Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6703 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 577/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA SICILIA N. 4281/2023 depositata il 16/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME , nella qualità di erede del defunto coniuge COGNOME NOME , formulava istanza di rimborso del 90% di IRPEF ed ILOR,
relativamente a redditi di lavoro autonomo, versate dal ‘de cuius’ per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Sull’istanza si formava il silenzio -rifiuto.
Con sentenza n. 615/2/2011 la CTP di Ragusa, adita impugnatoriamente dalla contribuente, accoglieva il ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, rigettato dalla CTR della Sicilia con sentenza n. 574/5/2017.
La medesima proponeva ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 9140 del 2019, deliberata all’udienza del 30 gennaio 2019 e depositata il 2 aprile 2019, questa S.C. cassava con rinvio la sentenza d’appello, demandando al giudice di merito di verificare l’applicabilità al caso di specie del cd. ‘Regolamento ‘de minimis”, sulla base, in sintesi, della seguente motivazione:
– giudici di appello dovranno altresì accertare che il beneficio individuale rispetti il regolamento de minimis (artt. 2 e 3 della citata decisione), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale il TFUE, art. 92, n. 1, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, … e, in difetto, valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi del TFUE, art. 107, paragrafo 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (p. 150, lett. b)), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma RAGIONE_SOCIALE misure in esame” (p. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da
altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr . punto 148 della decisione della Commissione);
-Al riguardo, premesso che la prova RAGIONE_SOCIALE suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio , ‘ dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica’.
-el caso di specie all’obbligo motivazionale sopra riassunto, la CTR siciliana si è totalmente sottratta, non essendo in alcun modo argomentato, a differenza di quanto ritiene la contribuente in memoria, il se e per quali ragioni sarebbe applicabile al caso di specie il regolamento de minimis, i cui presupposti nei termini indicati dovranno essere attentamente vagliati dal giudice del merito in sede di rinvio.
La contribuente riassumeva il giudizio, insistendo nel riconoscimento del richiesto rimborso e presentando un’autocertificazione in ordine al rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui al suddetto regolamento.
La CGT2 della Sicilia, giudicando in sede di rinvio, accoglieva l’appello agenziale, confermando per l’effetto il diniego di rimborso. In motivazione osservava:
Con riferimento al caso in esame, si osserva che il contribuente ha invocato l’applicazione nei propri confronti del regolamento c.d. ‘de minimis’ .
Con riferimento al caso in esame, si osserva che il contribuente ha invocato l’applicazione nei propri confronti del regolamento c.d. ‘de minimis’ relativo a quella soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 107 T.F.U.E. può considerarsi inapplicabile, in regime di eccezione rispetto alla generale disciplina degli aiuti di Stato.
Segnatamente, è stata prodotta in atti un’autocertificazione con cui la COGNOME ha dichiarato che, né lei né il proprio marito successivamente deceduto, avessero mai beneficiato a qualunque titolo di contributi pubblici concessi in regime ‘de minimis’ sino alla data dell’autocertificazione.
Tuttavia, non è stata versata in atti alcuna documentazione attestante la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa comunitaria, quali ad esempio lo stralcio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 1990 in poi o altra documentazione contabile dell’impresa gestita dal coniuge dell’odierna ricorrente. La COGNOME non ha pertanto assolto -a parere di questa Corte -all’onere probatorio posto a suo carico, in aderenza all’insegnamento consolidato della Corte di legittimità (cfr . Cass. n. 6756 del 2012). A nulla rileva in proposito il fatto che la suddetta non fosse lei stessa la contribuente ma l’erede dell’interessato al rimborso, in quanto la COGNOME, proprio a tale titolo, avrebbe dovuto comunque produrre la documentazione necessaria a supporto dell’autocertificazione, assolvendo a quel medesimo onere probatorio che sarebbe gravato sul proprio coniuge e che grava pacificamente su ogni altro contribuente che chiede l’applicazione del regime ‘de minimis’.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione con un motivo, resistito dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio. La contribuente depositava istanza di decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ”Error in iudicando’: violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: co. 665 art. 1 L. 190/2014, art. 9, comma 17, L. 289/2002 e s.m.i., e della normativa europea in tema di aiuti di stato (art. 107 e 108 Trattato sul Funzionamento Unione Europea, Decisione Final della Commissione Europea n. C 2015/5549 del 14 agosto 2015); in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
Ad avviso della contribuente, il giudice di rinvio ha mancato di assolvere il compito demandatogli dall’ordinanza rescindente. ‘na volta dato per ‘pacifico’ ed ‘accertato dalla stessa CTR’ (Ordinanza, pag. 3) lo svolgimento da parte del contribuente COGNOME NOME – di cui COGNOME NOME è erede – di un’attività di impresa (farmacista) negli anni di imposta’,
detto giudice avrebbe dovuto accertare: ‘1) che il beneficio individuale rispetti il regolamento de minimis, restando sotto la soglia di aiuto di € 200.000,00; tale circostanza, mai smentita dall’Ufficio, è affermata nella sentenza di primo grado, alla pagina 5’; ‘2) che il beneficiario abbia avuto la propria sede operativa al momento dell’evento nell’area colpita dalla calamità naturale; anche tale circostanza è stata accertata fin dai precedenti gradi di giudizio e mai contestata dall’Ufficio’; ‘3) che non si verifichi una sovracompensazione a seguito di ulteriori benefici ricevuti dall’impresa’. ‘In merito ai sopra riportati punti 1) e 3), nel giudizio di riassunzione la signora COGNOME NOME, a prova del mancato superamento dell’importo del rimborso rispetto alla soglia de minimis di cui al Regolamento CE n. 1407/2013 e dell’assenza di qualsiasi altra forma di aiuto, ha depositato un’autocertificazione’, in forza della quale ha dichiarato ‘di non aver mai beneficiato, né lei né il marito deceduto, a qualunque titolo, di contributi pubblici concessi in regime ‘de minimis’ (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006 e/o Reg. 1407/2013 e/o altri regolamenti sopra indicati) sino alla data della presente dichiarazione e, pertanto, di non aver superato l’ammontare di € 200.000,00 nel triennio 1990/1992 né in trienni precedenti e/o successivi’. ‘Quella documentazione di cui viene censurata la mancata produzione – individuata dal Giudice con precisione e che, deve desumersi, avrebbe per lui costituito una prova da valutare per riconoscere o meno la spettanza del beneficio – è stata dal difensore dell’odierna ricorrente ‘versata in atti’ fin dal primo grado di giudizio’. ‘Aver trascurato l’esame dei sopra menzionati documenti ha condotto i Giudici di secondo grado ad una incompleta valutazione della fattispecie sottoposta al loro esame’. ‘In ogni caso, l’autocertificazione ‘de minimis’ deve ritenersi valida a comprovare la spettanza del diritto al rimborso degli importi erogati nel rispetto del regolamento ‘de minimis”.
Come già rilevato nella proposta di definizione anticipata, il motivo è infondato.
In adempimento del mandato assegnatogli dalla pronuncia rescindente, il giudice di rinvio ha preso in considerazione l’autocertificazione prodotta da parte contribuente, osservando che ‘è stata prodotta in atti un’autocertificazione con cui la COGNOME ha dichiarato che, né lei né il proprio marito successivamente deceduto, avessero mai beneficiato a qualunque titolo di contributi pubblici concessi in regime ‘de minimis’ sino alla data dell’autocertificazione’, accertando nondimeno che ‘non è stata versata in atti alcuna documentazione attestante la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa comunitaria’.
In buona sostanza, in disparte l’avere parte contribuente già depositato le dichiarazioni dei redditi per gli anni di riferimento ed i relativi mandati di pagamento, quel che il giudice di rinvio accerta in punto di fatto è che la medesima, con l’autocertificazione, non ha assolto il complessivo onere probatorio incombentele in ragione della disciplina cd. ‘de minimis’.
Tale ‘modus procedendi’ – tenuto presente che la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove è attività riservata esclusivamente al giudice di merito (cfr., per tutte, Cass. n. 20553 del 2021) – è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, non è qui in discussione il principio secondo cui il contribuente, in via eccezionale, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), è abilitato ad assolvere l’onere probatorio incombentegli, al fine del rispetto del ‘Regolamento ‘de minimis”, mediante un’autocertificazione (recentemente, ad es., cfr. Cass. nn. 18763 e 12685 del 2025).
Tuttavia, in punto di completezza della prova, questa RAGIONE_SOCIALE insegna che incombe al contribuente che aneli a beneficiare dell’agevolazione fornire la
prova del rispetto di tutti i requisiti ‘de minimis’ (cfr. ‘funditus’ Cass. n. 27053 del 2022: ‘In materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un’impresa assoggettata al regime dell’IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina ‘de minimis’, sia in particolare, fornendo la prova dell’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso’; nello stesso senso, ‘adde’, ‘ex multis’, Cass. nn. 3490 del 2025; 864 del 2025; 7704 del 2020).
Con precipuo riferimento al caso di specie, espressamente nella scia di tale giurisprudenza, l’ordinanza rescindente evidenziava il compito del giudice di merito di verificare, non solo ‘che si tratti di ‘aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale’ , sempre che sussista ‘un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma RAGIONE_SOCIALE misure in esame”, ma altresì di evitare che si determini ‘una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione)’.
Talché il giudice di rinvio, valutando, com’era suo compito fare, il tenore dell’autocertificazione in uno al compendio documentale acquisito (che, giusta le allegazioni svolte in ricorso, si arresta alle dichiarazioni dei redditi ed ai mandati di pagamento) ha accertato – alla stregua di un giudizio meritale per vero in sé neppure censurato e comunque sottratto a sindacato di legittimità siccome congruamente motivato -non essere stata fornita dalla contribuente, che ne era onerata, la prova, non solo del nesso di derivazione dei danni subiti dall’evento calamitoso (neppure indicati),
ma altresì della natura solo compensativa (ad esclusione cioè di sovracompensazioni derivanti da ristori anche non pubblici, obliati nell’autocertificazione e nel ricorso) del richiesto rimborso.
In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ.
Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 7.500 (di cui euro 5.000 a titolo di spese propriamente dette ed euro 2.500 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.
La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 1.000 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.500,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 9 gennaio 2026.
NOME COGNOME