Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16400/2018 R.G. proposto da : NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 10047/2017 depositata il 28/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania ( hinc: CTR), con la sentenza n. 10047/2017 depositata in data 28/11/2017, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME ( hinc: il contribuente) contro la sentenza n. 16184/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010.
La CTR, con riferimento ai motivi di appello proposti dal contribuente ha ritenuto:
non sussistere la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 per l’omessa considerazione, nell’atto impositivo, delle osservazioni formulate a seguito del PVC e del precedente avviso di accertamento annullato in sede amministrativa;
infondata la censura inerente all’omessa percezione del compenso di Euro 10.500, in ragione di una posta debitoria del condominio nei confronti del contribuente, considerati i molteplici elementi indicati nel PVC e nella memoria depositata dall’ufficio (condotta anomala dell’appellante, amministratore del condominio Parco Fico, consistente nell’omessa compilazione del quadro AC in tutti gli anni oggetto del controllo; indicazione di ritenute irrisorie, omessa fatturazione dei compensi);
infondato il motivo di appello incentrato sul cd. regime dei contribuenti minimi: dal PVC si evince che il contribuente aveva perso i requisiti reddituali per fruire di tale regime sin dal 2009, con la conseguenza che, in relazione all’anno
d’imposta 2010, è corretta l’applicazione dell’art. 1, comma 11, legge n. 244 del 2007.
Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 legge n. 212 del 200, 42 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 3, 24 e 97 Cost.
1.1. Il ricorrente rileva che -contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR -l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutare quanto eccepito dal contribuente nelle osservazioni al PVC, al fine di ricostruirne al meglio la posizione fiscale, evitando procedimenti sommari e irragionevoli. L’avviso di accertamento impugnato non fa, tuttavia, alcun cenno alla presentazione di osservazioni da parte del contribuente e non ne commenta in alcun modo il contenuto. Ad avviso di parte ricorrente l’avviso di acc ertamento è nullo non solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non d ia conto della presentazione delle osservazioni da parte del contribuente, ma anche quando, pur richiamando queste ultime, non dia conto di un’adeguata valutazione. Nel caso di specie nell’avviso di accertamento impugnato si legge che il contribuente aveva depositato, in data 26/11/2009, le proprie memorie al PVC e che l’amministrazione f inanziaria ne aveva tenuto conto nell’elaborazione e nella stesura dell’atto impositivo impugnato.
1.2. Il motivo di ricorso è infondato: nel caso in esame -in cui si tratta di un accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 la versione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 che viene in
rilievo, ratione temporis, prevede che, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Nel caso di specie risulta dall’esposizione e dall’illustrazione del motivo che l’ammi nistrazione finanziaria aveva inizialmente emanato due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, successivamente annullati. Era stato, poi, emesso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 in cui viene dato atto di aver tenuto conto della memoria depositata dal ricorrente. Il tenore letterale dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 imponeva che le osservazioni depositate dal contribuente nel termine di sessanta giorni fossero valutate dall’amministrazione finanziaria, mentre non veniva imposto alcun onere motivazionale.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, commi 97 e ss. legge n. 244 del 2007.
2.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che dal PVC si evincesse la perdita dei requisiti reddituali per fruire del regime dei contribuenti minimi sin dal 2009. Tuttavia, a parte la violazione dei parametri normativi posti a fondamento del motivo, la CTR non ha considerato debitamente il fatto che l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 era stato annullato dalla stessa amministrazione finanziaria, successivamente all’impugnazione proposta dal contribuente. Di conseguenza, i ricavi per l’anno d’imposta 2009 restano fissati in quelli dichiarati di Euro 22.258,00, con la
conseguente e inconfutabile appartenenza del contribuente al regime dei contribuenti minimi (anche) per l’anno 2010, considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 111, legge n. 244 del 2007.
Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
3.1. Con tale motivo di ricorso, sempre con riferimento alla questione relativa regime dei cd. contribuenti minimi, la ricorrente rileva che la decisione dei giudici di appello non corrisponde alla domanda di parte appellante, essendo andata ultra petita, con la conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il secondo motivo è fondato in relazione sia al vizio dedotto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sia alla violazione di legge evocata in relazione all’art. 1, comma 111, legge n. 244 del 2007, con il conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso.
Nel caso di specie risulta che la sentenza impugnata fa riferimento al PVC, senza tenere debitamente conto del fatto che l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 era stato annullato in autotutela dalla stessa amministrazione finanziaria, con la conseguenza che i ricavi per tale anno d’imposta restavano fissati nell’importo di Euro 22.258 (secondo quanto riportato nelle memorie depositate davanti al giudice di seconde cure i cui contenuti sono riportati, in parte qua, a pag. 8 del ricorso in cassazione).
Occorre, poi, evidenziare che, in base all’art. 1, comma 96, legge n. 247 del 2007 si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
nell’anno solare precedente:
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Il comma 111 dell’art. 1 legge n. 244 del 2007 cit. stabilisce, poi, che: « Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. »
In sostanza, il regime dei contribuenti minimi può cessare in due ipotesi:
-il regime cessa nell’anno successivo a quello in cui sono superati i requisiti previsti dal comma 96 o si verifica una delle ipotesi previste nel comma 99;
-il regime cessa immediatamente se l’ammontare dei ricavi supera del 50% la soglia menzionata nel comma 96, lett. a) art. 1 legge n. 244 del 2007.
Di conseguenza, la sentenza impugnata ha errato nella misura in cui ha ritenuto di fondare la non spettanza del regime dei contribuenti
minimi alla luce delle risultanze del PVC, senza tenere conto che la revoca in autotutela dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 comportava la correttezza dell’importo dichiarato dal contribuente e non delle risultanze del PVC. Secondo questa Corte, infatti, il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell’informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo (Cass., 16/05/2025, n. 13085).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con il conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso, mentre il primo motivo deve essere rigettato.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, con il conseguente assorbimento del terzo motivo e rigetta il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
La Presidente NOME COGNOME