Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27890 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27890 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-Presidente –
ICI
ACCERTAMENTO
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME PISA
–AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
Ud. 28/9/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–NOME. AVV_NOTAIO–
ORDINANZA
sul ricorso 3790-2021 proposto da:
TROPEA NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso
e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– controricorrente –
verso la sentenza n. 3152/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/9/2023 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva accolto parzialmente l’appello avverso la sentenza n. 377/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2006 emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, « violazione dell’art. 112 cpc per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione all’art. 360, comma I, n. 4, cpc. » per avere la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare il motivo di gravame circa «l’insufficienza e l’illogicità» della sentenza di primo grado, essendosi limitata, la Commissione tributaria provinciale, «ad esprimere una astratta qualificazione di ‘area fabbricabile’ … (senza decidere)… in merito a come debba determinarsi il valore di tali aree ai fini ICI» e senza specificare quali «vincoli imposti» sussistessero sui detti terreni, né come fosse stata «accertata la parziale riduzione dell’edificabilità delle … aree de quibus e come …(sia stata )… quindi determinata la percentuale di riduzione del 25% dell’accertamento »;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione dell’art. 112 cpc per mancata corrispondenza tra il chiesto ed
il pronunciato in relazione all’art. 360, comma I, n. 4, cpc. » e lamenta omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sui motivi di gravame di seguito trascritti:« … il Collegio Giudicante … nella specie, ha confezionato una motivazione … che … non possiede i requisiti, altrettanto necessari, della sufficienza, della logicità e dell’ordine. Essa, infatti, non espone tutte le questioni rientranti nel thema decidendum così come cristallizzatosi per effetto delle domande, eccezioni ed allegazioni delle parti, non dà atto delle risultanze probatorie in atti, non esprime valutazioni in merito alla loro portata, né sulle ragioni per cui non ha ritenuto di potere/o dovere disporre ulteriore attività istruttoria, omette quindi di esplicitare quale sia stato il percorso logico -giuridico seguito dal giudice per cui, partendo da astrette considerazioni in punto di diritto, sia arrivato alla statuizione finale in contestazione. Ed infatti, il Giudice di prime cure, nel motivare la decisione di ridurre del 25% l’accertamento del RAGIONE_SOCIALE, si limita a precisare che un’area è da considerarsi ‘edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal RAGIONE_SOCIALE, indipendentemente dall’adozione, da parte della regione, di strumenti attuativi del medesimo strumento urbanistico generale’ ed aggiunge che ‘pur tuttavia, è da tenere in debita considerazione la circostanza che, in alcune aree, per vi ncoli imposti, l’edificabilità delle stesse risulta parzialmente ridotta’ … Il giudice di primo grado si è … limitato ad esprimere una astratta qualificazione di ‘area fabbricabile’, ma non decise in merito a come debba determinarsi il valore di tali aree ai fini IC I … Ed ancora, non specifica cosa e quali siano ‘i vincoli imposti’ cui si riferisce, non specifica quali delle aree (‘parla infatti di ‘alcune aree’) oggetto di accertamento possano dirsi gravati dai .. ‘vincoli imposti’ di cui sopra, non specifica in che termini abbia accertato la parziale riduzione dell’edificabilità delle imprecisate aree de quibus e come abbia quindi determinato la percentuale di riduzione del 25% dell’accertamento »;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, « nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, co.2, n. 4, c.p.c. e 36, co. 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 118 norme att. CPC, in relazione all’art. 360, co.1, n. 4, c.p.c.» e lamenta
motivazione apparente della sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria regionale , avendo aderito alla tesi dell’appellato RAGIONE_SOCIALE riportandosi alla «tabella estratta dalla memoria illustrativa dell’ente …in virtù di una presunta … non contestazione della parte appellante e di una … erronea presunzione di coincidenza di valori della maggior parte dei cespiti tra quelli di cui alla consulenza di p arte e quelli indicati dall’ente », pur avendo l’appellante «depositato una memoria illustrativa con cui …aveva … contestato espressamente la determinazione di riduzione dell’ente »;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, « nullità del la sentenza impugnata per violazione del divieto di ‘ reformatio in peius ‘ in relazione all’art. 360, comma I, n.4 cpc. » avendo la Commissione tributaria regionale, «nel rideterminare i valori degli immobili accertati (ridotti in I grado del 25%) …, di fatto, per alcuni beni, riformato in peius la sentenza appellata dalla contribuente, pur in assenza di appello incidentale dell’ente »;
1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto d el Contribuente, degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 504/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento impugnato pur contenendo esso un «mero elenco delle aree edificabili» con «astratto richiamo alle norme del PRG», senza alcun «riferimento al caso concreto, … prescindendo dalla specificità della singola area e considerando esclusivamente la partizione del territorio in ‘zone omogenee’ »;
2.1. le prime tre censure ed il quinto motivo, da scrutinare congiuntamente, perché attinenti alla medesima questione, vanno disattesi;
2.2. la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello della contribuente così motivando:«…
2.9. secondo principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, – e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, – a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, e
l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, – che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa (cfr., tra le tante, Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571), oltreché la specifica indicazione (come occorso nella fattispecie, con riferimento al valore di aree edificabili) del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell’immobile con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 (Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 17 giugno 2016, n. 12658);
2.10. a fronte delle stesse deduzioni dell’appellante (trascritte in ricorso) le censure svolte dalla ricorrente risultano, quindi, infondate, avendo quest’ultima dedotto di aver «contestato l’illegittimità … dell’accertamento impugnato per carenza di motivazione (contestando che le aree edificabili oggetto di accertamento sarebbero state eccessivamente valutate …)» e che «l’accertamento era stato effettuato in violazione del combinato disposto dell’art. 5, comma 5, e dell’art.11 del D. Lgs. n. 504/92 e degli artt. 52 e 59, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 446/97, per cui, come criterio di calcolo per determinare la base imponibile ai fini Ici, si sarebbe dovuto considerare il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione per le aree edificabili, mentre nell’avviso impugnato …(era stata)… astrattamente determinata la base imponibile sulla scorta di valori astrattamente fissati dall’Ente sia pur per zone omogenee sulla base delle indicazioni catastali e delle risultanze del piano regolatore», senza indicare elementi quali «la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analogh e caratteristiche ed ancora la conformazione dell’area …, la pendenza della stessa, il luogo in cui è ubicata (vicinanza ad industrie, centrali elettriche, autostrade, aeroporti), se è gravata da servitù o da altri vincoli che possono comportare un deprezzamento del valore dell’area»;
2.11. l’atto impugnato, pertanto, non può dunque ritenersi che fosse privo di puntuali riferimenti giuridici e di puntuali indicazioni sulle somme
dovute per ciascun titolo, non consentendo così di comprendere le ragioni della pretesa, in quanto non risulta del tutto astratto e avulso dalla ricostruzione degli elementi concreti fondanti l’obbligazione tributaria, non essendo contestato che nello stesso fossero indicati i riferimenti catastali dei terreni accertati, il valore ve nale degli stessi, l’aliquota e l’imposta dovuta;
3.1. è infondato anche il terzo motivo;
3.2. la motivazione non può invero neppure ritenersi solo apparente ed in violazione del minimo costituzionale» di esternazione dei motivi, costituendo consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez. unite 8053 e 8054/2014);
3.4. nella specie la Commissione tributaria regionale ha espresso le ragioni dell ‘ adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili, avendo in primo luogo basato il proprio convincimento evidenziando che «
3.5.
priva di valenza probatoria tale invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr., in tema, Cass., ord., 26 giugno 2018, n. 16812; Cass., ord., 28 settembre 2016, n. 19150);
3.6. trattasi, inoltre, di affermazioni in fatto non censurate quanto alla motivazione -nei limiti in cui il vizio di motivazione è ancora deducibile in cassazione (v. Cass. Sez. U n. 8053-14) – con cui la Commissione tributaria regionale ha accertato il valore dei terreni in questione;
4.1.va accolto il quarto motivo;
4.2. va premesso che nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (cfr. Cass. n. 2805 del 31/01/2022; Cass. n. 18119 del 24/06/2021);
4.3. nel caso in esame è pacifico in atti, ed è altresì riportato nella sentenza impugnata, che il RAGIONE_SOCIALE appellato, parzialmente soccombente in primo grado, aveva chiesto, in primo luogo, di confermare «la validità della sentenza di primo grado» e, in via subordinata, aveva chiesto «di voler rideterminare il valore tenendo conto del prospetto prodotto …, dove …(erano)… state determinate le giuste dimensioni delle aree fabbricabili ed escluse quelle che non appartengono all’appellante»;
4.4. al riguardo va evidenziato che il divieto di reformatio in peius -che opera anche nel processo tributario; cfr. Cass. n. 12275 del 18/05/2018- è ricavabile dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum , l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (cfr. in
termini, Cass. 17/02/2020, n. 3896; cui adde Cass. 9/06/2016, n. 11868; Cass. 8/11/2013, n. 25244);
4.5. occorre altresì evidenziare che l’istituto dell’impugnazione incidentale condizionata è rivolta ad attendere alle esigenze di tutela della parte processuale integralmente vittoriosa, rimasta, tuttavia, soccombente «teorica» su altre questioni (di rito o di merito), e ciò si verifica, dunque, quando la parte abbia ottenuto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per ragioni diverse ed indipendenti dalle eccezioni sollevate e respinte;
4.6. tali elementi rappresentano l’unico presupposto per l’impugn azione incidentale della parte vittoriosa, in essi soltanto essendo possibile ravvisare statuizioni sfavorevoli, passibili di subirne la censura in conformità alla natura tipica del mezzo d’impugnazione, rimanendo, così, l’impugnazione incidentale condizionata, l’unico strumento che assicura alla parte vittoriosa la conferma della sentenza a sé favorevole;
4.7. nel caso in esame va dato atto sia della parziale soccombenza del RAGIONE_SOCIALE in primo grado, che della richiesta, formulata in appello in via principale, di conferma della suddetta pronuncia;
4.8. ne consegue che, laddove il RAGIONE_SOCIALE appellato avesse inteso ottenere la riforma della sentenza di primo grado con l’integrale rigetto del ricorso della contribuente, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, ipotesi che non ricorre nel l’odierna fattispecie, risultando inammissibile la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, parzialmente favorevole alla contribuente, subordinata («condizionata») rispetto alla richiesta, proposta in via principale, della conferma di tale pronuncia;
4.9. in ragione di ciò la censura dell’odierna ricorrente è fondata, avendo la Commissione tributaria regionale determinato il valore degli immobili, soggetti ad ICI, in misura superiore a quella indicata dal Giudice di prime cure, così violando il divieto di reformatio in peius , e dovendo, quindi, il Giudice di appello procedere a rivedere la stima dei cespiti immobiliari oggetto di imposizione nei limiti conseguenti all’accertata violazione del divieto di reformatio in peius;
5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato va accolto il quarto motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da