Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2882 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2882 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3499/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE)
-intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1193/2016, depositata il 30/6/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME erano notificati due avvisi di accertamento relativi all’IRPEF , con cui venivano determinati un reddito sintetico di euro 147.254,34 per l’anno d’imposta 2007 e di euro 144.665,81 per il 2008. Al contribuente erano stati chiesti dati e informazioni ai
sensi dell’ art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e, all’esito del contraddittorio, l’Ufficio aveva tenuto conto di alcuni versamenti eseguiti dalla compagna convivente per l’acquisto di un immobile.
1.1 Con la sentenza n. 307/2014 la CTP di Siena accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando il reddito imponibile in euro 55.000,00 per il 2007 e in euro 54.000,00 per il 2008. Il giudice riteneva che la legge n. 122 del 2010 dovesse essere applicata anche agli anni precedenti al 2009, per evitare una duplicazione d’imposta . Procedeva inoltre a una diversa stima, più favorevole al contribuente, della capacità contributiva correlata all’abitazione destinata all’uso personale e a un veicolo, mentre respingeva i ricorsi con riferimento alla mancata valorizzazione dei redditi della convivente perché erano stati considerati ai fini del mantenimento dell’immobile destinato ai figli.
1.2 Con la sentenza n. 1193/2016 la CTR della Toscana accoglieva l’appello del contribuente , annullando interamente gli avvisi accertamento, e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio. Il giudice di appello riteneva:
che gli avvisi fossero privi di ‘ adeguata motivazione ‘ . Il giudice di primo grado aveva considerato solo parzialmente degli elementi che invece dovevano essere integralmente recepiti. L’ indeterminatezza degli avvisi vanificava le eccezioni dell’Ufficio sulla carente documentazione esibita dal contribuente;
-che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse considerato un reddito finanziario, accertato nel corso di un’ indagine eseguita nel 2009;
che non fossero stati tenuti ‘ in adeguato conto ‘ i redditi della convivente; fossero stati conteggiati pro quota acquisti successivi al 2008 con violazione della legge n. 122 del 2010 e sovrastimate le spese per il mantenimento di un veicolo;
che il motivo dell’appello principale riguardante l’autoveicolo fosse ammissibile. La questione posta non era, come eccepito
dall’RAGIONE_SOCIALE , inammissibile, essendo l’argomento stato fatto valere fin dal ricorso introduttivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Nonostante la tempestività del ricorso spedito il 30/1/2017 e ricevuto l’1/2/2017 dal procuratore domiciliatario, il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, così rubricato: «motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 n. 2 D.lgs 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», la ricorrente lamenta che la CTR elenchi alcune criticità senza specificare le ragioni per cui le considera fondate né in quale misura le criticità avrebbero ‘inciso’ sugli accertamenti. Non si comprende perché gli avvisi siano privi di adeguata motivazione, senza che sia di ausilio l’ulteriore considerazione sull’impossibilità per il contribuente di formulare documentate eccezioni. Non si precisa in quale punto del ricorso introduttivo o in quale motivo di quel ricorso sarebbe stata trattata la questione della natura strumentale del veicolo.
Il primo motivo del ricorso sulla motivazione apparente è fondato con riferimento all’indeterminatezza degli avvisi di accertamento, alla mancata valorizzazione del reddito finanziario, dei redditi della convivente e RAGIONE_SOCIALE spese del veicolo e al rigetto dell’eccezione sulla novità della questione relativa alla natura strumentale del veicolo.
2.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi,
come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’ anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
2.2 Dopo aver riassunto la decisione di primo grado e i motivi del gravame principale e del gravame incidentale, il giudice di appello svolge alcune considerazioni che non permettono di comprendere il fondamento della decisione. Il giudice afferma, innanzitutto, che gli avvisi siano privi di ‘adeguata motivazione’ per poi aggiungere che tale ‘indeterminatezza’ giustifica il fatto che il contribuente non sia stato in grado di fornire documentazione a riscontro RAGIONE_SOCIALE proprie difese. Considerando come erano stati riassunti i motivi dell’appello principale del contribuente non si comprende come il giudice di appello possa essere giunto a tale conclusione, dato il contribuente
aveva lamentato 1) che non fosse stato sufficientemente considerato il ‘reddito finanziario’ a sua disposizione; 2) che l’autoveicolo costituisse un bene strumentale iscritto nel registro dei beni ammortizzabili. Il giudice non sostiene che l’impugnazione riguardasse la nullità degli avvisi per difetto di motivazione. Non esamina, inoltre, gli indici di ricchezza descritti negli avvisi di accertamento e riportati nel ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , chiarendo le ragioni per cui gli stessi non potessero essere utilizzati per la ricostruzione sintetica del reddito.
2.3 La sentenza, in secondo luogo, indica alcune criticità presenti negli avvisi di accertamento, senza però consentire di stabilire quali effetti le criticità potessero produrre sulla decisione:
-l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe tenuto conto del ‘reddito finanziario disponibile’ accertato in un’indagine a cui il contribuente era stato sottoposto nel 2009. Non si spiega però come quelle risorse potessero influire sulla rideterminazione del reddito sintetico già ridotto dal giudice di primo grado. Le risorse non vengono quantificate né collocate temporalmente sicché non risulta possibile un loro confronto con gli indici di ricchezza posti a fondamento degli avvisi di accertamento;
-l’RAGIONE_SOCIALE e il giudice di primo grado non avrebbero tenuto in adeguato conto i redditi dalla convivente e avrebbero sopravvalutato le spese per il mantenimento del veicolo. Non è però chiarito quale sia il criterio di adeguatezza che avrebbe dovuto valorizzarsi, specie considerando che il giudice di primo grado aveva espresso un giudizio opposto, né come avrebbero dovuto calcolarsi in maniera congrua le spese del veicolo;
-non viene indicato, a fronte dell’eccezione dell’RAGIONE_SOCIALE, quale argomentazione contenuta nel ricorso introduttivo consentisse di ritenere che il contribuente avesse tempestivamente fatto valere la natura di bene strumentale di un’automobile . Nello
stesso tempo, nel riassumere la decisione di primo grado, il giudice non fa alcun riferimento alla trattazione di questa questione.
3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 42 D.P.R. 600/73 e dell’art. 3 L. 241/1990, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.», la ricorrente deduce che i due avvisi di accertamento indicavano specificatamente gli indici di ricchezza su cui fondare la presunzione legale di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. Gli indici di ricchezza sono costituiti da spese di qualsiasi genere, dal possesso di determinati beni o dalla fruizione di determinati servizi. Sulla base degli indici, il reddito viene quantificato utilizzano i coefficienti previsti dalla normativa.
4. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. 600/73 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la ricorrente deduce che, nonostante la disponibilità dei beni e degli incrementi patrimoniali costituisse presunzione legale di capacità contributiva, la sentenza ha ritenuto che detta disponibilità non potesse fondare la ricostruzione del reddito in base a una non meglio precisata ‘indeterminatezza degli avvisi’, senza soffermarsi sulla prova contraria offerta dal contribuente. Quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare in concreto come il reddito presunto in forza del redditometro non esistesse o esistesse in misura inferiore. Il contribuente aveva fatto riferimento ad alcuni redditi finanziari riconosciuti nel corso di un accertamento bancario per gli anni 2003-2005 e al reddito della convivente senza dimostrare come tali risorse non documentate potessero influire sui redditi accertati sinteticamente per gli anni 2007 e 2008.
5. Il secondo e il terzo motivo del ricorso rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo sulla motivazione apparente. La sentenza è priva di una concreta motivazione con riferimento alla affermata indeterminatezza degli indici di ricchezza e alla loro inutilizzabilità ai fini della ricostruzione sintetica del reddito.
6. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 5 , D.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce che l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile, stabiliva espressamente con quali redditi fosse stata conseguita ‘una spesa per incrementi patrimoniali’ e che l’art. 22, comma 1, legge n. 78 del 2010 ha precisato che le modifiche apportate all’art. 38 cit. non hanno effetto per gli accertamenti relativi ad anni d’imposta anteriori al 2009. Il d.m. 24 dicembre 2012 emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALE nuove norme in materia di accertamento sintetico ribadisce che le disposizioni in esso contenute sono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009. Le due metodologie sono diverse posto che la prima (vecchio redditometro) era basata sulla mera disponibilità di alcuni beni, mentre quella successiva (nuovo redditometro) su manifestazioni di spesa. Era quindi consentito prendere in considerazione incrementi patrimoniali realizzati in un determinato anno e porli a base di accertamenti relativi ad annualità pregresse come il 2007 e il 2008. 7. Il quarto motivo del ricorso comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis fondato.
sulla violazione dell’art. 38, quinto applicabile, è La questione era già stata posta dall’Amministrazione con l’appello incidentale rigettato dal giudice di secondo grado.
Gli avvisi di accertamento riguardano gli anni 2007 e 2008.
Il quinto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 stabiliva: «Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti» . L’art. 22 (aggiornamento dell’accertamento sintetico) del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto la sostituzione dei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell’art. 38 : «l fine di
adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto » . L’art 5 del d.m. 24/12/2012 (contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito) a sua volta ha precisato: «Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009» . A fronte di esplicite disposizioni di diritto transitorio, destinate a prevalere anche rispetto al principio tempus regit actum , altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali, questa Corte ha ripetutamente affermato che il ‘nuovo redditometro’ di cui al d.m. 24/12/2012 ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (Cass. 15760/2021 e Cass. 22766/2024). La previgente formulazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, laddove prevede un’imputazione a ritroso, sulla base di un incremento patrimoniale che si è verificato in un anno successivo a quello accertato, non comporta una pretesa doppia imposizione poiché comunque la somma accertata viene, anno per anno, ripartita pro quota, senza duplicazioni. Al contribuente che voglia evitare che l’imputazione del maggior reddito accertato sia proporzionalmente frazionata come per legge, è consentito di fornire la prova contraria (Cass. 4875/2024).
8. Con il quinto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» , la ricorrente eccepisce che con l’appello il contribuente non aveva affatto dedotto l’omessa considerazione da parte dell’Ufficio di disponibilità economiche riconducibili al nucleo familiare. La
questione era stata sollevata solo nel precedente grado di giudizio e la CTP aveva ribattuto che ‘i redditi della convivente sono stati considerati ai fini del mantenimento dell’appartamento destinato alla figlia’.
Il quinto motivo del ricorso sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. rimane assorbito dall’accoglimento del primo .
Deve essere disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 596 del 1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/1/2026.
il Presidente NOME COGNOME