Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3635 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3635 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23710/2024 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Villa San Giovanni (RC), ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., nonché dal l’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE Calabria, ove elettivamente domiciliato (indirizzi p.e.c. per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura (per la seconda) in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Responsabile del l’Avvocatura Civica il 19 dicembre 2024, n. 6534, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE Calabria, ove elettivamente domiciliato (presso gli Uffici dell’Avvocatura Civica) (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni:
ICI IMU ACCERTAMENTO AREA FABBRICABILE REFORMATIO IN PEIUS DELLA SENTENZA DI APPELLO ULTRATTIVITÀ DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il 31 maggio 2024, n. 1537/5/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il 31 maggio 2024, n. 1537/5/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d el l’avviso di accertamento n. 4837011 del 12 dicembre 2016 da parte del RAGIONE_SOCIALE Calabria, notificatogli il 16 gennaio 2017, per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2011, nella misura di € 535,00, in relazione a tre terreni siti nel medesimo RAGIONE_SOCIALE, assumendosene l’edificabilità , ha parzialmente accolto l’appello proposto da l medesimo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE Calabria il 3 luglio 2019, 4053/9/2019, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario del contribuente nel senso di dimezzare i valori venali dei terreni rispetto all ‘estimazione fattane nell’atto impositivo con l’argomentazione che: « Non resta, perciò, che determinare equitativamente siffatto valore che la Commissione stima
essere pari al 50% di quello previsto nella delibera comunale e posto a base del calcolo del tributo. Non vi è dubbio, infatti, che i vincoli urbanistici e le caratteristiche orografiche del terreno costituiscano dei fattori eccezionali che impediscono una sua omologazione a quelli tenuti in conto nell’individuazione dei valori di cui alla delibera comunale. Tuttavia, questa Commissione stima che i limiti e vincoli predetti possano giustificare una riduzione del valore venale in questione nella misura della metà di quello considerato, apparendo questa la misura residuante, rispettando i vincoli del piano regolatore generale e tenendo conto della orografia del fondo » – nel senso di determinare la riduzione della base imponibile per la liquidazione del tributo nella misura del 25% sui valori imputabili ai predetti terreni secondo le tabelle approvate con la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 28 marzo 2001, n. 251, e aggiornate con la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 23 maggio 2012, n. 150.
Secondo la sentenza impugnata: « 1) Il terreno riportato al C.T. al Foglio di mappa CNA2, Part. 314, misura circa 5.430 mq, con destinazione di PRG, Zona omogenea D, è assoggettabile a tassazione; per esso, come già detto, sono stati applicati i valori minimi previsti nelle tabelle dei valori dei terreni idonei all’edificazione o soggetti ad esproprio ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 251 del 28/03/2001. Tuttavia, nella fattispecie in questione, la potenzialità edificatoria è limitat a nell’area di fatto, in quanto inferiore a 20.000 mq. Tuttavia l’area può essere ceduta alle aree confinanti di proprietà diversa, beneficiando dell’applicazione del meccanismo del trasferimento di volume sui lotti limitrofi. Per tali motivi, ove non vi fosse stata la riduzione disposta in sentenza,
l’Amministrazione ritiene che all’avviso originario potesse essere applicata la percentuale di riduzione prevista dalla tabella (cod. 01) allegata alla delibera G.C. n. 34/2015 per terreni caratterizzati da lotto minimo accorpabile, che va da un minimo del 10% ad un massimo del 25%.
2) Il terreno riportato al C.T. al Foglio di mappa CNA2, Part. 515, misura circa 1.020 mq, con destinazione di PRG, Zona omogenea D è assoggettabile a tassazione. Anche a tale terreno sono stati applicati i valori minimi previsti nelle tabelle dei valori d ei terreni idonei all’edificazione o soggetti ad esproprio ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 251 del 28/03/2001.
Essendo un’area inserita in una zona non urbanizzata, e con una superficie inferiore ai 20.000 mq, al valore impositivo attribuito nell’avviso di accertamento impugnato l’Amministrazione avrebbe potuto applicare una riduzione che va da un minimo del 10% ad un massimo del 25% secondo quanto previsto nella tabella (cod. 01) allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 34/2015 per terreni caratterizzati da lotto minimo accorpabile, ove non vi fosse stata la riduzione disposta dai primi giudici.
3) Il terreno riportato al C.T. al Foglio di mappa CNA2, Part. 285, misura circa 1.010 mq, con destinazione di PRG, Zona omogenea D è assoggettabile a tassazione. Anche a tale area sono stati applicati i valori minimi previsti nelle tabelle dei valori dei terreni idonei all’edificazione o soggetti ad esproprio ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 251 del 28/03/2001. Essendo un’area non urbanizzata ricadente in una zona soggette a servitù prediali di tipo privato e pubblico ‘elettrodotto’ (che
tuttavia interessa solo in minima parte il lotto) e avendo una superficie inferiore ai 20.000 mq, l’Amministrazione avrebbe confermato il valore impositivo attribuito nell’avviso di accertamento impugnato, con una riduzione che va da un minimo del 10% ad un massimo del 25% per area ricadente in zona soggette a servitù prediali, come previsto nella tabella (cod. 07) allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 34/2015, sempre nel caso in cui non fosse intervenuta, in modo più favorevole per il contri buente, la sentenza di primo grado’. L’appello può dunque essere parzialmente accolto, nei sensi delineati dalla stessa amministrazione, con determinazione del valore dei terreni nella misura del 25% di quello previsto nella delibera comunale e posto a base del calcolo del tributo ».
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia inosservanza del divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione incidentale, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 4), per essere stata riformata la decisione di prime cure in senso peggiorativo per il contribuente dal giudice di secondo grado in difetto di appello incidentale da parte dell’ente impositore .
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Secondo il tenore della censura, il giudice del gravame avrebbe riformato la decisione di prime cure in senso peggiorativo per il contribuente, il cui ricorso originario era stato parzialmente accolto, senza che l ‘ente impositore avesse proposto appello (nella specie, incidentale) sulla statuizione pregiudizievole (per la dimezzamento del valore venale posto a base del calcolo del tributo nell ‘ atto impositivo secondo la
deliberazione adottata ai sensi dell ‘art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446).
2.3 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il divieto di reformatio in peius – che opera anche nel processo tributario (Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12275; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7960) – consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum , l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 6 ottobre 2020, n. 21504; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7960; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022, n. 10284; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2023, n. 8097; Cass., Sez. Lav., 17 dicembre 2024, n. 32976; Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2025, n. 5753; Cass., Sez. 2^, 9 luglio 2025, n. 18765) In definitiva, poiché i poteri del giudice d’appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d’appello non può essere più sfavorevole all ‘appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dello stesso appellante (Cass., Sez. Lav., Cass., 6 giugno 2003, n. 9646; Cass., Sez. , 9 giugno 2004, n. 10965; Cass., Sez. 1^, 4 gennaio 2017, n. 92; Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2025, n. 5753).
2.4 Ciò premesso in punto di diritto, il collegio rileva che, a dispetto del l’apparente a ccoglimento dell’appello proposto dal contribuente (come si può evincere dalla lettura della motivazione e del dispositivo), con l’espresso richiamo in motivazione, per ciascun terreno, alle tabelle approvate dalla deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 28 marzo 2001, n. 251 ( con l’elencazione dei valori unitari €/mq per zone omogenee di tipo A, B, C, D, E e F e per ubicazione delle aree in fascia costiera, fascia collinare e fascia montana, tenendo, inoltre, conto della suddivisione delle zone omogenee in sottozone, stabilendo così un valore minimo e massimo secondo una logica di proporzionalità della tariffa), che riservavano al l’ente impositore la facoltà di ridurre il valore imponibile da un minimo del 10% ad un massimo del 25% per i « terreni caratterizzati da lotto minimo accorpabile » o ricadenti in « zona soggetta a servitù prediali» , la sentenza impugnata è giunta a dimezzare la riduzione riconosciuta (nella misura del 50%) dal giudice di prime cure e, quindi, a incrementare (nella misura del 25%) il valore imponibile, accrescendo così l’ammontare del tributo dovuto dal contribuente. E tanto in assenza di un appello incidentale per conseguire la riforma della decisione di prime cure in ordine alla riduzione del valore imponibile dei terreni.
3. Con il secondo motivo, si denuncia omessa motivazione circa il punto decisivo della controversia prospettato dall’appellante con riguardo a ll’applicazione dell’art. 65 della legge reg. Calabria 16 aprile 2002, n. 19 (‘ Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria ‘) , e successive modificazioni e integrazioni, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo
grado che, in assenza di piano strutturale comunale, la destinazione prevista dal piano regolatore generale per i terreni in questione non era attuabile, per cui la relativa edificabilità non era possibile fino alla realizzazione di adeguate opere di viabilità.
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 A ben vedere, in base alla disciplina regionale, l a mancata adozione del piano strutturale comunale (art. 20 della legge reg. Calabria 16 aprile 2002, n. 19) non fa venir meno l’edificabilità dei terreni secondo le prescrizioni del previgente piano regolatore generale.
Difatti, il piano regolatore generale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabria ha conservato validità continuativa dalla data della sua adozione fino ad epoca successiva a ll’emanazione dell’atto impositivo poiché la vigenza di tali strumenti di pianificazione urbanistica è stata prorogata, di anno in anno, da successive leggi regionali. In particolare, grazie alla successione (senza soluzione di continuità cronologica) delle leggi reg. Calabria 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 29, , 13 luglio 2010, n. 15 ; n. 21 dell’11 agosto 2010 , n. 21; 10 agosto 2011, n. 33, 10 febbraio 2012, n. 7, 10 agosto 2012, n. 35, 15 novembre 2012, n. 55, 20 dicembre 2012, n. 65, 17 luglio 2013, n. 37, 28 luglio 2014, n. 13, 23 gennaio 2015, n. 6, è stato differito nel tempo il termine finale originariamente fissato all’art. 65 , comma 2, della legge reg. Calabria 16 aprile 2002, n. 19.
3.3 Ne discende che la censurata carenza di motivazione sul punto non assume carattere decisivo, essendo irrilevante l’omessa adozione del piano strutturale comunale sull’edificabilità dei terreni in questione secondo le prescrizioni ultrattive del l’ancora vigente piano urbanistico generale.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’ infondatezza del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione la motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME