Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29113 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29113 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35393/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempoe, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. ABRUZZO n. 352/2019 depositata il 15/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in forma in 30
minuti’, ricorre con tre motivi avverso la sentenza menzionata in epigrafe della CTR dell’Abruzzo che, in riforma della decisione d i primo grado, ha respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2015, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, disconoscendo la sussistenza dei requisiti per beneficiare del regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991, ha accertato in capo alla società una maggior imposta per Ires, Irpef e Iva, con irrogazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni amministrative.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di valutare la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, proposta dalla contribuente appellata.
1.1. Il motivo è infondato.
Per consolidato orientamento di questa Corte il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. 15 aprile 2019, n. 10422; Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass. 26 settembre 2013, n. 22083; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass. 25 giugno 2003, n. 10073).
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 350, n. 5, c.p.c.
2.1. Il motivo è infondato.
L’assenza della motivazione, la sua mera appa renza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge
costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360 , ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della sentenza.
Va ancora rammentato che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.’ (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
2.2. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l’iter logico seguito dalla CTR dell’Abruzzo che ha richiamato la normativa in tema di regime agevolato per le associazioni dilettantistiche sportive ed indicato analiticamente gli elementi di fatto emergenti dal PVC posto a fondamento dell’atto
impugnata dalla contribuente considerati, pur in presenza della formale affiliazione al RAGIONE_SOCIALE, sintomi della natura commerciale della associazione, segnatamente: i) la mancanza di vita assembleare, ii) la richiesta ai soci del pagamento di quote mensili aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale, per l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE attrezzature ginniche, iii) l’attività pubblicitaria svolta dell’associazione, iv) il rapporto dell’assoc iazione con il RAGIONE_SOCIALE di fitness RAGIONE_SOCIALE, che riduceva grandemente il fondamentale rapporto tra associato ed associazione di riferimento, perché ogni associato poteva frequentare un altro centro del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, v) i pacchetti di abbonamento differenti per durata e costo.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata, assorbita in primo grado a seguito dell’accoglimento del ricorso e riproposta in appello, di rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte e RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
3.1. Il motivo è fondato.
Nel caso di specie, la CTR ha omesso di pronunciarsi in merito alla domanda subordinata proposta dalla contribuente, non potendosi altresì ravvisare una ipotesi di statuizione implicita di rigetto, in quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato non risulta incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11/10/2023.