Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12118/2018 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO;
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 593/2017, depositata il 12/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso, a seguito di processo verbale di constatazione redatto in esito a verifica sostanziale svolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, notificava a questa società un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, con recupero di maggiori Iva, Ires e Irap, tra l’altro contestando, per quanto ancora qui rileva, la violazione dell’art. 36, comma 1, D.L. n. 41/1995 nella determinazione del c.d. ‘ regime del
margine ‘ . In particolare, l’Ufficio sosteneva che la società aveva erroneamente applicato il c.d. ‘regime del margine globale’ , includendo nel prezzo di acquisto anche le spese accessorie relative alla fase di vendita.
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso l’atto impositivo, eccependo, sempre per quanto ancora qui viene in rilievo, che nel calcolo del margine in applicazione del c.d. metodo globale quanto rilevato dall’Agenzia delle entrate non trovava riscontro nell’art. 36, comma 1, del D.L. 41/2005, che non fa alcun riferimento ai costi relativi alla fase di vendita.
La CTP di Campobasso accoglieva il ricorso della società.
1.2. Nel corso del giudizio di appello promosso dall’Amministrazione finanziaria, il processo veniva interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della società; quindi, veniva riassunto dall’Amministrazione finanziaria . Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, formulando appello incidentale sul capo relativo alle spese.
1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia , confermando peraltro, per quanto ancora qui rilevante, la statuizione di primo grado, favorevole alla società, di annullamento della ripresa fondata sulla violazione del ‘regime del margine’.
1.4. L ‘ Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione, tempestivamente notificato in data 12/04/2018, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la Violazione dell’art. 36 D.L. 41/1995, in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. .
Giova premettere all’esame della doglianza una sintetica ricostruzione del quadro normativo applicabile.
2.1. Il regime del margine è un particolare regime speciale IVA disciplinato dal D.L. n. 41 del 1995, agli artt. 36 – 40, convertito con modificazioni dalla L. 85/1995 di recepimento della direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994.
Dispone a tale riguardo l’art. 36 cit., al primo comma, che « Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie ».
2.2. Il regime speciale è stato introdotto, come esplicato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 177/1995, al fine di evitare ‘fenomeni di doppia o reiterata imposizione dell’IVA per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato’ .
Esso si applica ai beni mobili usati, che per loro natura sono suscettibili di reimpiego, agli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, sempreché l’acquisto sia avvenuto senza applicazione dell’IVA o con IVA indetraibile.
2.3. La determinazione del tributo non avviene, pertanto, secondo lo schema ordinario ‘imposta da imposta’, mediante il meccanismo detrazione-rivalsa, bensì attraverso il sistema ‘base da base’. La base imponibile dell’imposta, calcolata in applicazione del regime, è il c.d. ‘margine di utile’ che residua a favore del rivenditore, vale a dire la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto del bene oggetto di rivendita, ivi comprese le eventuali spese di riparazioni ed accessorie.
2.4. La CTR ha, al riguardo, così argomentato: la citata norma non menziona in alcun modo i costi relativi alla fase di vendita sicché la distinzione operata dall’ufficio appare artificiosa e comunque non fondata su un dato normativo pregnante .
2.5. Incontestata la legittimità del ricorso al metodo in oggetto, l’Amministrazione, con l’unic a censura avanzata, deduce che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove statuisce la correttezza dell’operato della società contribuente, che ha computato in aumento sul prezzo di acquisto, tra le spese accessorie, anche i costi relativi alla vendita.
2.6. Il motivo è fondato.
2.7. L’interpretazione propugnata dall a Difesa erariale si fonda sul chiaro dettato della norma, che indica, quale valore da portare in diminuzione, il prezzo di acquisto «aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie», senza menzionare, come d’altro canto afferma la stessa ricorrente, i costi relativi alla fase di vendita. Né può operarsi una lettura analogica del precetto, trattandosi di un regime speciale, derogatorio rispetto a quello ordinario.
Coerentemente, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 177/1995 ha chiarito che per ‘spese di riparazione e accessorie’ devono intendersi i costi sostenuti dal rivenditore che hanno una specifica inerenza o alla fase di acquisizione del bene o a quella successiva di riattazione dello stesso, tali dovendo intendersi, in via esemplificativa, gli oneri tributari, eventuali costi di intermediazione (peritali, notarili, di agenzia) e le spese di trasporto, mentre restano escluse le spese afferenti la vendita del bene e le spese generali di amministrazioni e utenze, che soggiacciono, invece, al regime ordinario Iva.
2.8. Pertanto, ravvisandosi la fondatezza della formulata censura, deve affermarsi il seguente principio di diritto: «Ai fini dell ‘ applicazione del regime speciale IVA c.d. ‘del margine’, disciplinato dal D.L. n. 41 del 1995, agli artt. 36 – 40, convertito con
modificazioni dalla L. 85/1995 di recepimento della direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994, non devono essere computati in aumento sul prezzo di acquisto, quale valore da portare in diminuzione, tra le spese accessorie, quelle relative alla vendita che soggiacciono, invece, al regime ordinario Iva».
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto del principio sopra illustrato, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.