prezzo di vendita solo il prezzo di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Non vi è alcun riferimento ai costi relativi alla fase di vendita.

La Corte ha specificato che il regime del margine è un regime speciale, derogatorio rispetto a quello ordinario dell’IVA. In quanto tale, non può essere oggetto di un’interpretazione analogica o estensiva. Se il legislatore avesse voluto includere anche i costi di vendita, lo avrebbe esplicitato.

Coerentemente, la Corte ha richiamato la Circolare del Ministero delle Finanze n. 177/1995, che già all’epoca aveva chiarito questo punto. Per “spese di riparazione e accessorie” si devono intendere solo i costi che hanno una specifica inerenza con la fase di acquisizione del bene o con la sua successiva sistemazione (es. oneri tributari sull’acquisto, costi di intermediazione per l’acquisto, spese di trasporto per ricevere il bene). Al contrario, le spese afferenti alla vendita e le spese generali di amministrazione restano escluse e soggiacciono al regime ordinario IVA.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha enunciato un chiaro principio di diritto: ai fini dell’applicazione del regime del margine, non devono essere computati in aumento sul prezzo di acquisto i costi relativi alla vendita, i quali restano invece soggetti al regime ordinario IVA. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria regionale per un nuovo esame che dovrà attenersi a questo principio.

Questa decisione impone alle imprese che operano con il regime del margine una gestione contabile ancora più attenta. È essenziale distinguere nettamente tra i costi sostenuti per acquistare e ripristinare un bene, che concorrono a formare la base imponibile del regime speciale, e quelli sostenuti per venderlo, che devono essere trattati secondo le regole IVA ordinarie, con i relativi obblighi di detrazione e rivalsa. La sentenza consolida un’interpretazione restrittiva della norma, garantendo uniformità applicativa e prevenendo abusi volti a ridurre indebitamente il carico fiscale.

Nel regime del margine, i costi relativi alla vendita di un bene usato possono essere aggiunti al prezzo di acquisto per ridurre la base imponibile IVA?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che solo le spese di riparazione e quelle accessorie specificamente legate all’acquisto del bene possono essere aggiunte al prezzo di acquisto. I costi relativi alla fase di vendita sono esclusi da questo calcolo.

Qual è la ragione per cui i costi di vendita sono esclusi dal calcolo del regime del margine?
La ragione è legata all’interpretazione rigorosa della legge. La norma (art. 36, D.L. n. 41/1995) menziona esplicitamente solo le spese di acquisto, riparazione e quelle accessorie a queste fasi. Poiché il regime del margine è una deroga al sistema IVA ordinario, non può essere interpretato in modo estensivo per includere categorie di costi non previste.

Come devono essere gestiti, ai fini IVA, i costi relativi alla vendita di beni soggetti al regime del margine?
I costi afferenti alla vendita del bene (come spese di trasporto al cliente, commissioni di vendita, costi amministrativi generali) devono essere assoggettati al regime IVA ordinario. Ciò significa che l’IVA su tali costi può essere detratta secondo le regole generali, ma non possono essere usati per diminuire la base imponibile calcolata con il regime del margine.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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