Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5278 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1923/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 630/2021 depositata il 03/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME agisce nella sua qualità di erede del consorte NOME COGNOME, destinatario di avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l’anno 2007 in base al metodo sintetico cosiddetto del redditometro, cioè per la disponibilità di beni attestanti maggior capacità contributiva, consistente in abitazioni, immobile ad uso Ufficio nella disponibilità del figlio, tre veicoli ritenuti di lusso, donde il reddito veniva rideterminato per l’anno 2007 dai dichiarati 9.445,00 agli accertati 65.892,33 ; per l’anno di imposta 2008 dai dichiarati 10.702,00 agli accertati 71.907,95.
Ed insorgeva il contribuente avanti il giudice di prossimità contestando nel metodo il calcolo sintetico e svolgendo argomenti di merito sui profili della disponibilità dei veicoli, venduti nel corso del periodo accertato, di cui uno risale al 1958 e l’alt ro al 1969, quindi considerabili veicoli storici, capaci di muoversi solo in alcune occasioni e quindi costituendo più costi che non ricchezza.
I gradi di merito non apprezzavano le ragioni della parte contribuente, donde viene proposto ricorso per Cassazione affidato ad unico mezzo, cui replica il patrono erariale spiegando tempestivo contro ricorso.
In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha chiesto essere ammessa ha la procedura di conciliazione di cui alla legge 197 del 2022.
CONSIDERATO
Occorre in via preliminare esaminare l’istanza di conciliazione avanzata testualmente a mente della legge 197 del 2022.
I commi da 206 a 212 dell’articolo 1 della predetta legge prevedono una particolare ipotesi di conciliazione giudiziale fuori udienza delle controversie tributarie con un maggiore abbattimento delle funzioni rispetto a quanto previsto dagli articoli 48 e 48 ter del decreto legislativo 546 del 1992 e con una rateizzazione in 5 anni. Tale disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, prevista dai commi da 186 a 205, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado al 1° gennaio del 2023. Detta conciliazione agevolata riguarda solo i ricorsi pendenti in primo e secondo grado con esclusione dei ricorsi pendenti in Cassazione e delle sentenze già depositate, non definitive alla data del 1° gennaio 2023 ammessi invece alla definizione liti tributarie pendenti.
Pertanto, l’istanza è inammissibile non può essere accolta.
Con l’unico motivo di ricorso viene sollevata censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 38 del dpr 600 del 1973 perché il collegio d’appello non ha preso posizione su questioni di fatto e di diritto che avevano formato oggetto di specifica censura, in quanto idonea a dare la prova contraria che l’imponibile accertato è insussistente oppure inferiore al determinato oppure costituito in tutto o in parte da redditi soggetti a ritenuta alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi, secondo il criterio di censura affinato da questa Suprema Corte di Cassazione di cui vengono citati i precedenti.
Nella sostanza, si sollevano alcune circostanze di fatto, cioè che la Ferrari Testarossa non era più posseduta nel 2008, che l’abitazione non misurava 341 m² bensì 246 e che nel 2005 il defunto aveva alienato un bene immobile incamerando €.35.000,00, non c ontestati dall’Agenzia delle entrate, che andavano quindi a ridurre l’imponibile accertato.
Il motivo, così come posto, è inammissibile prima che infondato, poiché tende a contrapporre all’apprezzamento probatorio del giudice di merito un diverso bilanciamento operato dalla parte contribuente teso ad un risultato opposto a quello raggiunto dal collegio di secondo grado nella sentenza in scrutinio.
È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se
allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/01/2024.