Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 44/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
FANI CORF.
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1730/06/2017, depositata in data 15 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF n. P_IVA relativo all’anno d’imposta 2008. L’RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 20.254,00 e accertando un
Avv. Acc. IRPEF 2008
maggior reddito di € 37.507,19 per l’anno d’imposta 2008. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: immobile adibito ad abitazione principale in locazione e due autovetture.
Avverso tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 279/01/2015, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Puglia; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 1730/06/2017, depositata in data 15 maggio 2017, la C.t.r. adita rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Il contribuente è rimasto intimato non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 22, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha
ritenuto che quanto stabilito dal c.d. nuovo redditometro con riguardo all’obbligatorietà del contraddittorio preventivo potesse trovare applicazione retroattiva nel caso di specie, anziché solo a partire dal suo anno di introduzione (2009).
Il motivo è fondato.
2.1. Invero, l’applicabilità nella fattispecie in oggetto della disciplina del c.d. nuovo redditometro, tra cui l’obbligo del contraddittorio preventivo previsto dal nuovo testo dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, è esclusa dallo stesso legislatore.
In conformità a quanto già chiarito nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7269/2022), al caso di specie, riguardante l’anno d’imposta 2008, si applica, ratione temporis , l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedente le modifiche introdotte dall’art. 22 D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, poiché tale novella si applica solo a far data dall’anno d’imposta 2009. Infatti, il primo comma del predetto art. 22 D.L. n. 78 del 2010 espressamente prevede che le modifiche che esso reca al testo dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 abbiano «effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», vale a dire per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009, tra i quali non sono compresi quelli sub iudice . A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009».
2.2. Al riguardo questa Corte, nell’escludere l’applicazione retroattiva della novella in questione, ha già avuto modo di chiarire che: a) non sono in questione i principi sulla retroattività, atteso che la giurisprudenza che afferma l’applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 ai
periodi d’imposta precedenti alla loro adozione (da ultimo, ex plurimis , Cass. n. 556/2019) si fonda piuttosto sulla natura procedimentale RAGIONE_SOCIALE norme dei decreti, dalla quale soltanto (e non dalla retroattività) consegue la loro applicazione con riferimento al momento dell’accertamento; b) neppure è in questione il principio del favor rei , la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro; c) comunque, l’individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale e di fronte alla esplicita previsione di diritto transitorio, già richiamata, che inequivocabilmente identifica la norma applicabile, è recessivo anche il principio tempus regit actum , altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali (Cass. n. 21041/2014, Cass. n. 22744/2015, Cass. n. 1772/2016 e Cass. n. 30355/2019).
2.3. Orbene, alla luce di quanto sopra spiegato, deve ritenersi errata la decisione della C.t.r. nella parte in cui ha ritenuto che la modifica introdotta all’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, dall’art. 22 D.L. n. 78/2010, concernente l’obbligatorietà all’esplicazione del contraddittorio tra ufficio e contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, potesse trovare applicazione retroattiva con riferimento ad una fattispecie relativa all’anno d’imposta 2008.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia
affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2024