Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3434 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3434 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16713/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Modica presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7255 del 2020 depositata il 14.12.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente COGNOME NOME dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, per il periodo d’imposta 2008, l’amministrazione finanziaria aveva accertato, in applicazione dei parametri del c.d. redditometro, ai sensi dell’art. 38 comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali, sul presupposto dello scostamento tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente imputato per due anni di imposta consecutivi a partire dall’anno 2007, nonostante la maturazione per l’annualità in questione della decadenza da potere accertativo, prevista dall’art. 43 d.PR n. 600 del 1973.
La CTP di Ragusa aveva accolto l’impugnazione del contribuente annullando l’avviso di accertamento ritenuto illegittimo perché aveva valutato il presupposto richiesto dall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 del protrarsi dello scostamento del 25% per due annualità consecutive, prendendo a riferimento l’anno 2007 nonostante la già maturata decadenza dal potere di accertamento.
La CTR della Sicilia, adita in appello dall’RAGIONE_SOCIALE, aveva accolto il gravame e riformato la sentenza di primo grado ritenendo la decadenza prevista dall’art. 43 d.PR n. 600 del 1973 limitata all’attività di emissione dell’atto impositivo e non riferibile alla valutazione dell’ulteriore periodo di imposta necessaria allo scopo di verificare il carattere non episodico dello scostamento.
Avverso la sentenza della CTR della Sicilia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e l’RAGIONE_SOCIALE non si è difesa con il controricorso ma si è limitata a depositare una nota di costituzione al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 38, comma 4
e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittimo l’accertamento sintetico del reddito per l’anno 2008, nonostante la necessaria verifica dello scostamento protratto per due annualità successive avesse riguardato l’annualità 2007, per cui era già intervenuta la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere accertativo, a norma dell’art 43 d.P.R. n. 600 del 1973.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. L ‘art. 43 d.P.R. 600 del 1973 , in tema di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere accertativo , nella versione vigente ratione temporis prevede che « Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione » e, riguarda, testualmente , la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio della potestà impositiva mediante emissione dell’avviso di accertamento decorrente, non dal momento genetico della fattispecie da cui origina la pretesa impositiva, ma dal momento in cui è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica.
1.3. La norma non prevede, quindi, alcuna decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di verifica dei presupposti della fattispecie impositiva ove sia tale da richiedere l’accertamento di fatti storici o elementi di fatto verificatisi nel corso di annualità di imposta diverse da quella oggetto della dichiarazione presentata.
1.4. In particolare, sulla questione specifica della verifica della ricorrenza del presupposto della reiterazione in più annualità dello scostamento del reddito dichiarato da quello sinteticamente imputato che legittima il ricorso all’accertamento sulla base dei parametri del c.d. redditometro, la giurisprudenza della Corte ha già chiarito, con riferimento alla previsione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione vigente ratione temporis , che « La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramite
predeterminati e specifici indici di capacità di spesa postula, dunque, la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti: i) la sussistenza, in capo al contribuente, di «elementi e circostanze di fatto certi», consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal d.m. 10 settembre 1992; ii) lo scostamento di «almeno un quarto da quello dichiarato» del reddito accertabile per effetto dei parametri di valorizzazione contrassegnanti il redditometro; iii) la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall’Amministrazione finanziaria «per due o più periodi di imposta». In ordine a tale ultimo requisito, come ha chiarito questa Corte, «il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale» (così Cass. n. 21995 del 28/10/2015). l’art. 38, comma 4, citato non impone all’Ufficio di procedere all’accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, ma postula che l’atto di accertamento sintetico per un deter minato anno di imposta, al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto, contenga la pur sommaria indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi di imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico. Il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità, in modo tale da consentire al contribuente di contestare la circostanza (Cass. n. 26541 del 05/11/2008; Cass. n. 10972 del 05/05/2017; Cass. n. 35813 del 22/12/2023). Alla luce di tali
considerazioni, la circostanza della decadenza dal potere di accertamento per l’altra annualità non è quindi decisiva, dovendosi ritenere che il requisito necessario e sufficiente per la legittimità dell’accertamento sintetico sia il riferimento, nella motivazione dell’atto, alla non congruenza dei redditi dichiarati per altra annualità. » (Cass. n. 7911 del 2025; Cass. n. 13542 del 2025).
1.5. In sintesi, ai fini della legittimità del ricorso all’accertamento sintetico del reddito con il sistema del c.d. redditometro è necessario che l’amministrazione finanziaria verifichi la ricorrenza dello scostamento oltre che nel periodo di imposta oggetto di accertamento anche in un’altra annualità senza che rilevi l’eventuale maturazione, per quest’ultima, della decadenza dal potere di accertamento.
Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata dal ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4, la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 dell’art. 132 comma 2 n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 d isp. att. c.p.c. per la mera apparenza della motivazione in ordine alla prova contraria offerta dal contribuente dell’inesistenza del reddito accertato.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. In tema di nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in
senso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).
In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell ‘ indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).
2.3. Nel caso di specie, la CTR con riferimento all’apprezzamento della prova contraria offerta dal contribuente rispetto agli indici presuntivi posti dall’amministrazione finanziaria a fondamento dell’accertamento sintetico si è limitata ad affermare che a fronte degli indici di capacità contributiva riscontrati dall’ufficio ‘ anche riguardo alla posizione reddituale del nucleo familiare, non risultano del tutto convincenti né adeguatamente provate le argomentazioni del contribuente. In effetti, il contribuente si dilunga sulle questioni procedurali e normative ma non risulta convincente sul caso concreto a fronte del dettagliato avviso di accertamento che affronta punto per punto le motivazioni del maggior reddito accertato dettagliatamente indicando gli incrementi patrimoniali e calcolando la quota di competenza dell’anno in esame dopo aver tenuto conto, in sede di istruttoria, RAGIONE_SOCIALE giustificazioni prodotte da controparte. ‘
Il passaggio richiamato esaurisce la motivazione in merito all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente senza in alcun modo illustrare il contenuto della documentazione prodotta a giustificazione della provenienza RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie impiegate per gli incrementi patrimoniali rilevati dall’Ufficio e senza spiegare le ragioni per cui non risulterebbero ‘ convincenti né adeguatamente provate le argomentazioni del contribuente ‘.
2.4. La sintetica argomentazione della sentenza della CTR non esplicita, dunque, le ragioni che l’hanno condotta a ritenere il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente e si risolve in una motivazione meramente apparente.
Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al secondo motivo, rigettato il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 20.1.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME